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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 00015/2025

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1067/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1598/2022 depositata il 26/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Ritenuto che parte ricorrente, nelle more del termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, ha inteso rinunciare al ricorso principale in quanto è stato raggiunto accordo transattivo tra la medesima e la controricorrente con richiesta di compensazione delle spese di lite; Ritenuto che la controricorrente ha dichiarato di aderire a detta rinuncia – a norma dell’art. 391, quarto comma, c.p.c. - il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; rilevato che all’esito della comunicazione della PDA non è stata proposta opposizione nei termini sicché deve dichiararsi l’avvenuta estinzione del giudizio; considerato che va disposta la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e la controricorrente, ricorrendone giusti motivi, mentre non è a farsi lugo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Compensa tra il ricorrente e la controricorrentele spese del giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1067/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1598/2022 depositata il 26/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Ritenuto che parte ricorrente, nelle more del termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, ha inteso rinunciare al ricorso principale in quanto è stato raggiunto accordo transattivo tra la medesima e la controricorrente con richiesta di compensazione delle spese di lite; Ritenuto che la controricorrente ha dichiarato di aderire a detta rinuncia – a norma dell’art. 391, quarto comma, c.p.c. - il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; rilevato che all’esito della comunicazione della PDA non è stata proposta opposizione nei termini sicché deve dichiararsi l’avvenuta estinzione del giudizio; considerato che va disposta la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e la controricorrente, ricorrendone giusti motivi, mentre non è a farsi lugo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa tra il ricorrente e la controricorrentele spese del giudi
Decreto Cassazione n. 00015/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris