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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15695/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nata ad Adria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 13/07/2017 del Tribunale di Bologna, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7) cod. pen., confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed € 650,00 di multa per i reati, ritenuti unificati dal vincolo della continuazione, di furto pluriaggravato in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2, e 61, n. 2, cod. pen.) e di indebito utilizzo in concorso di una tessera bancomat intestata alla stessa [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110 e 81, secondo comma, cod. pen., e art. 55, comma 9, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, nel testo applicabile ratione temporis).

Secondo i capi d'imputazione, i predetti reati erano stati originariamente contestati ai due imputati: a) quello di furto pluriaggravato, «perché, in concorso tra loro per procurare a sé o ad altri un profitto, dopo aver forzato il baule posteriore e la portiera anteriore lato sinistro e infranto il vetro della portiera lato passeggero dell'auto [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], parcheggiata nei pressi del campeggio [OSCURATO:PERSONA] a Marzabotto, si impossessavano: - della borsa di [OSCURATO:PERSONA] contenente il portafogli con la tessera bancomat della [OSCURATO:PERSONA] di Lodi (n. 01109634 emessa a valere sul c/c n. 130016 acceso presso la filiale di Castenaso) intestata alla [OSCURATO:PERSONA], il codice fiscale e la tessera sanitaria della [OSCURATO:PERSONA], le tessere sanitarie dei due figli di costei, e altre tessere varie - parti in plastica interne al suddetto veicolo sotto il portaoggetti.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e su cosa esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede; con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo seguente. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (fra le ore 12:00 e prima delle 14:00)» (capo A dell'imputazione); b) quello di indebito utilizzo in concorso di una tessera bancomat, «perché, in concorso tra loro, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, utilizzavano (a partire dalle 14:01 e fino alle 17:56 dell'8 luglio) indebitamente la tessera bancomat indicata al capo che precede, effettuando due prelievi automatici di 250 euro cadauno presso la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] alle ore 14,01, 14,13; 2 rifornimenti presso l'area di servizio Q8 di [OSCURATO:PERSONA] via Kennedy per un importo complessivo di euro 144,09 nonché ulteriori 12 operazioni di rifornimento presso il distributore [OSCURATO:PERSONA] di Modena area di servizio Enitre e [OSCURATO:PERSONA] con sede in via [OSCURATO:PERSONA] per un importo complessivo di euro 1.017,69. [OSCURATO:PERSONA] e Modena 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]». (capo B dell'imputazione).

Con riguardo a quest'ultimo reato, si deve precisare che il Tribunale di Bologna aveva condannato i due imputati «limitatamente alle condotte aventi ad oggetto i prelievi di danaro effettuati presso la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nonché i rifornimenti effettuati presso l'area di servizio Q8 di [OSCURATO:PERSONA]».

«Con la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale per Held e reiterata specifica per [OSCURATO:PERSONA]».2.

Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna, hanno proposto ricorsi2per cassazione, per il tramite del proprio difensore e con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidati a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la nullità della sentenza per la mancanza e la manifesta illogicità della sua motivazione per non avere la Corte d'appello di Bologna «motivato da quali riscontri probatori ha ritenuto sussistente la penale responsabilità degli imputati per i reati di cui ai capi a) e b) di imputazione».

I ricorrenti rappresentano al riguardo che la Corte d'appello di Bologna: a) «non ha motivato per quale ragione e da quali riscontri probatori ha ritenuto provata la penale responsabilità degli imputati per il reato di furto in assenza di una corretta identificazione degli stessi da parte degli inquirenti»; b) non avrebbe « evidenzia[to] le ragioni per le quali aveva ritenuto che il riconoscimento operato dal teste Favilla dovesse ritenersi realizzato in termini di certezza, e potesse ritenersi idoneo a suffragare una pronuncia di responsabilità penale»; c) non avrebbe considerato, con la conseguente illogicità della motivazione, che «la mera circostanza che l'autovettura ripresa nei filmati di videosorveglianza fosse in uso alla famiglia Held-[OSCURATO:PERSONA] non si presenta idonea a comprovare la penale responsabilità degli stessi potendo essere stata nella disponibilità anche di altri soggetti (come da consuetudine dei residenti del campo nomadi) e come comprovato dalla circostanza che il figlio [OSCURATO:PERSONA], era stato controllato alla guida dell'autovettura durante un controllo degli operanti»; d) non avrebbe «chiari[to] per quali ragioni non poteva trovare accoglimento la deduzione difensiva che lamentava come il giudice di prime cure avesse ritenuto che dalla visione delle immagini estrapolate dalle registrazioni delle videocamere si potessero identificare gli autori delle condotte ed accertare quale condotta fosse stata posta in essere per prelevare il denaro ovvero effettuare l'attività di rifornimento».

