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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 33307/2026

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lianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunaledi sorveglianza di Roma, dichiarata inammissibile l’istanza di detenzionedomiciliare, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena residua di anni quattro e giornidodici di reclusione, irrogata per i delitti di furto del 2019, riciclaggio del 2023,detenzione di sostanze stupefacenti del 2024, sostituzione di persona del 2018;preso atto che il Tribunale di sorveglianza, considerate le condanne inesecuzione e le pendenze a carico del detenuto (per i delitti ex artt. 495, 337,582, 635 cod. pen., nonché per violazione al codice della strada), ha incentrato ilr igetto sulla brevità dell ’osservazione intramuraria, sul l ’ irregolarecomportamento carcerario, contrassegnato da due rapporti disciplinari,sull’assenza di revisione critica e di occupazione lavorativa, sulle informazioni dipolizia negative;rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione,avendo il Tribunale fondato il rigetto sugli esiti del breve periodo di osservazioneintramuraria, su una valutazione illogica e sproporzionata dei rapportidisciplinari, cui è seguita l’applicazione di sanzioni di lieve entità, omettendo diponderarne la giovane età, il supporto familiare, l’interesse manifestato per losvolgimento di un’attività lavorativa e valutando le risultanze degli accertamentidi polizia (in ordine alla effettività della prospettiva lavorativa e all’idoneità deldomicilio) acquisiti in prossimità dell’udienza;ritenuto che l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato resistealle censure difensive: il Tribunale di sorveglianza, accertata l’insussistenza dellaprospettiva lavorativa dedotta e l’assenza di un domicilio idoneo, individuatopresso l’abitazione del padre pregiudicato, ha negato entrambe le misurealternative, rimarcando la necessità della previa verifica di un’autenticapartecipazione all’opera di rieducazione inframuraria e dell’avvio di una revisionecritica della condotta anteatta;considerato che la decisione è coerente al sistema delle misure alternative econforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia,secondo cui «in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, iltribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nelcomportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario unulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, alfine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni daimporre» (Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025, S., Rv. 288564 – 01);considerato che l’instante non ha chiesto al Tribunale di sorveglianza untermine per esaminare gli esiti degli accertamenti di polizia, di cui è incontestatala rituale acquisizione al fascicolo del procedimento di sorveglianza, sicché alcunaviolazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa è configurabilesul punto;ritenuto pertanto che, per le ragioni esposte, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendoipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende,determinabile equitativamente in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunaledi sorveglianza di Roma, dichiarata inammissibile l’istanza di detenzionedomiciliare, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena residua di anni quattro e giornidodici di reclusione, irrogata per i delitti di furto del 2019, riciclaggio del 2023,detenzione di sostanze stupefacenti del 2024, sostituzione di persona del 2018;preso atto che il Tribunale di sorveglianza, considerate le condanne inesecuzione e le pendenze a carico del detenuto (per i delitti ex artt. 495, 337,582, 635 cod. pen., nonché per violazione al codice della strada), ha incentrato ilr igetto sulla brevità dell ’osservazione intramuraria, sul l ’ irregolarecomportamento carcerario, contrassegnato da due rapporti disciplinari,sull’assenza di revisione critica e di occupazione lavorativa, sulle informazioni dipolizia negative;rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione,avendo il Tribunale fondato il rigetto sugli esiti del breve periodo di osservazioneintramuraria, su una valutazione illogica e sproporzionata dei rapportidisciplinari, cui è seguita l’applicazione di sanzioni di lieve entità, omettendo diponderarne la giovane età, il supporto familiare, l’interesse manifestato per losvolgimento di un’attività lavorativa e valutando le risultanze degli accertamentidi polizia (in ordine alla effettività della prospettiva lavorativa e all’idoneità deldomicilio) acquisiti in prossimità dell’udienza;ritenuto che l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato resistealle censure difensive: il Tribunale di sorveglianza, accertata l’insussistenza dellaprospettiva lavorativa dedotta e l’assenza di un domicilio idoneo, individuatopresso l’abitazione del padre pregiudicato, ha negato entrambe le misurealternative, rimarcando la necessità della previa verifica di un’autenticapartecipazione all’opera di rieducazione inframuraria e dell’avvio di una revisionecritica della condotta anteatta;considerato che la decisione è coerente al sistema delle misure alternative econforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia,secondo cui «in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, iltribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nelcomportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario unulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, alfine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni daimporre» (Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025, S., Rv. 288564 – 01);considerato che l’instante non ha chiesto al Tribunale di sorveglianza untermine per esaminare gli esiti degli accertamenti di polizia, di cui è incontestatala rituale acquisizione al fascicolo del procedimento di sorveglianza, sicché alcunaviolazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa è configurabilesul punto;ritenuto pertanto che, per le ragioni esposte, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendoipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende,determinabile equitativamente in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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