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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 20907/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9725/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 102, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro FALLIMENTO di AC3s.r.l. in liquidazione -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 247/2020 depositata il27/1/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/4/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 145/2019, dichiar ò il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione(società che si era cancellata dal Registro delle imprese il 6.4.2009, ma che vi era stata reiscritta nel 2014, a seguito di provvedimento del Giudice del registro, che aveva ordinato la cancellazione della cancellazione) su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]..

2. Il reclamo pr oposto contro la decisione da [OSCURATO:PERSONA], già socio e liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]., è stato respinto dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza del 27 gennaio 2020.

La corte del merito ha in primo luogo escluso che la declaratoria di fallimento fosse impedita dal decorso del termine previsto dall’art. 10, comma 1, in quanto [OSCURATO:SOCIETA], a seguito del provvedimento del Giudice del registro, avente efficacia ex tunc , risultava ancora iscritta al R.I.; ha quindi ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, rilevando che la società, posta in liquidazione, aveva ammesso di non avere le risorse necessarie per adempiere le proprie obbligazioni nei confronti del creditore istante e dell’erario; ha infine reputato che i rendiconti della gestione del trustliquidatorio istituito da AC3 non valessero a dimostrare l’insussistenza dei requisiti di fallibilità della società, ancora esistente e non correttamente liquidata.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso p er la cassazione della sentenza prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

L’intimato fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha svolto difese.

Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 l. fall., in relazione all’art. 2945 cod. civ., e dell’art. 2191 cod. civ.: l’estinzione della società a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese – sostiene il ricorrente - ha effetto immediato ed irreversibile, sicché non può essere oggetto di reviviscenza attraverso la cancellazione della cancellazione se non nell’unico caso, diverso da quello esaminato, di fittizietà della cancellazione (e non della liquida zione) perché la società ha continuato ad operare.

Inoltre, sarebbe stato compito della c orte d’appello verificare l’intrinseco contenuto del provvedimento del Giudice del registro, di carattere non definitivo né decisorio, constatando che la questione sostanziale esaminata (costituita dall’effettività o meno della liquidazione attraverso il trust) non solorisultava preclusa all’esame di tale giudice (che poteva verificare soltanto il ricorrere dell’unica condizione richiesta dall’art. 2495 cod. civ. per l’iscrizione della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, costituita dall’approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte dei soci), ma era stata altresì superata dalla sentenza n. 1464/2015 del Tribunale di Monza, oramai passata in giudicato e facente stato nei confronti del creditore istante, che aveva confermato la validità del truste l’esecuzione di una corretta liquidazione.

Per di più, gli effetti dell’iscrizione si producono ex nunc, lasciando inalterati gli effetti sostanziali e processuali che si sono creati nel mondo esterno e nei confronti dei terzi al momento della cancellazione della società.

Di conseguenza, non potendo il provvedimento del Giudice del registro, abnorme e contra ius, esplicare alcun effettosostanziale, il termine per la dichiarazione di fallimento ex art. 10 l. fall. di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese in data 6 aprile 2009, era spirato irrevocabilmente in data 6 aprile 2010, sicché la dichiarazione di fallimento pronunciata con sentenza pubblicata in data 24 luglio 2019 non poteva che essere considerata tardiva e doveva essere revocata.

5. Il motivo non è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito da tempo che l'iscrizione del decretocon cui il giudice del registro, ai sensi dell'art.2191 cod. civ., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta nello stesso registro fa presumere, sino a prova contraria, la continuazione delle attività d'impresa; ciò in quanto il rilievo solo dichiarativo della pubblicità, se avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, comporta che l’iscrizione del decreto emanato ex art. 2191 cod. civ. determina l'opponibilità ai terzi dell’insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione, con effetto retroattivo, dell’estinzione della società, per non essersi questa effettivamente verificata (v.

Cass., Sez.

U, 8426/2010; nello stesso senso Cass. 22290/2020).

In tale situazione, non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento l'altrettanto generale principio di immediata estinzione della società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'art. 2495 cod. civ., poiché, da un lato, la legge di riforma del diritto delle società non ha modificato la residua disciplina della pubblicità nel registro delle imprese, dall’altro il termine di un anno, prescritto dall'art. 10 l. fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, per quanto decorra dalla cancellazione dal registro delle imprese, fa comunque salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente (v.

Cass. n. 8033/2012); cosicché il provvedimento del giudice del registro che dispone la cancellazione della previa iscrizione della cancellazione della società viene a porsi come decisivo indice sintomatico in tal senso.

Il provvedimento del giudice del registro, ex art. 2191 cod. civ., di cancellazione della "iscrizione" di vicende societarie "avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge" ha poi natura dichiarativa, è reclamabile avanti al tribunale, come previsto dall’art.2192 cod. civ., non assume carattere decisorio e definitivo ed è inidoneo a divenire giudicato; “con la conseguenza che è possibile ottenerne una modifica dallo stesso giudice ovvero proporre un’ordinaria azione di cognizione sulla esistenza dei requisiti ritenuti insussistenti dal giudice del registro per cui si è disposta la cancellazione della pregressa cancellazione già iscritta” (così, espressamente, Cass., Sez.

U,8426/2010).

Azione di cognizione che, nel caso di specie, non può ritenersi esperita,poiché [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha affatto agito in giudizio al fine di veder accertata l’esistenza dei requisiti ritenuti insussistenti dal giudice del registro (il quale, come ricorda la sentenza impugnata, aveva reputato che la liquidazione fosse stata “fittizia in quanto effettuata con la costituzione di un trust liquidatorio”); è stata, invece, [OSCURATO:SOCIETA]. a domandare, nei confronti del trustee e non della società, che venisse dichiarata la nullità del trustistituito da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione con scrittura privata registrata in data 31 marzo 2009.

La pronuncia impugnata è coerente con i principi appena illustrati, là dove, preso atto dell’efficacia ex tunc del provvedimento di cancellazione exart. 2191 cod. civ., ha ritenuto che lo stesso avesse ripristinato la situazione esistente prima dell’indebita iscrizione, che dunque doveva essere necessariamente tenuta in considerazione ai fini dell’applicazione dell’art. 10 l. fall..

A fronte di un simile quadro istruttorio il reclamante avrebbe potuto contestare la decisione non sotto il profilo di diritto, ma sotto quello di fatto, deducendo di aver fornito prova contraria alla presunzione che si era venuta a creare a seguito dell’ordine di cancellazione della precedente iscrizione di cancellazione.

Il mezzo in esame, tuttavia, nulla prospetta in tal senso.

6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 1 e 5 l. fall., peraver la corte d’appello erroneamente ritenuto irrilevanti, ai fini della prova del mancato superamento da parte di AC3 delle soglie soggettive di fallibilità, i rendiconti di gestione del trust, la cui validità era stata riconosciuta dal Tribunale di Monza con sentenza passata in giudicato, e per aver, altrettanto erroneamente, ritenuto provato lo stato di insolvenza, di cui la medesima sentenza aveva escluso la sussistenza al momento dell’istituzione del trust, e la cui insorgenza in epoca successiva non poteva ritenersi dimostrata dalla mera messa in liquidazione della società.

7. Il motivo, nel suo complesso, non è fondato 7.1 Se, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il trust non è sovrapponibile alla società (dato che il trust ha la funzione di trasferire il bene dal settloral trustee in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust; v.

Cass. 975/2018), allora non si presta a censure la statuizione della corte di merito secondo cui l’alterità della società rispetto al trustche essa stessa aveva istituito impediva una sovrapposizione delle rispettive posizioni giuridiche e, di conseguenza, l’utilizzo di documentazione concernente l’andamento del trustliquidatorio ai fini della dimostrazione dell’insussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall’art. 1 l. fall..

L’onere della prova del ricorrere dei requisiti di esenzione dal fallimento previsti dall’art. 1, comma 2, l. fall., ricadente sul debitore, non poteva perciò che essere assolto attraverso la produzione di documentazione attestante le condizioni proprie della compagine reclamante.

Pertanto, in assenza di deposito dei bilanci, il reclamante avrebbe comunque dovuto provare che la società era rimasta inattiva e non aveva prodotto ricavi,né contratto nuovi debiti negli ultimi tre anni. 7.2 Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell’accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente a verificare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori (si veda in questo senso, per tutte, Cass. 28193/2020).

In questa prospettiva la c orte d’appello ha correttamente valorizzato, ai fini della constatazione dello stato di insolvenza al momento della dichiarazione di fallimento, lo stato di liquidazione della società e l’ammissione della stessa di non avere risorse per adempiere le proprie obbligazioni nei confronti della reclamata e dell’erario.

Nessun rilievo assumeva, invece, l’esistenza di un giudicato fruttodi una pronuncia resa (nel 2016) nei confronti di altri soggetti ([OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] quale trustee) e in considerazione della situazione esistente al momento dell’istituzione del trust (avvenuta in data 2/11 marzo 2009).