2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la nullità della sentenza per la manifesta illogicità della sua motivazione «laddove il collegio, pur escludendo la sussistenza della circostanza di cui all'art. 625 n° 7 c.p. ha confermato la pena inflitta dal giudice di primo grado senza operare un nuovo bilanciamento delle circostanze e senza operare una diminuzione della pena».

I ricorrenti rappresentano che, avendo la Corte d'appello di Bologna escluso l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., essa «avrebbe dovuto operare un nuovo bilanciamento delle circostanze di reato ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti residue [...] ed operare altresì una diminuzione della pena inflitta».

I ricorrenti argomentano in proposito che «[s]e il giudice di primo grado aveva valutato equivalenti le aggravanti e le attenuanti avendo la corte d'appello escluso la sussistenza di un'aggravante avrebbe dovuto ritenere le attenuanti prevalenti sulle aggravanti contestate e contestualmente diminuire la pena inflitta».

I ricorrenti deducono altresì che l'esclusione della menzionata circostanza aggravante «avrebbe dovuto portare il collegio d'appello, previa valutazione della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti contestate, a dichiarare l'avvenuto decorso del termine massimo di prescrizione».

2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità della sentenza «per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità [...] laddove il collegio ha violato l'art. 597, comma 4, c.p.p. non avendo riformulato il trattamento sanzionatorio a seguito dell'esclusione di una circostanza aggravante».

I ricorrenti sostengono che, avendo la Corte d'appello di Bologna escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., che era stata invece riconosciuta dal giudice di primo grado, la stessa Corte «avrebbe dovuto riformulare il trattamento sanzionatorio diminuendo la pena irrogata ai sensi dell'art. 597, comma 4, c.p.p.». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione - e condiviso dal Collegio - quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

1.2. Nel caso in esame, le conformi sentenze dei giudici di merito sono pervenute ad affermare la responsabilità dei due imputati per i reati loro attribuiti sulla scorta/dei filmati dei sistemi di videosorveglianza installati presso l'area di servizio Q8 di [OSCURATO:PERSONA] e presso uno degli sportelli bancomat dove furono effettuati, rispettivamente, i rifornimenti di carburante e il prelievo di denaro mercè l'indebita utilizzazione della tessera bancomat intestata alla sig. [OSCURATO:PERSONA], filmati che avevano consentito al testimone brigadiere [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere nei due imputati i soggetti che avevano effettuato gli stessi rifornimenti e prelievo; dell'esito delle indagini sull'autovettura in uso a tali soggetti, le quali avevano consentito di accertare come la stessa auto fosse nella disponibilità del nucleo familiare dei due imputati i quali, per età e fisionomia, risultavano essere gli unici, nell'ambito del predetto nucleo familiare, di età compatibile con quella dei due soggetti rappresentati nei menzionati filmati; della contiguità spazio-temporale tra le indebite utilizzazioni della tessera bancomat (avvenute già intorno alle ore 14:00 dell'8 luglio 2012) e la sottrazione della stessa tessera (avvenuta tra le ore 12:00 e le ore 14:00 dello stesso 8 luglio 2012), elemento che induceva logicamente a ritenere che i due inputati fossero stati gli autori anche del furto.

Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, tale motivazione appare del tutto priva di illogicità, tanto meno manifeste, e risulta, anzi, perfettamente logica e non scalfita dalle doglianze avanzate con il motivo in esame, il quale, in effetti, non indica elementi che la possano scardinare, limitandosi, piuttosto, a sollecitare una differente valutazione del significato probatorio da attribuire alle menzionate prove, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla loro valenza probatoria, il che, come si è detto al punto 1.1, non è ammissibile in questa sede di legittimità.

2. Il secondo e il terzo motivo - i quali, per la loro stretta connessione, devono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati.

2.1. La Corte di cassazione aveva già avuto modo di affermare che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice d'appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur riconoscendo l'esistenza di un'altra attenuante (nella specie, si trattava della circostanza di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.), lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatto riconoscimento comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti e attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata (Sez. 4, n. 10448 del 22/12/2009, dep. 2010, Ducoli, Rv. 246529-01).

Attesa l'identità di ratio, la stessa Corte di cassazione, in relazione a una fattispecie analoga a quella che viene qui in rilievo, ha più recentemente affermato il principio - che il Collegio condivide e al quale intende, perciò, dare continuità - secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius il giudice d'appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur escludendo la sussistenza di un'aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatta esclusione comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti e attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata (Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, Ticci, Rv. 281917-01).

2.2. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Bologna ha correttamente ritenuto che, pur essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., dovesse essere confermato il giudizio di equivalenza tra le residue circostanze aggravanti e le già concesse circostanze attenuanti generiche, sottolineando, in particolare, la valenza, oltre che dell'aggravante dell'avere usato violenza sulle cose, della ritenuta recidiva reiterata, con la conseguente conferma del trattamento sanzionatorio già irrogato in primo grado, senza con ciò violare, per le ragioni che si sono dette, il divieto di reformatio in peius.

3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

4. Si deve infine osservare che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - il cui art. 2, comma 1, lett. i), ha sostituito il terzo comma dell'art. 624 cod. pen. - il furto aggravato dall'uso di violenza sulle cose è divenuto punibile a querela della persona offesa.

A tale proposito, si deve tuttavia ribadire che l'eventuale improcedibilità per mancanza della querela, ormai necessaria per i reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del menzionato d.lgs. n. 150 del 2022, non prevale sull'inammissibilità del ricorso poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cosiddetto giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176-01).

