CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 24225/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8263/2014R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio presso il suo studio in Roma sito in via [OSCURATO:PERSONA], n. 73/81. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Lombardian. 118 / 30 /20 13 pronunciata il 17 giugno 20 1 3 e depositata il 01ottobre 2013, non notificata. Oggetto: Avv. [OSCURATO:PERSONA] –altro 22 –8263/2014 – [OSCURATO:DATA_NASCITA] MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugn o 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente presentava op posizione all'iscrizione ipotecaria ( n. 18649/68) effettuata dalla Equitalia E satri S.p.A. a suo carico , in relazione a ruoli scaduti ed esecutivi consegnati dagli enti impositori all'agente della riscossione. [OSCURATO:PERSONA] riteneva l'iscrizione illegittima in quanto adottata anche per titoli diversi da quelli tributari, quali quelli di carattere contributivo INPS ed INAIL , nonché per sanzioni afferenti contravvenzioni stradali. L’iscrizione ipotecaria era avversat a avanti la CTP di Milano , che respingeva le ragioni del contribuente , ritenendo legittim a l’ iscrizion e ipotecaria nei soli limiti del credito tribut ario preteso e dichiarando il proprio difetto di giurisdizione per i crediti non aventi natura tributaria. Il collegio d’appello, a fronte del gravame promosso dal contribuente, riformava la sentenza annullando integralmente l’iscrizione ipotecaria. Insorge l’agente della riscossione affidandosi a sette m otivi di ricorso, mentre è rimasta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Vengono proposti sette motivi di ricorso. Con il primomotivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. , parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza per non aver deciso e/o non aver rilevato d’ufficio la tardività del gravame promosso dal contribuente. Con il secondo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 327 c.p.c., parte ricorrente ripropone la medesima doglianza di cui al primo motivo di ricorso, sotto il profilo dell’error in iudicando. Con il terzo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti nonché insufficiente motivazione circa un punto 22 –8263/2014 – 28/06/2023 MMF decisivo della controversia, parte ricorrente lamenta l’erronea e omessa motivazione della sentenza nel capo in cui la C. T.R . ha sostenuto che non vi fossero questioni preliminari o pregiudiziali da decidere, atteso che risultava dagli atti la tardività dell’atto d’appello di parte avversaria. Con il quarto motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 1 c.p.c. per violazione di norme sulla giurisdizione, parte ricorrente censura la sentenza nella parte in cui i giudici regionali hanno ritenuto vi fosse loro giurisdizione anche per la parte della iscrizione ipotecaria riguardante crediti non aventi natura tributaria. Con il quinto motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 77 e 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, parte ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’iscrizione ipotecaria, relativa a cartelle notificate da oltre un anno, dovesse essere preceduta dalla notificazione della intimazione di pagamento. Con il sesto motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3, c.p.c., per violazione degli artt. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 e 17 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, parte ricorrente censura la sentenza nella parte in cui afferma che è possibile iscrivere la c.d. ipoteca da ruolo solo in caso di mancato pagamento di tributi. Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., parte ricorrente censura la nullità della sentenza nella parte in cui ha deciso su questioni che non sono state oggetto di controversia quali la sussistenza di titoli necessari per l’iscrizione ipotecaria, la validità delle cartelle esattoriali, la necessità di depositare i titoli su cui si fonda l’iscrizione ipotecaria. 2. I primi tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per connessione oggettiva, sono fondati. Come risulta dagli atti processuali , la data di spedizione dell’atto di appello ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) è successiva al giorno ultimo del semestre entro cui, a far data dal deposito della sentenza (art. 327 c.p.c.),esso avrebbe dovuto essere spedito. 22 –8263/2014 – 28/06/2023 MMF Più specificamente, se è pur vero che la CTR indica la data del 18 marzo 2012 come data di spedizionedel ricorso in appello, non di meno deve considerarsi tale indicazione come mero errore materiale. Ed infatti, lo stesso ricorso in appello è datato 26 marzo 2012e ad esso si aggiunge la ricevuta della sua spedizione, in atti, che è - coerentemente - data ta 28 marzo 2012, donde si deve ritenere in tale data assolta la notificazione dell’appello, ad ogni fine di legge. Dunque, la C.T.R. ha errato nel ritenere che nulla si ponesse in via preliminare e/o pregiudiziale; pertanto, essendosi espressamente pronunciata sulla censura, sussiste tanto l’error in procedendo che l’error in iudicando sollevati da parte ricorr ente , in disparte la circostanza che la CTR indichi la data del 18 marzo come giorno di spedizione. 2. Sotto altro profilo, nel ricorso in appello in atti la parte contribuente afferma esserle stata "notificata" la sentenza di primo grado il 7ottobre 2011, richiamando un proprio allegato n. 3, che in realtà contiene la comunicazione della cancelleria del dispositivo della sentenza di primo grado, mentre il termine ex art. 327 cpc decorre comunque dalla pubblicazione ex art. 327 cpc (cfr. Cass. n. 3372/2022; 5946/2017; 14297/2020; 14281/2020; Corte Cost. 297/2008). E d un tanto in disparte la circostanza che se la sentenza di primo grado fosse stata veramente notificata il 7 ottobre 2011 come affermato, la parte contribuente non avrebbe potuto avvalersi del termine lungo per notificare - sulla cui scadenza è qui questione - ma avrebbe dovuto esperire il gravame nel termine breve; quindi,ben prima del marzo 2012 che qui occupa. 3. Con ordinanza interlocutoria n. 4 067/2923 è sta t a disposta l’acquisizione dei fascicoli deigradi di merito per esaminare le risultanze degli atti nel loro complessoal fine di stabilire univocamente le sequenze del giudizio. Giudice de l fatto processuale, questa Corte rileva la tardività della notifica del ricorsoin appello, donde il presente ricorso è fondato e la sentenza dev’essere cassata senza rinvio ex art. 382, terzo 22 –8263/2014 – 28/06/2023 MMF comma, ultimo periodo, c.p.c., perché il giudizio non poteva essere proseguito. PQM La Corte accogliei primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata; compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e pone a carico della parte contribuente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.5.600, 00, oltre ad €.200,00 per esbo