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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 03188/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12935/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall ’A vv . [OSCURATO:PERSONA] unitamente e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] nonché SpinelliMaria, GiorgioAdelaide , [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n.703/2021 depositata il 02/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Salerno ha respinto l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione ai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Nocera inferiore su istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compenso per prestazioni rese in regime di attività libero professionale intramuraria.

2. La Corte territoriale, richiamata la contrattazione collettiva in materia ei regolamenti aziendali (in particolare: Regolamento aziendale n. 1863 del 23/12/2002; Regolamento approvato con delibera n.199 del 2004, lett.

A comma 3, comma 8, lettera B, comma 10, relativa alle modalità di esercizio delle attività ambulatoriali delle strutture del Dipartimento dei servizi diagnostici in regime libero professionale), ha ritenuto che dal rendiconto depositato agli atti e non specificamente contestato risultasse provato il diritto alla remunerazione rivendicata, in quanto dal documento si evinceva: il fatturato complessivo delle attività erogate dell’equipeper l’annualità in questione; la quota assegnata alla equipe; la quota pro-capite del singolo medico in termini economici di costo, l’elenco nominativo dei singoli lavoratori, l’indicazione analitica dei singoli ruoli, le quote economiche determinate in relazione alla tariffa applicabile, l’attività prestazionale eseguita, la qualifica, l’individuale partecipazione esecutiva, la sottoscrizione di ciascun lavoratore, il totale degli esami eseguiti, con indicazione analitica delle prestazioni eseguite, il relativo costo unitario.

3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, exart. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nonché A.2.1. dell’art. 2 del Regolamento aziendale approvato con delibera n. 1863 del 23 dicembre 2002 della ASL Salerno 1 (ora ASL Salerno) nonché lettera A e B commi 10, 11, e 15 del Regolamento aziendale approvato con delibera n. 199 del 19 febbraio 2004 della ASL Salerno 1 (ora ASL Salerno),in relazione all’art. 55, comma 1 e 2, del CCNL 8 giugno 2000, come modificato ed integrato dagli artt. 14 e 18 del CCNL 3 novembre 2005,in relazione all’art.2697 c.c.

Si assume che la Corte d’appello non abbia considerato la doglianza relativa alla difformità del rendiconto depositato rispetto alle prescrizioni del regolamento, difformità che aveva precluso l’accertamento circa la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria, che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d’appello, era stata contestata nei suoi presupposti, anche in ordine al fatto che le prestazioni fosserostate svolte fuori dell’orario di lavoro.

2. La censura, nei termini formulati , presenta plurimi profili di inammissibilità.

2.1. In primo luogo, nel dedurre la violazione dei regolamentiaziendali (peraltro neppure indicati fra gli allegati al ricorso), è stata omess a l’indicazione specifica del le regole ermeneutiche che si assumono violate , secondo il principio consolidato per cui l’interpretazione del contratto –nella specie l’atto unilaterale/regolamento della ASL che è soggetto al medesimo regime ex art. 1324 c.c. - può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente per il solo fatto che il giudice di merito abbia scelto una tra le molteplici interpretazioni del testo (così Cass. Sez.

L, 25/07/2024, n. 20787, e precedenti ivi citati).

2.2. Inoltre, con riferimento all’asserita contestazione del rendiconto, in violazione del principio di specificità della censura, è stata pure omessa l’indicazione della sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c. (così, fra molte, Cass. Sez. 3, 29/05/2024, n. 15058).

2.3. Infine, la censura, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (così, in particolare, Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34476).

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese, in difetto di attività difensiva degli intimati.

4. Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 , se dovuto.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12935/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall ’A vv . [OSCURATO:PERSONA] unitamente e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] nonché SpinelliMaria, GiorgioAdelaide , [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n.703/2021 depositata il 02/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Salerno ha respinto l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione ai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Nocera inferiore su istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compenso per prestazioni rese in regime di attività libero professionale intramuraria. 2. La Corte territoriale, richiamata la contrattazione collettiva in materia ei regolamenti aziendali (in particolare: Regolamento aziendale n. 1863 del 23/12/2002; Regolamento approvato con delibera n.199 del 2004, lett. A comma 3, comma 8, lettera B, comma 10, relativa alle modalità di esercizio delle attività ambulatoriali delle strutture del Dipartimento dei servizi diagnostici in regime libero professionale), ha ritenuto che dal rendiconto depositato agli atti e non specificamente contestato risultasse provato il diritto alla remunerazione rivendicata, in quanto dal documento si evinceva: il fatturato complessivo delle attività erogate dell’equipeper l’annualità in questione; la quota assegnata alla equipe; la quota pro-capite del singolo medico in termini economici di costo, l’elenco nominativo dei singoli lavoratori, l’indicazione analitica dei singoli ruoli, le quote economiche determinate in relazione alla tariffa applicabile, l’attività prestazionale eseguita, la qualifica, l’individuale partecipazione esecutiva, la sottoscrizione di ciascun lavoratore, il totale degli esami eseguiti, con indicazione analitica delle prestazioni eseguite, il relativo costo unitario. 3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, exart. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nonché A.2.1. dell’art. 2 del Regolamento aziendale approvato con delibera n. 1863 del 23 dicembre 2002 della ASL Salerno 1 (ora ASL Salerno) nonché lettera A e B commi 10, 11, e 15 del Regolamento aziendale approvato con delibera n. 199 del 19 febbraio 2004 della ASL Salerno 1 (ora ASL Salerno),in relazione all’art. 55, comma 1 e 2, del CCNL 8 giugno 2000, come modificato ed integrato dagli artt. 14 e 18 del CCNL 3 novembre 2005,in relazione all’art.2697 c.c. Si assume che la Corte d’appello non abbia considerato la doglianza relativa alla difformità del rendiconto depositato rispetto alle prescrizioni del regolamento, difformità che aveva precluso l’accertamento circa la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria, che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d’appello, era stata contestata nei suoi presupposti, anche in ordine al fatto che le prestazioni fosserostate svolte fuori dell’orario di lavoro. 2. La censura, nei termini formulati , presenta plurimi profili di inammissibilità. 2.1. In primo luogo, nel dedurre la violazione dei regolamentiaziendali (peraltro neppure indicati fra gli allegati al ricorso), è stata omess a l’indicazione specifica del le regole ermeneutiche che si assumono violate , secondo il principio consolidato per cui l’interpretazione del contratto –nella specie l’atto unilaterale/regolamento della ASL che è soggetto al medesimo regime ex art. 1324 c.c. - può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente per il solo fatto che il giudice di merito abbia scelto una tra le molteplici interpretazioni del testo (così Cass. Sez. L, 25/07/2024, n. 20787, e precedenti ivi citati). 2.2. Inoltre, con riferimento all’asserita contestazione del rendiconto, in violazione del principio di specificità della censura, è stata pure omessa l’indicazione della sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c. (così, fra molte, Cass. Sez. 3, 29/05/2024, n. 15058). 2.3. Infine, la censura, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (così, in particolare, Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476). 3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese, in difetto di attività difensiva degli intimati. 4. Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 , se dovuto. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
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