P.Q.M.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nata ad Adria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 13/07/2017 del Tribunale di Bologna, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7) cod. pen., confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed € 650,00 di multa per i reati, ritenuti unificati dal vincolo della continuazione, di furto pluriaggravato in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2, e 61, n. 2, cod. pen.) e di indebito utilizzo in concorso di una tessera bancomat intestata alla stessa [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110 e 81, secondo comma, cod. pen., e art. 55, comma 9, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, nel testo applicabile ratione temporis). Secondo i capi d'imputazione, i predetti reati erano stati originariamente contestati ai due imputati: a) quello di furto pluriaggravato, «perché, in concorso tra loro per procurare a sé o ad altri un profitto, dopo aver forzato il baule posteriore e la portiera anteriore lato sinistro e infranto il vetro della portiera lato passeggero dell'auto [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], parcheggiata nei pressi del campeggio [OSCURATO:PERSONA] a Marzabotto, si impossessavano: - della borsa di [OSCURATO:PERSONA] contenente il portafogli con la tessera bancomat della [OSCURATO:PERSONA] di Lodi (n. 01109634 emessa a valere sul c/c n. 130016 acceso presso la filiale di Castenaso) intestata alla [OSCURATO:PERSONA], il codice fiscale e la tessera sanitaria della [OSCURATO:PERSONA], le tessere sanitarie dei due figli di costei, e altre tessere varie - parti in plastica interne al suddetto veicolo sotto il portaoggetti. Con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e su cosa esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede; con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo seguente. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (fra le ore 12:00 e prima delle 14:00)» (capo A dell'imputazione); b) quello di indebito utilizzo in concorso di una tessera bancomat, «perché, in concorso tra loro, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, utilizzavano (a partire dalle 14:01 e fino alle 17:56 dell'8 luglio) indebitamente la tessera bancomat indicata al capo che precede, effettuando due prelievi automatici di 250 euro cadauno presso la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] alle ore 14,01, 14,13; 2 rifornimenti presso l'area di servizio Q8 di [OSCURATO:PERSONA] via Kennedy per un importo complessivo di euro 144,09 nonché ulteriori 12 operazioni di rifornimento presso il distributore [OSCURATO:PERSONA] di Modena area di servizio Enitre e [OSCURATO:PERSONA] con sede in via [OSCURATO:PERSONA] per un importo complessivo di euro 1.017,69. [OSCURATO:PERSONA] e Modena 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]». (capo B dell'imputazione). Con riguardo a quest'ultimo reato, si deve precisare che il Tribunale di Bologna aveva condannato i due imputati «limitatamente alle condotte aventi ad oggetto i prelievi di danaro effettuati presso la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nonché i rifornimenti effettuati presso l'area di servizio Q8 di [OSCURATO:PERSONA]». «Con la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale per Held e reiterata specifica per [OSCURATO:PERSONA]».2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna, hanno proposto ricorsi2per cassazione, per il tramite del proprio difensore e con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidati a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la nullità della sentenza per la mancanza e la manifesta illogicità della sua motivazione per non avere la Corte d'appello di Bologna «motivato da quali riscontri probatori ha ritenuto sussistente la penale responsabilità degli imputati per i reati di cui ai capi a) e b) di imputazione». I ricorrenti rappresentano al riguardo che la Corte d'appello di Bologna: a) «non ha motivato per quale ragione e da quali riscontri probatori ha ritenuto provata la penale responsabilità degli imputati per il reato di furto in assenza di una corretta identificazione degli stessi da parte degli inquirenti»; b) non avrebbe « evidenzia[to] le ragioni per le quali aveva ritenuto che il riconoscimento operato dal teste Favilla dovesse ritenersi realizzato in termini di certezza, e potesse ritenersi idoneo a suffragare una pronuncia di responsabilità penale»; c) non avrebbe considerato, con la conseguente illogicità della motivazione, che «la mera circostanza che l'autovettura ripresa nei filmati di videosorveglianza fosse in uso alla famiglia Held-[OSCURATO:PERSONA] non si presenta idonea a comprovare la penale responsabilità degli stessi potendo essere stata nella disponibilità anche di altri soggetti (come da consuetudine dei residenti del campo nomadi) e come comprovato dalla circostanza che il figlio [OSCURATO:PERSONA], era stato controllato alla guida dell'autovettura durante un controllo degli operanti»; d) non avrebbe «chiari[to] per quali ragioni non poteva trovare accoglimento la deduzione difensiva che lamentava come il giudice di prime cure avesse ritenuto che dalla visione delle immagini estrapolate dalle registrazioni delle videocamere si potessero identificare gli autori delle condotte ed accertare quale condotta fosse stata posta in essere per prelevare il denaro ovvero effettuare l'attività di rifornimento». 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la nullità della sentenza per la manifesta illogicità della sua motivazione «laddove il collegio, pur escludendo la sussistenza della circostanza di cui all'art. 625 n° 7 c.p. ha confermato la pena inflitta dal giudice di primo grado senza operare un nuovo bilanciamento delle circostanze e senza operare una diminuzione della pena». I ricorrenti rappresentano che, avendo la Corte d'appello di Bologna escluso l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., essa «avrebbe dovuto operare un nuovo bilanciamento delle circostanze di reato ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti residue [...] ed operare altresì una diminuzione della pena inflitta». I ricorrenti argomentano in proposito che «[s]e il giudice di primo grado aveva valutato equivalenti le aggravanti e le attenuanti avendo la corte d'appello escluso la sussistenza di un'aggravante avrebbe dovuto ritenere le attenuanti prevalenti sulle aggravanti contestate e contestualmente diminuire la pena inflitta». I ricorrenti deducono altresì che l'esclusione della menzionata circostanza aggravante «avrebbe dovuto portare il collegio d'appello, previa valutazione della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti contestate, a dichiarare l'avvenuto decorso del termine massimo di prescrizione». 2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità della sentenza «per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità [...] laddove il collegio ha violato l'art. 597, comma 4, c.p.p. non avendo riformulato il trattamento sanzionatorio a seguito dell'esclusione di una circostanza aggravante». I ricorrenti sostengono che, avendo la Corte d'appello di Bologna escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., che era stata invece riconosciuta dal giudice di primo grado, la stessa Corte «avrebbe dovuto riformulare il trattamento sanzionatorio diminuendo la pena irrogata ai sensi dell'art. 597, comma 4, c.p.p.». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione - e condiviso dal Collegio - quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 1.2. Nel caso in esame, le conformi sentenze dei giudici di merito sono pervenute ad affermare la responsabilità dei due imputati per i reati loro attribuiti sulla scorta/dei filmati dei sistemi di videosorveglianza installati presso l'area di servizio Q8 di [OSCURATO:PERSONA] e presso uno degli sportelli bancomat dove furono effettuati, rispettivamente, i rifornimenti di carburante e il prelievo di denaro mercè l'indebita utilizzazione della tessera bancomat intestata alla sig. [OSCURATO:PERSONA], filmati che avevano consentito al testimone brigadiere [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere nei due imputati i soggetti che avevano effettuato gli stessi rifornimenti e prelievo; dell'esito delle indagini sull'autovettura in uso a tali soggetti, le quali avevano consentito di accertare come la stessa auto fosse nella disponibilità del nucleo familiare dei due imputati i quali, per età e fisionomia, risultavano essere gli unici, nell'ambito del predetto nucleo familiare, di età compatibile con quella dei due soggetti rappresentati nei menzionati filmati; della contiguità spazio-temporale tra le indebite utilizzazioni della tessera bancomat (avvenute già intorno alle ore 14:00 dell'8 luglio 2012) e la sottrazione della stessa tessera (avvenuta tra le ore 12:00 e le ore 14:00 dello stesso 8 luglio 2012), elemento che induceva logicamente a ritenere che i due inputati fossero stati gli autori anche del furto. Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, tale motivazione appare del tutto priva di illogicità, tanto meno manifeste, e risulta, anzi, perfettamente logica e non scalfita dalle doglianze avanzate con il motivo in esame, il quale, in effetti, non indica elementi che la possano scardinare, limitandosi, piuttosto, a sollecitare una differente valutazione del significato probatorio da attribuire alle menzionate prove, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla loro valenza probatoria, il che, come si è detto al punto 1.1, non è ammissibile in questa sede di legittimità. 2. Il secondo e il terzo motivo - i quali, per la loro stretta connessione, devono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. 2.1. La Corte di cassazione aveva già avuto modo di affermare che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice d'appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur riconoscendo l'esistenza di un'altra attenuante (nella specie, si trattava della circostanza di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.), lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatto riconoscimento comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti e attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata (Sez. 4, n. 10448 del 22/12/2009, dep. 2010, Ducoli, Rv. 246529-01). Attesa l'identità di ratio, la stessa Corte di cassazione, in relazione a una fattispecie analoga a quella che viene qui in rilievo, ha più recentemente affermato il principio - che il Collegio condivide e al quale intende, perciò, dare continuità - secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius il giudice d'appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur escludendo la sussistenza di un'aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatta esclusione comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti e attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata (Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, Ticci, Rv. 281917-01). 2.2. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Bologna ha correttamente ritenuto che, pur essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., dovesse essere confermato il giudizio di equivalenza tra le residue circostanze aggravanti e le già concesse circostanze attenuanti generiche, sottolineando, in particolare, la valenza, oltre che dell'aggravante dell'avere usato violenza sulle cose, della ritenuta recidiva reiterata, con la conseguente conferma del trattamento sanzionatorio già irrogato in primo grado, senza con ciò violare, per le ragioni che si sono dette, il divieto di reformatio in peius. 3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 4. Si deve infine osservare che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - il cui art. 2, comma 1, lett. i), ha sostituito il terzo comma dell'art. 624 cod. pen. - il furto aggravato dall'uso di violenza sulle cose è divenuto punibile a querela della persona offesa. A tale proposito, si deve tuttavia ribadire che l'eventuale improcedibilità per mancanza della querela, ormai necessaria per i reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del menzionato d.lgs. n. 150 del 2022, non prevale sull'inammissibilità del ricorso poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cosiddetto giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176-01). P.Q.M. Dichiara
Sentenza Cassazione n. 15695/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris