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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25294/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Verona che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90.

2. L'imputato ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'Appello, per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto la Corte d'appello, nel rigettare la relativa stanza, ha rilevato che il bilanciamento tra le concesse attenuanti generiche e la recidiva deve risolversi con l'equivalenza, alla luce del consistente peso della seconda. 4.La difesa ha censurato la valutazione operata dai giudici in ordine al giudizio di comparazione, con ciò manifestando un mero dissenso inidoneo a introdurre elementi indicativi di un vizio dell'incedere argomentativo seguito nella sentenza impugnata.

Sul punto, richiamati i principi sopra affermati quanto all'onere motivazionale del giudice sulla dosimetria della pena nel caso in cui la stessa sia individuata al di sotto della media edittale, con specifico riferimento al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, va ribadito che esso costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 -02; Sez. 1, n. 17494'del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 -02, in cui si è ribadito che non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. peno e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto; Sez. 7, n. 1110 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 -01, in cui si è affermato che, per il fr carattere globale del relativo giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno• indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa). 5.Nella specie, il giudizio di congruità della comparazione tra gli elementi circostanziali in termini di equivalenza è stato ancorato a elementi di sicura rilevanza, quali la recidiva e il riconoscimento della responsabilità quando la condotta era evidente, senza che sia ravvisabile alcuna contraddizione con la rideterminazione della pena in ragione della condotta processuale collaborativa, stante la diversità dei due giudizi. 6.11 ricorso in definitiva deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Verona che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. 2. L'imputato ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'Appello, per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto la Corte d'appello, nel rigettare la relativa stanza, ha rilevato che il bilanciamento tra le concesse attenuanti generiche e la recidiva deve risolversi con l'equivalenza, alla luce del consistente peso della seconda. 4.La difesa ha censurato la valutazione operata dai giudici in ordine al giudizio di comparazione, con ciò manifestando un mero dissenso inidoneo a introdurre elementi indicativi di un vizio dell'incedere argomentativo seguito nella sentenza impugnata. Sul punto, richiamati i principi sopra affermati quanto all'onere motivazionale del giudice sulla dosimetria della pena nel caso in cui la stessa sia individuata al di sotto della media edittale, con specifico riferimento al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, va ribadito che esso costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 -02; Sez. 1, n. 17494'del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 -02, in cui si è ribadito che non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. peno e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto; Sez. 7, n. 1110 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 -01, in cui si è affermato che, per il fr carattere globale del relativo giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno• indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa). 5.Nella specie, il giudizio di congruità della comparazione tra gli elementi circostanziali in termini di equivalenza è stato ancorato a elementi di sicura rilevanza, quali la recidiva e il riconoscimento della responsabilità quando la condotta era evidente, senza che sia ravvisabile alcuna contraddizione con la rideterminazione della pena in ragione della condotta processuale collaborativa, stante la diversità dei due giudizi. 6.11 ricorso in definitiva deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 10 giugno 202
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