8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui €200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9725/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 102, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro FALLIMENTO di AC3s.r.l. in liquidazione -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 247/2020 depositata il27/1/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/4/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 145/2019, dichiar ò il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione(società che si era cancellata dal Registro delle imprese il 6.4.2009, ma che vi era stata reiscritta nel 2014, a seguito di provvedimento del Giudice del registro, che aveva ordinato la cancellazione della cancellazione) su istanza di [OSCURATO:SOCIETA].. 2. Il reclamo pr oposto contro la decisione da [OSCURATO:PERSONA], già socio e liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]., è stato respinto dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza del 27 gennaio 2020. La corte del merito ha in primo luogo escluso che la declaratoria di fallimento fosse impedita dal decorso del termine previsto dall’art. 10, comma 1, in quanto [OSCURATO:SOCIETA], a seguito del provvedimento del Giudice del registro, avente efficacia ex tunc , risultava ancora iscritta al R.I.; ha quindi ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, rilevando che la società, posta in liquidazione, aveva ammesso di non avere le risorse necessarie per adempiere le proprie obbligazioni nei confronti del creditore istante e dell’erario; ha infine reputato che i rendiconti della gestione del trustliquidatorio istituito da AC3 non valessero a dimostrare l’insussistenza dei requisiti di fallibilità della società, ancora esistente e non correttamente liquidata. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso p er la cassazione della sentenza prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. L’intimato fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha svolto difese. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 l. fall., in relazione all’art. 2945 cod. civ., e dell’art. 2191 cod. civ.: l’estinzione della società a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese – sostiene il ricorrente - ha effetto immediato ed irreversibile, sicché non può essere oggetto di reviviscenza attraverso la cancellazione della cancellazione se non nell’unico caso, diverso da quello esaminato, di fittizietà della cancellazione (e non della liquida zione) perché la società ha continuato ad operare. Inoltre, sarebbe stato compito della c orte d’appello verificare l’intrinseco contenuto del provvedimento del Giudice del registro, di carattere non definitivo né decisorio, constatando che la questione sostanziale esaminata (costituita dall’effettività o meno della liquidazione attraverso il trust) non solorisultava preclusa all’esame di tale giudice (che poteva verificare soltanto il ricorrere dell’unica condizione richiesta dall’art. 2495 cod. civ. per l’iscrizione della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, costituita dall’approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte dei soci), ma era stata altresì superata dalla sentenza n. 1464/2015 del Tribunale di Monza, oramai passata in giudicato e facente stato nei confronti del creditore istante, che aveva confermato la validità del truste l’esecuzione di una corretta liquidazione. Per di più, gli effetti dell’iscrizione si producono ex nunc, lasciando inalterati gli effetti sostanziali e processuali che si sono creati nel mondo esterno e nei confronti dei terzi al momento della cancellazione della società. Di conseguenza, non potendo il provvedimento del Giudice del registro, abnorme e contra ius, esplicare alcun effettosostanziale, il termine per la dichiarazione di fallimento ex art. 10 l. fall. di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese in data 6 aprile 2009, era spirato irrevocabilmente in data 6 aprile 2010, sicché la dichiarazione di fallimento pronunciata con sentenza pubblicata in data 24 luglio 2019 non poteva che essere considerata tardiva e doveva essere revocata. 5. Il motivo non è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito da tempo che l'iscrizione del decretocon cui il giudice del registro, ai sensi dell'art.2191 cod. civ., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta nello stesso registro fa presumere, sino a prova contraria, la continuazione delle attività d'impresa; ciò in quanto il rilievo solo dichiarativo della pubblicità, se avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, comporta che l’iscrizione del decreto emanato ex art. 2191 cod. civ. determina l'opponibilità ai terzi dell’insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione, con effetto retroattivo, dell’estinzione della società, per non essersi questa effettivamente verificata (v. Cass., Sez. U, 8426/2010; nello stesso senso Cass. 22290/2020). In tale situazione, non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento l'altrettanto generale principio di immediata estinzione della società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'art. 2495 cod. civ., poiché, da un lato, la legge di riforma del diritto delle società non ha modificato la residua disciplina della pubblicità nel registro delle imprese, dall’altro il termine di un anno, prescritto dall'art. 10 l. fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, per quanto decorra dalla cancellazione dal