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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12528/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’accoglimento del ricorso;letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l’inammissibilità o ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di Appello di Campobasso, in funzione di giudice dell’esecuzione, conl’ordinanza del 25 settembre 2025, ha accolto l’istanza di applicazione della disciplina dellacontinuazione avanzata da XXXXXXXXXXXXXXX e ha rideterminato la pena inflitta incomplessivi anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.530,00 di multa.2.

L’istanza del ricorrente aveva a oggetto i fatti giudicati con i seguentiprovvedimenti:A) sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 1/2023 del 12 gennaio 2023,irrevocabile il 13 maggio 2023 (di conferma della sentenza n. 85/2022 emessa dal [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, in data 17 febbraio 2022), per il delitto dioltraggio a pubblico ufficiale continuato, commesso a Campobasso il 18 dicembre 2014,pena inflitta mesi 6 e giorni 10 di reclusione;B) sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 430/2022 del 6 dicembre 2022,irrevocabile il 21 gennaio 2023 (di conferma della sentenza n. 28/2022 emessa dal Guppresso il Tribunale di Campobasso in data 2 marzo 2022), per il delitto di cui all'art. 73,comma 5, D.P.R. 309/90 continuato, commesso a Campobasso dal settembre 2020 al 20marzo 2021, pena inflitta, all'esito di giudizio abbreviato, anni 1 e mesi 4 di reclusione edeuro 1.733,00 di multa;C) sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 457/2024 del 19 dicembre2024, irrevocabile il 20 marzo 2025 (di parziale riforma della sentenza n. 853/2023 emessadal Tribunale di Larino, in composizione collegiale, in data 16 novembre 2023), per il delittodi furto tentato in concorso commesso a Guardialfiera (CB) il 25 agosto 2018, pena inflittamesi 8 di reclusione ed euro 46,00 di multa;Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato unificati dal vincolo della continuazione i reatigiudicati con le tre sentenze di condanna di cui ai punti A), B), e C) e i reati oggetto dellequattro sentenze indicate nell’ordinanza della Corte di Appello di Campobasso del 13settembre 2021, resa nel procedimento n. 78/2021 Mod. 32 e, ritenuto più grave il reatogiudicato con la sentenza del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, n.59/2019 del 1 febbraio 2019, irrevocabile il 29 marzo 2019 (menzionata successivamentesub IV), ha calcolato la pena come sopra specificato.Nello specifico il giudice dell’esecuzione ha motivato come segue.In primo luogo, la Corte ha concesso il beneficio della continuazione perché taleistituto era stato già applicato con sentenza del 13 settembre 2021 tra i reati oggetto delleseguenti condanne:I) sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 580/2019 del 5 novembre 2019,irrevocabile il 15 dicembre 2020 (in riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso, incomposizione monocratica, n. 327/2017 del 27 giugno 2017), per il delitto di furto inconcorso, commesso in Campobasso il 20 novembre 2014, pena inflitta mesi 6 di reclusioneed euro 200,00 di multa;II) sentenza di patteggiamento del Tribunale di Campobasso, in composizionemonocratica, n. 371/2012 del 10 settembre 2012, irrevocabile il 1° ottobre 2012 per i reati didanneggiamento e resistenza a un pubblico ufficiale commessi, con la continuazione, inRiccia (CB) il 10 settembre 2012, pena inflitta mesi 4 e giorni 20 di reclusione;III) sentenza di patteggiamento del Tribunale di Campobasso, in composizionemonocratica, n. 33/2013 del 28 gennaio 2013, irrevocabile il 16 febbraio 2013 per i delitti dilesione personale continuato in concorso, resistenza a un pubblico ufficiale continuato inconcorso e oltraggio a pubblico ufficiale continuato in concorso, commessi Campobasso il27 gennaio 2013, pena inflitta mesi 6 di reclusione;IV) sentenza del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, n.59/2019 del 1° febbraio 2019, irrevocabile il 29 marzo 2019 per il delitto di furto in abitazionecontinuato in concorso, commesso in Campobasso il 6 settembre 2017, pena inflitta anni 2di reclusione ed euro 800,00 di multa con la recidiva reiterata e specifica.Il giudice in particolare ha precisato che è stata concessa la continuazione tra lecondanne appena menzionate perché si tratta di reati che, anche se parzialmentedisomogenei e commessi in un non ristretto arco temporale, sono connessi e collegati dalcomprovato stato di tossicodipendenza del ricorrente.Dato questo presupposto, la Corte di appello ha ritenuto che anche i fatti oggettodelle sentenze di cui ai punti sub A), B), C) facciano parte del medesimo disegno criminosoin quanto tali condanne si riferirebbero a fatti commessi dal detenuto al fine di procurarsiadeguati mezzi finanziari per alimentare il proprio stato di tossicodipendenza.Il competente organo distrettuale ha rideterminato la pena tenendo conto del fattoche, in seguito alla continuazione già riconosciuta, era stata applicata la pena complessiva inanni 2, mesi 7 e giorni 20 di reclusione ed euro 700,00 di multa.Il reato più grave è stato ancora una volta individuato in quello giudicato con lasentenza sub IV), il delitto di furto in abitazione continuato in concorso, commesso inCampobasso il 6 settembre 2017, pena inflitta anni 2 di reclusione ed euro 800.00 di multacon la recidiva reiterata e specifica.Il giudice dell’esecuzione, quindi, ha operato gli ulteriori aumenti sulla base di talepena per cui per riconosciuta continuazione dei reati giudicati con le sentenze sub A), B) eC) ha così proceduto: i) mesi 3 di reclusione per il reato giudicato con la sentenza sub A),meno grave; ii) mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati (unificati nel vincolodella continuazione c.d. interna) giudicati con la sentenza sub B), ritenuti meno gravi(aumento pari a mesi 6 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, indi ridotta per la diminuentesuindicata); iii) mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 30,00 di multa per il reato giudicatocon la sentenza sub C), ritenuto ancora meno grave.Alla luce di quanto appena esposto, quindi, la pena complessiva è stata quantificatain anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.530,00 di multa.3.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generaledella Repubblicapresso la Corte di appello di Campobasso che ha dedotto i seguenti motivi.3.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. art. 81 cpv cod.pen. e 671 cod. proc. pen.

