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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 16669/2022

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0 ORDINANZA sul ricorso 22265/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro Ministero dell'interno - intimato- avverso il decreto n. 6844/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 17/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/4/2022 dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Venezia, da lui attinto ai sensi dell'art. 35-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ne ha respinto le F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22265/2020 Numero sezionale 1380/2022 Numero di raccolta generale 16669/2022 istanze intese al riconoscimento in proprio favore della protezione Data pubblicazione 24/05/2022 internazionale e della protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sulla base di un solo motivo di ricorso.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo. [OSCURATO:PERSONA]

2. Rilevato previamente che, poiché in difformità da quanto prescritto dall'art. 35-bis, comma 13, quarto inciso, d.lgs. 25/2008, la procura alle liti rilasciata ai fini del presente ricorso, pur essendo stata la sottoscrizione del ricorrente autenticata dal nominato difensore, risulta priva della certificazione da parte di questo che il suo rilascio è avvenuto in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, la specie va regolata in piana applicazione del principio secondo cui «il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima", ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore» (Cass., Sez.

U, 1/06/2021, n. 15177).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Doppio contributo ove dovuto.

RG 22265/20 Osigwe -Min.[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22265/2020 Numero sezionale 1380/2022 Numero di raccolta generale 16669/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 12.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] RG 22265/20 Osigwe -Min.[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0 ORDINANZA sul ricorso 22265/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro Ministero dell'interno - intimato- avverso il decreto n. 6844/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 17/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/4/2022 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Venezia, da lui attinto ai sensi dell'art. 35-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ne ha respinto le F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22265/2020 Numero sezionale 1380/2022 Numero di raccolta generale 16669/2022 istanze intese al riconoscimento in proprio favore della protezione Data pubblicazione 24/05/2022 internazionale e della protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sulla base di un solo motivo di ricorso. Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo. [OSCURATO:PERSONA] 2. Rilevato previamente che, poiché in difformità da quanto prescritto dall'art. 35-bis, comma 13, quarto inciso, d.lgs. 25/2008, la procura alle liti rilasciata ai fini del presente ricorso, pur essendo stata la sottoscrizione del ricorrente autenticata dal nominato difensore, risulta priva della certificazione da parte di questo che il suo rilascio è avvenuto in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, la specie va regolata in piana applicazione del principio secondo cui «il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima", ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore» (Cass., Sez. U, 1/06/2021, n. 15177). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto. RG 22265/20 Osigwe -Min.[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22265/2020 Numero sezionale 1380/2022 Numero di raccolta generale 16669/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 12.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] RG 22265/20 Osigwe -Min.[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r
Decreto Cassazione n. 16669/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris