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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02752/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato, avverso l'ordinanza, pronunciata in data 19.8.2021, del magistrato di sorveglianza di L'Aquila che aveva respinto la richiesta di effettuare colloqui con il figlio senza vetro divisorio; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione, in quanto la richiesta del detenuto era giustificata dal fatto che, quando il figlio era di età inferiore ad anni dodici, i colloqui si erano tenuti con vetro divisorio per ragioni di contenimento della pandemia; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la restrizione delle modalità di colloquio a causa della pandemia era giustificata e dunque non ha costituito una irragionevole compressione del diritto a mantenere i rapporti familiari, mentre nell'attualità il colloquio con il figlio di età superiore ad anni dodici va effettuato con vetro divisorio per il regime differenziato cui è sottoposto il detenuto; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 24 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato, avverso l'ordinanza, pronunciata in data 19.8.2021, del magistrato di sorveglianza di L'Aquila che aveva respinto la richiesta di effettuare colloqui con il figlio senza vetro divisorio; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione, in quanto la richiesta del detenuto era giustificata dal fatto che, quando il figlio era di età inferiore ad anni dodici, i colloqui si erano tenuti con vetro divisorio per ragioni di contenimento della pandemia; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la restrizione delle modalità di colloquio a causa della pandemia era giustificata e dunque non ha costituito una irragionevole compressione del diritto a mantenere i rapporti familiari, mentre nell'attualità il colloquio con il figlio di età superiore ad anni dodici va effettuato con vetro divisorio per il regime differenziato cui è sottoposto il detenuto; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2
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