CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07748/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1028/2025 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –controlegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed allegato alcontroricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Toscana, n. 781/03/2024, depositata in data 14 giugno2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1028/2025Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 7748/2026Data pubblicazione 30/03/20261. A seguito di indagini finanziarie svolte nei confronti dellasocietà in nome collettivo ‘[OSCURATO:PERSONA] di Paolo, Fabrizio C.s.n.c.’ e dei soci, l’Agenzia delle Entrate emetteva tre avvisi diaccertamento (relativi agli anni 2015, 2016 e 2017), con cuirecuperava a tassazione maggiori ricavi non dichiarati, ai fini IRAP,e maggiore imponibile ai fini IVA, nei confronti della società e treavvisi di accertamento nei confronti dei soci (per ciascuno deipredetti anni), emessi sulla base dell’art. 5 t.u.i.r., con i quali venivaimputato ai contribuenti, nella loro veste di titolari di quote dellasocietà, e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF il maggiorreddito accertato nei confronti della società.Società e soci impugnavano tutti gli avvisi innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Siena.L’odierno giudizio ha ad oggetto gli avvisi di accertamentorelativi all’anno 2015, identificati con i numeri T8V022T00821 (quelloemesso nei confronti della società) e T8V012T00824-5-6 (quelliemessi nei confronti dei soci).La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva ritenendo fornita daicontribuenti la prova della giustificazione delle movimentazionibancarie contestate dall’Ufficio.2. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla commissionetributaria regionale (poi Corte di giustizia tributaria di secondogrado) della Toscana, che confermava la decisione di prime cure;secondo il giudice del gravame le prove portate dai soci suiprelevamenti effettuati dimostravano ‘in maniera incontestabile ilfatto che tali piccoli proventi non fossero utili non distribuiti e nonprovenienti dall’attivita’ societaria’ (pag. 3 della sentenza).3. Avverso la decisione della CGT-2 ha proposto ricorso percassazione l’Ufficio, affidandosi a due motivi.I contribuenti hanno resistito con controricorso, eccependopreliminarmente l’esistenza di un giudicato esterno.Numero registro generale 1028/2025Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 7748/2026È stata fissata l’adunanza camerale per il 23 gennaio 2026.Data pubblicazione 30/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va delibata l’eccezione di giudicato esterno(sopravvenuto) derivante dalla sentenza della Corte di giustizia disecondo grado della Toscana n. 1243/2019 (passata in giudicato il12 giugno 2024), con la quale è stato accolto il ricorso deicontribuenti avverso gli avvisi di accertamento relativi all’anno 2016.L’eccezione, ammissibile in quanto il giudicato di cui si chiedel’efficacia nel presente giudizio si è formato successivamenteall’udienza di discussione in appello, è infondata.1.1. Nel processo tributario l'efficacia del giudicato,riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolonell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza dellafattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinatoperiodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stessosi giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica didurata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, lacapacità contributiva, le spese deducibili), e non anche conriferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che,estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, lequalificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specificadisciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmentepermanente (così da ultimo Cass. 14/06/2025, n. 15938, resa infattispecie di vendita su piattaforma Ebay, in cui la Corte haaffermato che ‘l’autonomia annuale del periodo di imposta escludela permeabilità automatica delle soluzioni adottate in altri anni,variando i presupposti organizzativi, le quantità accertate, lemodalità operative, lo spessore delle prove offerte’).1.2. Il principio di autonomia di ogni periodo di imposta nonconsente al giudicato di “fare stato” in relazione ad altre annualità̀,laddove debbano essere compiute valutazioni fattuali casisticheseparatamente per ciascun periodo di imposta (Cass. 24/10/2025,n. 28226).Numero registro generale 1028/2025Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 7748/20261.3. La sentenza del giudice tributario con la quale si accertanoData pubblicazione 30/03/2026il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per undeterminato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad impostedello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra lestesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutividella fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi diimposta, assumano carattere tendenzialmente permanente (Cass.07/12/2021, n. 38950).1.4. Nella specie, all’esito delle indagini bancarie eseguite neiconfronti della società ricorrente sono stati emessi nei confronti dellastessa (e dei soci ex art. 5 t.u.i.r.) distinti avvisi di accertamento(per gli anni dal 2015 al 2017) con i quali è stato rideterminato ilreddito della stessa (derivante da movimentazioni sui conti correnti);per ciascun anno sono stati, poi, emessi distinti avvisi diaccertamento nei confronti dei soci, con i quali l’Ufficio harideterminato, in virtù della presunzione legale prevista dall’art. 5t.u.i.r., il reddito dei soci ai fini IRPEF.1.5. Nonostante gli avvisi nascano tutti dalla medesimaindagine fiscale, gli elementi fattuali, id est i presupposti impositivi,della pretesa fiscale variano, giocoforza, da anno in anno, essendodiverse - per ciascun anno - le movimentazioni bancarie consideratedall’Ufficio come integranti redditi non dichiarati e, a valle,quantitativamente diverse le liquidazioni delle singole imposte (IVAed IRAP in capo alla società; IRPEF in capo al socio).Essendo, quindi, diversi i presupposti di fatto (le singoleoperazioni bancarie) o, in altri termini, un elemento costitutivo dellafattispecie tributaria, la sentenza emessa dalla CGT-2 per l’anno2016 non può avere alcun effetto di giudicato nel presente giudizio,relativo all’anno 2015.2. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio deduce, in relazionealla statuizione della CGT-2 circa la prova da parte dei soci dellagiustificazione dei prelevamenti, la «nullità della sentenza per difettodi motivazione, ai sensi del combinato disposto degli art. 111, VIINumero registro generale 1028/2025Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 7748/2026coma, Cost., 36, comma 2, n. 4), del D.lgs. n. 546/1992, 132, IIData pubblicazione 30/03/2026comma, n. 4), cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, I comma, n. 4), cod. proc. civ.». Ritiene, inparticolare, che l’affermazione secondo cui ‘le prove portate dai socisui prelevamenti effettuati dimostrino in maniera incontestabile ilfatto che tali piccoli proventi non fossero utili non distribuiti e nonprovenienti dall’attività societaria’ sia priva di qualsiasi elemento attoa sostenere il detto convincimento, a fronte dello specifico motivo diappello proposto (e riportato nel ricorso per cassazione) circa ilprelevamento per Euro 5.000,00 ed i versamenti per Euro 7.270,00.2.1. Il motivo è fondato.2.2. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaCorte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053).Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nullaquando benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosiNumero registro generale 1028/2025Numero sezionale 685/2026lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,Numero di raccolta generale 7748/2026ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.). Data pubblicazione 30/03/2026Si è, più recentemente, precisato che «in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012,non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).2.3. Nella specie la CGT-2 ha affermato che le prove portatedai soci sui prelevamenti effettuati dimostr(a)no ‘in manieraincontestabile il fatto che tali piccoli proventi non fossero utili nondistribuiti e non provenienti dall’attività societaria’, che trattasi di‘assunto certo ed inequivoco’, e, infine, che i soci hanno fornito ‘undettagliato riscontro dal fatto che tali prelevamenti provenissero dasituazioni estranee alla Società’ (pagg. 3 e 4 della sentenza).2.4. Trattasi di affermazioni apodittiche ed assertive, che nonconsentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto afondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni chehanno indotto la CTR a ritenere fondato il gravame dell’Ufficio.Nella sentenza manca l’indicazione di quelle che sono le prove(anche documentali) dell’assunto dei contribuenti, dato per accertatoed inequivoco, circa la provenienza dei versamenti di modesta entitàda ‘rimborsi in ambito familiare’ e dei prelevamenti da ‘situazioniestranee alla Società’.Numero registro generale 1028/2025Numero sezionale 685/20262.5. È noto che in tema di accertamenti bancari, poiché ilNumero di raccolta generale 7748/2026contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dDaagta lpiu babrlictatz.io ne 30/03/202632, d.P.R. n. 600 del 1973, e 51, d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrandoin modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fattiimponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verificarigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallostesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandonecompiutamente conto in motivazione (Cass., 10480/2018). Si ètuttavia anche avvertito che, ove il contribuente fornisca provaanalitica della natura delle movimentazioni sui propri conti in mododa superare la presunzione di cui all'art. 32 cit., il giudice è tenutoad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto edocumentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione dellesuddette movimentazioni per categorie o per gruppi (Cass.,30786/2018; 26111/2015).2.6. Nella specie, nella sentenza gravata manca qualsiasiindicazione circa le modalità concrete con cui i contribuenti abbianosuperato la presunzione posta dagli artt. 32, d.P.R. n. 600 del 1973,e 51, d.P.R. n. 633 del 1972, e cioè abbiano dimostrato in modoanalitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili.3. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimentodel secondo, con il quale l’Ufficio lamenta la «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51 delD.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod.proc. civ.», dovendo la CGT-2 in sede di rinvio rivalutare la provacontraria fornita dai contribuenti, specificamente indicando glielementi contrari addotti, idonei a superare la presunzione legaledettata dalle norme sopra richiamate.4. Il primo motivo va, quindi, accolto, assorbito il secondo; lasentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione,perché proceda a nuovo giudizio in relazione alla censura accolta edalla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 1028/2025Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 7748/2026 P.Q.MData pubblicazione 30/03/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Toscana, perché, in diversa composizione,proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese delgiudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]