CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 15416/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deduce l'erronea applicazione della legge e la mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non sono consentiti in sede di legittimità perché, a fronte di una motivazione congrua e lineare, sostanzialmente diretti ad ottenere un ridimensionamento della pena; considerato inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 2-3 sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.11 quater cod. pen. e del dolo, sul diniego delle attenuanti generiche, nonostante l'esclusione della recidiva, per il rilievo comunque, attribuito ai precedenti dell'imputato, e sulla congruità del trattamento sanzionatorio, essendo la pena base fissata nel minimo con aumento contenuto per l'aggravante); ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te / / [OSCURATO:PERSONA] C,L, stanzo DEPOSITATO 1N