Nel primo motivo il ricorrente evidenzia che la motivazione delprovvedimento impugnato sarebbe inadeguata e apparente in quanto il giudicedell’esecuzione avrebbe omesso di procedere a una verifica concreta circa la sussistenzadegli elementi soggettivi e oggettivi richiesti per l’applicazione dell’istituto, non potendosiestendere in modo automatico la conclusione cui si era pervenuti in ordine ai fatti precedentia quelli oggetto dell’attuale richiesta.

Il giudice, infatti, non ha considerato che i reati di cuialle sentenze de quibus sono stati commessi dal 2014 al 2021 e che tra di essi vi è solo undelitto in materia di stupefacenti.

Dato questo che, anche alla luce della costantegiurisprudenza di legittimità sul punto, dimostrerebbe l’interruzione dell’unicità del medesimodisegno criminoso.3.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura della pena.

Nelsecondo motivo il ricorrente rileva che il giudice dell’esecuzione avrebbe violato l’art. 133cod. pen. perché avrebbe disatteso tutti i parametri normativi relativi alla dosimetria dellapena e sarebbe pertanto addivenuto a una determinazione della pena finale che, anche allaluce delle singole pene inflitte per questi capi, non è adeguata alla gravità dei reati di cui allesentenze sub A), B) e C).4.

In data 1° dicembre 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con laquale il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il provvedimento impugnato sia annullatocon rinvio.5.

In data 13 gennaio 2026 è pervenuta in cancelleria un’articolata memoria in cuil’avv. [OSCURATO:PERSONA], rilevata l’infondatezza, anche manifesta, del ricorso, chiede chel’impugnazione sia dichiarata inammissibile ovvero rigettata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Nel primo motivo di ricorso il Procuratore generale deduce la violazione di legge eil vizio di motivazione in relazione agli artt. art. 81 cpv cod. pen. e 671 cod. proc. pen.La doglianza è fondata.2.1.

Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, aisensi dell’art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso unconcreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazionicommesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere lasostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto alcumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dalmomento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - daparte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé ilcaratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi)che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di untrattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv.284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indicirivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversifatti; b) le concrete modalità della condotta;c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioniincriminatrici; d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo dellesingole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 –01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013,Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta divita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con unagenerale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata).Ciò in quanto la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé ilcaratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che a braccia i diversi reati commessi)che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l'applicazione di untrattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv.284420 - 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi chetutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al lorograduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto taledefinizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltantodi "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto especifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultinoprevisti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualitàdel caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in talsenso di nuovo Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del17/03/2010, P., Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di taletipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a unaspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico),rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata ecircoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolarevalenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazionirealizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad unamassima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con unfinalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciticonsistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessadell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quellosuccessivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di unasuccessione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare piùche una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettivaindeterminata ed ampia.2.2.

In una valutazione complessiva al fine di verificare l’esistenza del medesimodisegno criminoso può assumere rilievo lo stato di tossicodipendenza del condannatoall’epoca di commissione dei reati.Tale situazione, d’altro canto, seppure il giudice sia tenuto a motivare sul puntoqualora la difesa abbia adempiuto all’onere di allegazione, non determina l’automaticoriconoscimento della continuazione (cfr. Sez. 1, n. 30909 del 22/2/2022, Iacobbe, n.m.; Sez.1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187 – 01; Sez. 2, n. 22493 del21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv.261490 – 01, quanto all’onere di allegazione cfr. Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016,La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione di tossicodipendenza nelcorpo dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, non esprime la volontà di una modifica dellecaratteristiche dell'istituto (restando il presupposto della continuazione quello descritto nelcorpo dell'art. 81 cod.pen.) ma opera esclusivamente sul terreno probatorio, come fattore dipossibile riconoscimento dell'ideazione comune.Ragione questa per la quale, laddove gli altri indicatori - come quello del lassotemporale - esprimano una manifesta valenza contraria, è corretto ritenere che il dato dellatossicodipendenza non possa di per sé consentire l'applicazione della norma di favore.2.3.

Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non si è conformato ai principiindicati.La conclusione nel senso dell’esistenza del medesimo disegno criminoso tra i fatti dicui alle sentenze sub A), B) e C) e quelli oggetto della precedente ordinanza risulta esserefondata esclusivamente sull’affermazione per cui tutti i fatti sarebbero stati “commessi aldeliberato, unico, intento del condannato di procurarsi i mezzi finanziari per soddisfare ilproprio -documentato in atti- stato di tossicodipendenza, con sistematico suo atteggiamentooppositivo avverso le Forze dell’Ordine e alle loro attività”.La motivazione così resa, esposta senza evidenziare alcun elemento effettivo esostanziale da cui poter inferire che tutti i fatti erano stati originariamente programmati, ècarente.A fronte dell’ampio arco temporale in cui sono stati commessi i reati, dall’anno 2014all’anno 2021 e spesso relativi a condotte poste in essere in periodi distanti tra loro alcunimesi e, a volte, anni, infatti, il mero riferimento alla documentata tossicodipendenza nonrende adeguato conto dell’esistenza del medesimo disegno criminoso tra tutti i fatti oggettodella richiesta.La carenza rilevata, ritenuta assorbita la censura oggetto del secondo motivo,impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello diCampobasso per nuovo giudizio.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello diCampobasso.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’accoglimento del ricorso;letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l’inammissibilità o ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Campobasso, in funzione di giudice dell’esecuzione, conl’ordinanza del 25 settembre 2025, ha accolto l’istanza di applicazione della disciplina dellacontinuazione avanzata da XXXXXXXXXXXXXXX e ha rideterminato la pena inflitta incomplessivi anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.530,00 di multa.2. L’istanza del ricorrente aveva a oggetto i fatti giudicati con i seguentiprovvedimenti:A) sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 1/2023 del 12 gennaio 2023,irrevocabile il 13 maggio 2023 (di conferma della sentenza n. 85/2022 emessa dal [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, in data 17 febbraio 2022), per il delitto dioltraggio a pubblico ufficiale continuato, commesso a Campobasso il 18 dicembre 2014,pena inflitta mesi 6 e giorni 10 di reclusione;B) sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 430/2022 del 6 dicembre 2022,irrevocabile il 21 gennaio 2023 (di conferma della sentenza n. 28/2022 emessa dal Guppresso il Tribunale di Campobasso in data 2 marzo 2022), per il delitto di cui all'art. 73,comma 5, D.P.R. 309/90 continuato, commesso a Campobasso dal settembre 2020 al 20marzo 2021, pena inflitta, all'esito di giudizio abbreviato, anni 1 e mesi 4 di reclusione edeuro 1.733,00 di multa;C) sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 457/2024 del 19 dicembre2024, irrevocabile il 20 marzo 2025 (di parziale riforma della sentenza n. 853/2023 emessadal Tribunale di Larino, in composizione collegiale, in data 16 novembre 2023), per il delittodi furto tentato in concorso commesso a Guardialfiera (CB) il 25 agosto 2018, pena inflittamesi 8 di reclusione ed euro 46,00 di multa;Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato unificati dal vincolo della continuazione i reatigiudicati con le tre sentenze di condanna di cui ai punti A), B), e C) e i reati oggetto dellequattro sentenze indicate nell’ordinanza della Corte di Appello di Campobasso del 13settembre 2021, resa nel procedimento n. 78/2021 Mod. 32 e, ritenuto più grave il reatogiudicato con la sentenza del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, n.59/2019 del 1 febbraio 2019, irrevocabile il 29 marzo 2019 (menzionata successivamentesub IV), ha calcolato la pena come sopra specificato.Nello specifico il giudice dell’esecuzione ha motivato come segue.In primo luogo, la Corte ha concesso il beneficio della continuazione perché taleistituto era stato già applicato con sentenza del 13 settembre 2021 tra i reati oggetto delleseguenti condanne:I) sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 580/2019 del 5 novembre 2019,irrevocabile il 15 dicembre 2020 (in riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso, incomposizione monocratica, n. 327/2017 del 27 giugno 2017), per il delitto di furto inconcorso, commesso in Campobasso il 20 novembre 2014, pena inflitta mesi 6 di reclusioneed euro 200,00 di multa;II) sentenza di patteggiamento del Tribunale di Campobasso, in composizionemonocratica, n. 371/2012 del 10 settembre 2012, irrevocabile il 1° ottobre 2012 per i reati didanneggiamento e resistenza a un pubblico ufficiale commessi, con la continuazione, inRiccia (CB) il 10 settembre 2012, pena inflitta mesi 4 e giorni 20 di reclusione;III) sentenza di patteggiamento del Tribunale di Campobasso, in composizionemonocratica, n. 33/2013 del 28 gennaio 2013, irrevocabile il 16 febbraio 2013 per i delitti dilesione personale continuato in concorso, resistenza a un pubblico ufficiale continuato inconcorso e oltraggio a pubblico ufficiale continuato in concorso, commessi Campobasso il27 gennaio 2013, pena inflitta mesi 6 di reclusione;IV) sentenza del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, n.59/2019 del 1° febbraio 2019, irrevocabile il 29 marzo 2019 per il delitto di furto in abitazionecontinuato in concorso, commesso in Campobasso il 6 settembre 2017, pena inflitta anni 2di reclusione ed euro 800,00 di multa con la recidiva reiterata e specifica.Il giudice in particolare ha precisato che è stata concessa la continuazione tra lecondanne appena menzionate perché si tratta di reati che, anche se parzialmentedisomogenei e commessi in un non ristretto arco temporale, sono connessi e collegati dalcomprovato stato di tossicodipendenza del ricorrente.Dato questo presupposto, la Corte di appello ha ritenuto che anche i fatti oggettodelle sentenze di cui ai punti sub A), B), C) facciano parte del medesimo disegno criminosoin quanto tali condanne si riferirebbero a fatti commessi dal detenuto al fine di procurarsiadeguati mezzi finanziari per alimentare il proprio stato di tossicodipendenza.Il competente organo distrettuale ha rideterminato la pena tenendo conto del fattoche, in seguito alla continuazione già riconosciuta, era stata applicata la pena complessiva inanni 2, mesi 7 e giorni 20 di reclusione ed euro 700,00 di multa.Il reato più grave è stato ancora una volta individuato in quello giudicato con lasentenza sub IV), il delitto di furto in abitazione continuato in concorso, commesso inCampobasso il 6 settembre 2017, pena inflitta anni 2 di reclusione ed euro 800.00 di multacon la recidiva reiterata e specifica.Il giudice dell’esecuzione, quindi, ha operato gli ulteriori aumenti sulla base di talepena per cui per riconosciuta continuazione dei reati giudicati con le sentenze sub A), B) eC) ha così proceduto: i) mesi 3 di reclusione per il reato giudicato con la sentenza sub A),meno grave; ii) mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati (unificati nel vincolodella continuazione c.d. interna) giudicati con la sentenza sub B), ritenuti meno gravi(aumento pari a mesi 6 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, indi ridotta per la diminuentesuindicata); iii) mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 30,00 di multa per il reato giudicatocon la sentenza sub C), ritenuto ancora meno grave.Alla luce di quanto appena esposto, quindi, la pena complessiva è stata quantificatain anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.530,00 di multa.3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generaledella Repubblicapresso la Corte di appello di Campobasso che ha dedotto i seguenti motivi.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. art. 81 cpv cod.pen. e 671 cod. proc. pen. Nel primo motivo il ricorrente evidenzia che la motivazione delprovvedimento impugnato sarebbe inadeguata e apparente in quanto il giudicedell’esecuzione avrebbe omesso di procedere a una verifica concreta circa la sussistenzadegli elementi soggettivi e oggettivi richiesti per l’applicazione dell’istituto, non potendosiestendere in modo automatico la conclusione cui si era pervenuti in ordine ai fatti precedentia quelli oggetto dell’attuale richiesta. Il giudice, infatti, non ha considerato che i reati di cuialle sentenze de quibus sono stati commessi dal 2014 al 2021 e che tra di essi vi è solo undelitto in materia di stupefacenti. Dato questo che, anche alla luce della costantegiurisprudenza di legittimità sul punto, dimostrerebbe l’interruzione dell’unicità del medesimodisegno criminoso.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura della pena. Nelsecondo motivo il ricorrente rileva che il giudice dell’esecuzione avrebbe violato l’art. 133cod. pen. perché avrebbe disatteso tutti i parametri normativi relativi alla dosimetria dellapena e sarebbe pertanto addivenuto a una determinazione della pena finale che, anche allaluce delle singole pene inflitte per questi capi, non è adeguata alla gravità dei reati di cui allesentenze sub A), B) e C).4. In data 1° dicembre 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con laquale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il provvedimento impugnato sia annullatocon rinvio.5. In data 13 gennaio 2026 è pervenuta in cancelleria un’articolata memoria in cuil’avv. [OSCURATO:PERSONA], rilevata l’infondatezza, anche manifesta, del ricorso, chiede chel’impugnazione sia dichiarata inammissibile ovvero rigettata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Nel primo motivo di ricorso il Procuratore generale deduce la violazione di legge eil vizio di motivazione in relazione agli artt. art. 81 cpv cod. pen. e 671 cod. proc. pen.La doglianza è fondata.2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, aisensi dell’art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso unconcreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazionicommesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere lasostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto alcumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dalmomento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - daparte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé ilcaratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi)che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di untrattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv.284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indicirivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversifatti; b) le concrete modalità della condotta;c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioniincriminatrici; d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo dellesingole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 –01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013,Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta divita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con unagenerale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata).Ciò in quanto la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé ilcaratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che a braccia i diversi reati commessi)che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l'applicazione di untrattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv.284420 - 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi chetutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al lorograduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto taledefinizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltantodi "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto especifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultinoprevisti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualitàdel caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in talsenso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del17/03/2010, P., Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di taletipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a unaspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico),rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata ecircoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolarevalenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazionirealizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad unamassima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con unfinalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciticonsistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessadell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quellosuccessivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di unasuccessione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare piùche una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettivaindeterminata ed ampia.2.2. In una valutazione complessiva al fine di verificare l’esistenza del medesimodisegno criminoso può assumere rilievo lo stato di tossicodipendenza del condannatoall’epoca di commissione dei reati.Tale situazione, d’altro canto, seppure il giudice sia tenuto a motivare sul puntoqualora la difesa abbia adempiuto all’onere di allegazione, non determina l’automaticoriconoscimento della continuazione (cfr. Sez. 1, n. 30909 del 22/2/2022, Iacobbe, n.m.; Sez.1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187 – 01; Sez. 2, n. 22493 del21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv.261490 – 01, quanto all’onere di allegazione cfr. Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016,La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione di tossicodipendenza nelcorpo dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, non esprime la volontà di una modifica dellecaratteristiche dell'istituto (restando il presupposto della continuazione quello descritto nelcorpo dell'art. 81 cod.pen.) ma opera esclusivamente sul terreno probatorio, come fattore dipossibile riconoscimento dell'ideazione comune.Ragione questa per la quale, laddove gli altri indicatori - come quello del lassotemporale - esprimano una manifesta valenza contraria, è corretto ritenere che il dato dellatossicodipendenza non possa di per sé consentire l'applicazione della norma di favore.2.3. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non si è conformato ai principiindicati.La conclusione nel senso dell’esistenza del medesimo disegno criminoso tra i fatti dicui alle sentenze sub A), B) e C) e quelli oggetto della precedente ordinanza risulta esserefondata esclusivamente sull’affermazione per cui tutti i fatti sarebbero stati “commessi aldeliberato, unico, intento del condannato di procurarsi i mezzi finanziari per soddisfare ilproprio -documentato in atti- stato di tossicodipendenza, con sistematico suo atteggiamentooppositivo avverso le Forze dell’Ordine e alle loro attività”.La motivazione così resa, esposta senza evidenziare alcun elemento effettivo esostanziale da cui poter inferire che tutti i fatti erano stati originariamente programmati, ècarente.A fronte dell’ampio arco temporale in cui sono stati commessi i reati, dall’anno 2014all’anno 2021 e spesso relativi a condotte poste in essere in periodi distanti tra loro alcunimesi e, a volte, anni, infatti, il mero riferimento alla documentata tossicodipendenza nonrende adeguato conto dell’esistenza del medesimo disegno criminoso tra tutti i fatti oggettodella richiesta.La carenza rilevata, ritenuta assorbita la censura oggetto del secondo motivo,impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello diCampobasso per nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello diCampobasso.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 12528/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris