CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 11151/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d'appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuigi Giordano, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di Bari, con sentenza del 16/04/2025, in riforma della sentenza delTribunale di Foggia del 15/09/2023, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato dicui al capo 1) della rubrica perché estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizionee tenuto delle già concesse circostanze attenuanti generiche ha rideterminato la pena per ilreato di cui al capo 3) della rubrica nella misura di mesi quattro di arresto ed euro 1600,00 diammenda, con conferma nel resto.2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo delproprio difensore, D’[OSCURATO:PERSONA] proponendo motivi di ricorso che qui si riportano neilimiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio dellamotivazione perché carente ed illogica in relazione all’art. 131-bis cod. pen., considerate leargomentazioni spese dalla Corte di appello sul punto, quanto alle circostanze ritenutedecisive per escludere la applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., che si scontravano, tral’altro con il dato obiettivo della intervenuta assoluzione del ricorrente dal delitto di cui all’art.337 cod. pen., non apparendo sufficiente la argomentazione residua proposta.2.2.Vizio della motivazione perché carente e sostanzialmente omessa quanto allarichiesta difensiva formulata di accesso a sanzione sostitutiva.3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I motivi di ricorso sono fondati per le ragioni che seguono.2.È fondata la prima censura difensiva in ordine all’intervenuta violazione di legge inrelazione all’art. 131-bis cod. pen., anche quanto al dedotto vizio motivazionale. La Corte diappello ha difatti motivato nel ricostruire la condotta ascritta al ricorrente quanto al profilorelativo alla affermazione della responsabilità, mentre ha di fatto reso una motivazionecarente ed insufficiente quanto al tema devoluto relativo alla applicazione al caso di speciedella disciplina di cui all’art. 131-bis cod. pen. Si deve osservare come la Corte di appelloabbia richiamato una serie di circostanze e comportamenti successivi rispetto al fatto per ilquale è stata affermata la responsabilità del ricorrente per come descritta al capo 3) dellarubrica, senza effettivamente vagliare la sussistenza dei presupposti legittimanti la disciplinainvocata, con specifico riferimento al caso di specie. In tal senso, è bene ricordare che leSezioni Unite di questa Corte, nel ricostruire la portata dell'istituto, hanno osservato che, aifini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità delfatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità, accertata la responsabilitàpenale dell'imputato, richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiaritàdella fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen.,delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità deldanno o del pericolo (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01).Nella motivazione dell'indicata decisione delle Sezioni Unite c.d. Tushaj, è stato posto inrilievo che lo stesso istituto è, invero, «esplicitamente, indiscutibilmente definito e disciplinatocome causa di non punibilità e costituisce dunque figura di diritto penale sostanziale. Essopersegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio; con effetti anche intema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fattimarginali, che non mostrano bisogno di pena e, e, dunque, neppure la necessità diimpegnare i complessi meccanismi del processo». Ne consegue che la sentenza impugnatadeve essere annullata con rinvio sul punto, ricorrendo un vizio della motivazione cosìradicale da rendere l’apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza, sicché la Corte di appello dovrà nuovamente valutare,nell’ambito della propria piena, ma motivata, discrezionalità, i temi puntualmente devolutidalla difesa con l’atto di appello quanto al motivo relativo alla applicazione al caso di speciedella disciplina di cui all’art. 131-bis cod. pen., mediante enunciati ed argomentati rilievi criticirispetto alle ragioni di diritto e di fatto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01).3.Fondata anche la seconda censura quanto al tema devoluto in ordine alla possibileapplicazione nei confronti del ricorrente - attese le caratteristiche della condotta e la penairrogata - della disciplina in tema di sanzioni sostitutive richiamata dalla difesa ed oggetto dispecifica devoluzione, come emergente dal riepilogo dei motivi di appello e dalle censureproposte dalla difesa (pag. 4 della sentenza impugnata). La motivazione sul punto risulta deltutto omessa, né dal complesso delle argomentazioni articolate appare possibile considerareun implicito rigetto del tema devoluto con specifica richiesta. Anche in questo caso la Cortedi appello, nell’ambito della propria completa discrezionalità, dovrà provvedere a colmare lalacuna motivazionale riscontrata quanto al tema introdotto dalla difesa.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11151/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUIGI [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 352/2026GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 41440/2025DANIELA BIFULCOha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d'appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuigi Giordano, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di Bari, con sentenza del 16/04/2025, in riforma della sentenza delTribunale di Foggia del 15/09/2023, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato dicui al capo 1) della rubrica perché estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizionee tenuto delle già concesse circostanze attenuanti generiche ha rideterminato la pena per ilreato di cui al capo 3) della rubrica nella misura di mesi quattro di arresto ed euro 1600,00 diammenda, con conferma nel resto.2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo delproprio difensore, D’[OSCURATO:PERSONA] proponendo motivi di ricorso che qui si riportano neilimiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio dellamotivazione perché carente ed illogica in relazione all’art. 131-bis cod. pen., considerate leargomentazioni spese dalla Corte di appello sul punto, quanto alle circostanze ritenutedecisive per escludere la applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., che si scontravano, tral’altro con il dato obiettivo della intervenuta assoluzione del ricorrente dal delitto di cui all’art.337 cod. pen., non apparendo sufficiente la argomentazione residua proposta.2.2.Vizio della motivazione perché carente e sostanzialmente omessa quanto allarichiesta difensiva formulata di accesso a sanzione sostitutiva.3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I motivi di ricorso sono fondati per le ragioni che seguono.2.È fondata la prima censura difensiva in ordine all’intervenuta violazione di legge inrelazione all’art. 131-bis cod. pen., anche quanto al dedotto vizio motivazionale. La Corte diappello ha difatti motivato nel ricostruire la condotta ascritta al ricorrente quanto al profilorelativo alla affermazione della responsabilità, mentre ha di fatto reso una motivazionecarente ed insufficiente quanto al tema devoluto relativo alla applicazione al caso di speciedella disciplina di cui all’art. 131-bis cod. pen. Si deve osservare come la Corte di appelloabbia richiamato una serie di circostanze e comportamenti successivi rispetto al fatto per ilquale è stata affermata la responsabilità del ricorrente per come descritta al capo 3) dellarubrica, senza effettivamente vagliare la sussistenza dei presupposti legittimanti la disciplinainvocata, con specifico riferimento al caso di specie. In tal senso, è bene ricordare che leSezioni Unite di questa Corte, nel ricostruire la portata dell'istituto, hanno osservato che, aifini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità delfatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità, accertata la responsabilitàpenale dell'imputato, richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiaritàdella fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen.,delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità deldanno o del pericolo (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01).Nella motivazione dell'indicata decisione delle Sezioni Unite c.d. Tushaj, è stato posto inrilievo che lo stesso istituto è, invero, «esplicitamente, indiscutibilmente definito e disciplinatocome causa di non punibilità e costituisce dunque figura di diritto penale sostanziale. Essopersegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio; con effetti anche intema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fattimarginali, che non mostrano bisogno di pena e, e, dunque, neppure la necessità diimpegnare i complessi meccanismi del processo». Ne consegue che la sentenza impugnatadeve essere annullata con rinvio sul punto, ricorrendo un vizio della motivazione cosìradicale da rendere l’apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza, sicché la Corte di appello dovrà nuovamente valutare,nell’ambito della propria piena, ma motivata, discrezionalità, i temi puntualmente devolutidalla difesa con l’atto di appello quanto al motivo relativo alla applicazione al caso di speciedella disciplina di cui all’art. 131-bis cod. pen., mediante enunciati ed argomentati rilievi criticirispetto alle ragioni di diritto e di fatto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01).3.Fondata anche la seconda censura quanto al tema devoluto in ordine alla possibileapplicazione nei confronti del ricorrente - attese le caratteristiche della condotta e la penairrogata - della disciplina in tema di sanzioni sostitutive richiamata dalla difesa ed oggetto dispecifica devoluzione, come emergente dal riepilogo dei motivi di appello e dalle censureproposte dalla difesa (pag. 4 della sentenza impugnata). La motivazione sul punto risulta deltutto omessa, né dal complesso delle argomentazioni articolate appare possibile considerareun implicito rigetto del tema devoluto con specifica richiesta. Anche in questo caso la Cortedi appello, nell’ambito della propria completa discrezionalità, dovrà provvedere a colmare lalacuna motivazionale riscontrata quanto al tema introdotto dalla difesa. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Bari.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Bari.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]