CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21429/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesi dall'avvocatoCorrado Micieli-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bosco-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1522/2025depositata il 18/11/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 3612/2026Numero sezionale 420/2026Numero di raccolta generale 21429/2026Data pubblicazione 24/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Massimo Ferro