registro delle imprese, fa comunque salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente (v. Cass. n. 8033/2012); cosicché il provvedimento del giudice del registro che dispone la cancellazione della previa iscrizione della cancellazione della società viene a porsi come decisivo indice sintomatico in tal senso. Il provvedimento del giudice del registro, ex art. 2191 cod. civ., di cancellazione della "iscrizione" di vicende societarie "avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge" ha poi natura dichiarativa, è reclamabile avanti al tribunale, come previsto dall’art.2192 cod. civ., non assume carattere decisorio e definitivo ed è inidoneo a divenire giudicato; “con la conseguenza che è possibile ottenerne una modifica dallo stesso giudice ovvero proporre un’ordinaria azione di cognizione sulla esistenza dei requisiti ritenuti insussistenti dal giudice del registro per cui si è disposta la cancellazione della pregressa cancellazione già iscritta” (così, espressamente, Cass., Sez. U,8426/2010). Azione di cognizione che, nel caso di specie, non può ritenersi esperita,poiché [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha affatto agito in giudizio al fine di veder accertata l’esistenza dei requisiti ritenuti insussistenti dal giudice del registro (il quale, come ricorda la sentenza impugnata, aveva reputato che la liquidazione fosse stata “fittizia in quanto effettuata con la costituzione di un trust liquidatorio”); è stata, invece, [OSCURATO:SOCIETA]. a domandare, nei confronti del trustee e non della società, che venisse dichiarata la nullità del trustistituito da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione con scrittura privata registrata in data 31 marzo 2009. La pronuncia impugnata è coerente con i principi appena illustrati, là dove, preso atto dell’efficacia ex tunc del provvedimento di cancellazione exart. 2191 cod. civ., ha ritenuto che lo stesso avesse ripristinato la situazione esistente prima dell’indebita iscrizione, che dunque doveva essere necessariamente tenuta in considerazione ai fini dell’applicazione dell’art. 10 l. fall.. A fronte di un simile quadro istruttorio il reclamante avrebbe potuto contestare la decisione non sotto il profilo di diritto, ma sotto quello di fatto, deducendo di aver fornito prova contraria alla presunzione che si era venuta a creare a seguito dell’ordine di cancellazione della precedente iscrizione di cancellazione. Il mezzo in esame, tuttavia, nulla prospetta in tal senso. 6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 1 e 5 l. fall., peraver la corte d’appello erroneamente ritenuto irrilevanti, ai fini della prova del mancato superamento da parte di AC3 delle soglie soggettive di fallibilità, i rendiconti di gestione del trust, la cui validità era stata riconosciuta dal Tribunale di Monza con sentenza passata in giudicato, e per aver, altrettanto erroneamente, ritenuto provato lo stato di insolvenza, di cui la medesima sentenza aveva escluso la sussistenza al momento dell’istituzione del trust, e la cui insorgenza in epoca successiva non poteva ritenersi dimostrata dalla mera messa in liquidazione della società. 7. Il motivo, nel suo complesso, non è fondato 7.1 Se, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il trust non è sovrapponibile alla società (dato che il trust ha la funzione di trasferire il bene dal settloral trustee in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust; v. Cass. 975/2018), allora non si presta a censure la statuizione della corte di merito secondo cui l’alterità della società rispetto al trustche essa stessa aveva istituito impediva una sovrapposizione delle rispettive posizioni giuridiche e, di conseguenza, l’utilizzo di documentazione concernente l’andamento del trustliquidatorio ai fini della dimostrazione dell’insussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall’art. 1 l. fall.. L’onere della prova del ricorrere dei requisiti di esenzione dal fallimento previsti dall’art. 1, comma 2, l. fall., ricadente sul debitore, non poteva perciò che essere assolto attraverso la produzione di documentazione attestante le condizioni proprie della compagine reclamante. Pertanto, in assenza di deposito dei bilanci, il reclamante avrebbe comunque dovuto provare che la società era rimasta inattiva e non aveva prodotto ricavi,né contratto nuovi debiti negli ultimi tre anni. 7.2 Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell’accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente a verificare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori (si veda in questo senso, per tutte, Cass. 28193/2020). In questa prospettiva la c orte d’appello ha correttamente valorizzato, ai fini della constatazione dello stato di insolvenza al momento della dichiarazione di fallimento, lo stato di liquidazione della società e l’ammissione della stessa di non avere risorse per adempiere le proprie obbligazioni nei confronti della reclamata e dell’erario. Nessun rilievo assumeva, invece, l’esistenza di un giudicato fruttodi una pronuncia resa (nel 2016) nei confronti di altri soggetti ([OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] quale trustee) e in considerazione della situazione esistente al momento dell’istituzione del trust (avvenuta in data 2/11 marzo 2009). 8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui €200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali
Sentenza Cassazione n. 20907/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris