CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 21164/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 del GIP TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto rideterminarsi la pena finale in anni tre mesi due di reclusione ed euro 1.300 di multa, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.HUDOROVIC Francesco ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi due di reclusione ed C 1.700 di multa in relazione a plurime ipotesi di furto pluriaggravato (capo F), tentato furto in abitazione (capi G e H), furto in abitazione con approfittamento di cui all'art.61 n.5 cod.pen. (capo I) e di indebito utilizzo di carte di pagamento (capo L). 2. Il ricorrente deduce violazione di correlazione tra la richiesta e il dispositivo della sentenza laddove, a fronte della richiesta di applicazione della pena per i suddetti reati con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di quella dell'intervenuto risarcimento del danno da porsi in giudizio di equivalenza con la recidiva e le ulteriori circostanze aggravanti, esclusa quella di cui all'art.61 n.5 in relazione al capo I della rubrica, il giudice si era limitato ad applicare la pena richiesta ma nulla aveva stabilito, né in motivazione nel dispositivo sulle altre ri- chieste che attenevano ad una diversa qualificazione del reato e delle circostanze. Inoltre era stata applicata una pena pecuniaria superiore a quella concordata. 3. Il ricorso è fondato atteso che la pena risulta determinata in dispositivo in termini incoerenti con quanto dalle parti prospettato nella richiesta, e nella moti- vazione non viene neppure indicata quella corretta così da non consentire al giu- dice di legittimità a possibilità di correggere o rettificare la pena indicata nel di- spositivo della sentenza impugnata. Ricorre pertanto una delle ipotesi per cui è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. 3.1 La sentenza incorre inoltre in violazione di legge per avere dato corso al patteggiamento nonostante il ricorrente richiedesse, come condizione dell'accordo, una diversa qualificazione giuridica in punto di circostanze aggravanti contestate e di giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto, limitandosi a recepire la pena finale (peraltro indicata in misura scorretta) e senza affrontare nessuno dei temi prospettati dalla parte ricorrente in punto di riqualificazione dei fatti e di giu- dizio di valenza tra circostanze. 4. Deve pertanto disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impu- gnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 2 Marzo 2023 Il Consigliere estensore