CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 18244/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA nel procedimento r.g.12895/2023 proposto per la correzione d’ufficio di errore materiale contenuto nell’ordinanza n.7377/2023, pronunciata nel procedimento r.g. 22105/2021, a sua volta relativo alla correzione di errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte di Cassazione sez.VI-1 civile emessa il 25.2.2021 e depositata il 5.8.2021 nel procedimento r.g. n. 29868/2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9-10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale Oggetto: correzione errore materiale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54/56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -resistente - udita la Consigliera relatrice [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 26.6.2024 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -premesso che su istanza proposta da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante e difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel procedimento per correzione errore materiale iscritto al n. 22105/2021 RG questa Corte ha emesso ordinanza n. 7377/2023 per procedere alla correzione dell’errore materiale dell’ordinanza della Corte di Cassazione sez.VI-1 civile emessa il 25.2.2021 e depositata il 5.8.2021«nel procedimento r.g. n. 29868/2019»; -premesso altresì che questa Corte con ordinanza n. 7377/2023, statuiva di accogliere «l'istanza di correzione dell’errore contenuto nella ordinanza n. 22435/2021 della Corte di Cassazione sezione VI- 1 civile disponendo che nel dispositivo, dopo le parole "condanna il ricorrente alla refusione delle spese del processo, che liquida, per la fase relativa al giudizio di legittimità, in euro 5.100,00 (di cui 100,00 euro per esborsi) oltre accessori come per legge", siano aggiunte le parole "con distrazione a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]»; - premesso ancora che l ’Ufficio ha segnalato la presenza di un ulteriore errore,poiché l’ordinanza da correggere è indicata come n. 22435/2021 e non con ilcorretto n. 22345/2021 ; -considerato che o ccor re, pertanto, procedere a correggere l'errore materiale dell'ordinanza n.7377/2023, nei seguenti termini: a pag. 2, la dizione: «Accoglie l'istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 22435/2021della Corte di Cassazione sezione VI-1 civile disponendo che nel dispositivo, dopo le parole "condanna il ricorrente alla refusione dellespese del processo, che liquida, per la fase relativa al giudiziodi legittimità, in euro 5.100,00 (di cui 100,00 euro peresborsi) oltre accessori come per legge” siano aggiunte le parole "con distrazione a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]”», sia corretta con la dizione: « Accoglie l'istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 22345/2021 della Corte di Cassazione sezione VI - 1 civile disponendo che nel dispositivo, dopo le parole "condanna il ricorrente alla refusione delle spese del processo, che liquida, per la fase relativa al giudizio di legittimità, in euro 5.100,00 (di cui 100,00 euro per esborsi) oltre accessori come per legge” siano aggiunte le parole "con distrazione a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ” » , mandando, altresì, alla Cancelleria di provvedere ad annotare la disposta correzione sull'originale dell'ordinanza; ritenuto che non vi sia luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., n. 9438/2002; Cass., n. 10203/2009; Cass., n.21213/2013; Cass., n. 12184/2020). P.Q.M. La Corte dispone che l'ordinanza di questa Corte n.7377/2023, sia corretta nei seguenti termini: a pag. 2, la dizione: «Accoglie l'istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 22435/2021 della Corte di Cassazione sezione VI - 1 civile disponendo che nel dispositivo, dopo le parole "condanna il ricorrente alla refusione delle spese del processo, che liquida, per la fase relativa al giudizio di legittimità, in euro 5.100,00 (di cui 100,00 euro per esborsi) oltre accessori come per legge” siano aggiunte le parole "con distrazione a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]”», sia corretta con la dizione: «Accoglie l'istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 22345/2021 della Corte di Cassazione sezione VI-1 civile disponendo che nel dispositivo, dopo le parole "condanna il ricorrente alla refusione delle spese del processo, che liquida, per la fase relativa al giudizio di legittimità, in euro 5.100,00 (di cui 100,00 euro per esborsi) oltre accessori come per legge” siano aggiunte le parole "con distrazione a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]”». Così deciso