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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 36443/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza 7 settembre 2016 del Tribunale di Lucca di condanna dell'odierno ricorrente per fattispecie di truffa aggravata

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, PECORARO Luigi

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. I motivi di ricorso, con cui si contesta la penale responsabilità e l'eccessività del trattamento sanzionatorio anche in conseguenza del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risultano manifestamente infondati.

3.1.1. Quanto ai profili di responsabilità, le doglianze risultano attinenti a profili per cui non era stato proposto appello e comunque del tutto generichee fondate su atti processuali in ordine ai quali il ricorrente non ha fornito coordinate di alcun tipo e che nemmeno ha allegato o riprodotto nell'interezza.

3.1.2. Quanto alla ritenuta eccessività del trattamento sanzionatorio, il secondo motivo risulta del tutto generico mentre i riferimenti fatti nel contesto del primo motivo alla condotta collaborativa dell'imputato risultano del tutto apodittici e non riscontrati dalla ricostruzione giudiziale.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso i Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza 7 settembre 2016 del Tribunale di Lucca di condanna dell'odierno ricorrente per fattispecie di truffa aggravata 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, PECORARO Luigi 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. I motivi di ricorso, con cui si contesta la penale responsabilità e l'eccessività del trattamento sanzionatorio anche in conseguenza del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risultano manifestamente infondati. 3.1.1. Quanto ai profili di responsabilità, le doglianze risultano attinenti a profili per cui non era stato proposto appello e comunque del tutto generichee fondate su atti processuali in ordine ai quali il ricorrente non ha fornito coordinate di alcun tipo e che nemmeno ha allegato o riprodotto nell'interezza. 3.1.2. Quanto alla ritenuta eccessività del trattamento sanzionatorio, il secondo motivo risulta del tutto generico mentre i riferimenti fatti nel contesto del primo motivo alla condotta collaborativa dell'imputato risultano del tutto apodittici e non riscontrati dalla ricostruzione giudiziale. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36443/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris