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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 38553/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c() Mb, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 08/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di CATANIA, in data 20/10/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art.648 cod. pen., riconoscendo il beneficio ex art. 163 cod. pen.

Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge, in relazione all'art. 648, comma 2, c.p., con riguardo all'esclusione dell'ipotesi attenuata del reato di ricettazione fondata esclusivamente sulla valutazione del valore del bene ricettato (un tablet), pretermettendo la considerazione degli altri elementi desumibili sia dal fatto, sia dalla personalità dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile perché reiterativo e manifestamente infondato: la costante giurisprudenza di legittimità insegna che «in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente» (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214).

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale, una volta stimato l'apprezzabile valore commerciale del bene ricettato, ha ritenuto che non rilevassero gli ulteriori elementi dedotti dal ricorrente.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] re Estensore [OSCURATO:PERSONA] I PAOLA [OSCURATO:PERSONA] 'ente i LUCIA I IMPERIALI (

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c() Mb, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 08/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di CATANIA, in data 20/10/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art.648 cod. pen., riconoscendo il beneficio ex art. 163 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge, in relazione all'art. 648, comma 2, c.p., con riguardo all'esclusione dell'ipotesi attenuata del reato di ricettazione fondata esclusivamente sulla valutazione del valore del bene ricettato (un tablet), pretermettendo la considerazione degli altri elementi desumibili sia dal fatto, sia dalla personalità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile perché reiterativo e manifestamente infondato: la costante giurisprudenza di legittimità insegna che «in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente» (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214). Correttamente, pertanto, la Corte territoriale, una volta stimato l'apprezzabile valore commerciale del bene ricettato, ha ritenuto che non rilevassero gli ulteriori elementi dedotti dal ricorrente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] re Estensore [OSCURATO:PERSONA] I PAOLA [OSCURATO:PERSONA] 'ente i LUCIA I IMPERIALI (
Sentenza Cassazione n. 38553/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris