CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 11480/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4344/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma via Postumia 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] PALERMO, domiciliata in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 7871/2022 depositata il 23/09/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il P.G. che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. Uditi i difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], registrato il 24.12.2012, i fratelli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] acquistavano, in parti uguali tra di loro, un magazzino di mq. 44 sito in Cefalù, da adibire, previa ristrutturazione, a locale commerciale (distinto in catasto al foglio MU particelle graffate 577 sub 1, 581 sub 1 e 583 sub 3 Cat. C/1), dichiarando ai fini dell’imposta di registro un valore pari ad € 80.000,00. L’Agenzia delle Entrate - Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] - in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] lo rettificava, notificando ad entrambi gli acquirenti, in data 02.10.2014,avviso di liquidazione con il quale il valore veniva elevato ad € 195.228,00, ai sensi dell’art. 51, comma 3, d.P.R. n. 26 aprile 1986 n. 131, sulla base di presunzioni costituite dai valori O.M.I. e dalla comparazione con altro immobile avente caratteristiche ritenute similari. I ricorrenti impugnavano l’avviso di liquidazione e rettifica di imposte ipotecarie e catastali, lamentando il vizio di motivazione dell’atto impositivo, in violazione dell’art. 7, comma 1 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.212, nonché l’illegittimità dei valori rettificati, fondati su stime OMI, equivalenti ad un mero indicatore di mercato, assumendo, tra l’altro, che la stima riferita all’immobile presuntivamente similare non risultava allegata all’avviso di rettifica opposto. Il ricorso veniva respinto dai giudici di prossimità con sentenza che veniva impugnata dai contribuenti. Il collegio d’appello respingeva il gravame sul rilievo che per la valutazione dell’immobile trasferito l’ente finanziario si è legittimamente avvalso, come riportato nella motivazione dell’avviso di rettifica, sia di un precedente valore definito di un immobile similare ricadente nella stessa zona, sia dei valori O.M.I. rilevati dall’Ufficio del Territorio, relativi al secondo semestre 2012, per i negozi (Cat. C/1), siti in Cefalù, calcolando la media tra i risultati dei due criteri di valutazione… quanto alla lamentata violazione dell’art.7, legge n. 212/2000, per la mancata allegazione dell’atto utilizzato per la comparazione col bene dei contribuenti, si evince dagli allegati prodotti che, in realtà, è stato allegato uno stralcio dell’atto di compravendita utilizzato ai fini comparativi all’avviso di rettifica notificato ai contribuenti, essendo parte integrante della motivazione; ma, in ogni caso, tutti i dati salienti dell’atto per la valutazione comparativa erano stati riportati nella motivazione dell’atto impositivo; pertanto, si ritiene che nessun pregiudizio abbia subito il diritto di difesa dei contribuenti. Sulla natura e consistenza dell’immobile usato nella comparazione, nella motivazione dell’atto opposto, si legge che i due immobili, oltre ad essere della medesima categoria “C/1”, sono stati oggetto di compravendita a meno di un anno di distanza; si trovano nella stessa zona, essendo distanti tra loro appena cinquantadue metri, nel medesimo stato di conservazione, tenendo conto dei valori indicati dall’O.M.I.. Di nessuna rilevanza si è dimostrata la produzione documentale dei contribuenti, di atti di compravendita di immobili similari, risalenti ad oltre tre anni prima della stipula dell’atto tassato… . 2. Avverso la sentenza di appello i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi; replica con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Nelle more del giudizio di legittimità, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ed ha chiesto sospendersi il giudizio sino al 30 novembre 2025 (data di scadenza dei termini di pagamento delle 10 rate programmate per la definizione agevolata),deducendo di aver aderito sia alla rottamazione quater (indicata nel corpo della memoria) sia alla definizione di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (disposizione indicata nella parte finale della memoria). Con ordinanza n. 1695/2024, questa Corte chiedeva chiarimenti in merito alla istanza di definizione agevolata concernente due atti impositivi diversi da quello oggetto del presente giudizio, e agli effetti della stessa in relazione alla posizione del coobbligato. Le parti hanno depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza. Il P.G. conclude per la declaratoria di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la prima censura, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, c od p roc. c iv. in relazione agli artt. 133 comma 2, n.4 e 156 e 161 cod.proc.civ. - error in procedendo – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51, comma 3 e 52 comma 1 del d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 7 della legge n.212 del 27 luglio 2000 per omessa pronuncia su punto decisivo . Si assume che i giudici regionali abbiano erroneamente posto a base della sentenza impugnata la circostanza che sia stato allegat o all’avviso di liquidazione lo stralcio relativo alla compravendita dell’immobile utilizzato quale criterio parametrico, ma in realtà prodotto con le controdeduzioni in fase di appello, a tal fine producendo l’avviso di rettifica allegato al ricorso. I giudici distrettuali avrebbero omesso, inoltre, di motivare la loro decisione trascurando di esplicitare l'iter logico giuridico che li ha condotti alla decisione, in quanto la motivazione consiste in affermazioni meramente assertive, che preludono a considerazioni del tutto apodittiche e che non manifestano minimamente le ragioni della statuizione, collocandosi la stessa ben al di sotto del c.d. “minimo costituzionale” . Si soggiunge che il giudice non può copiare dagli atti di parte: la sentenza motivata mediante la trascrizione delle deduzioni di una parte, consistenti nel rinvio a tutte le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo (nel caso di specie, nelle controdeduzioni dell’Ufficio), è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, in quanto non consente d'individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni, attribuibili al giudicante, su cui si fonda la decisione. Nella illustrazione della censura si lamenta poi l’omesso esame dell’intera produzione documentale dei contribuenti, sia quella relativa agli atti inerenti alla comparazione in quanto anteriore di oltre tra anni, sia soprattutto quella relativa alle fatture di spese necessarie per rendere l’immobile oggetto di valutazione idoneo all’uso, atteso lo stato di assoluto degrado e fatiscenza in cui al momento dell’acquisto si presentava. 2. Con la seconda censura si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n.3) cod.proc.civ. per violazione sotto diverso profilo dell’art. 7 della legge n. 212 del 27 luglio 2000, in relazione all’art.3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consistita nell’avere ritenuto sufficientemente motivato l’avviso di accertamento impugnato . Si osserva che, ai sensi dell’art. 7 legge 27 luglio 2020, n. 212 Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione . Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama; l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche mediante riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, cioè per relationem, ma questi ultimi devono essere allegati all'atto notificato, oppure, in quest'ultimo deve essere riportato il contenuto essenziale o, infine , il contribuente ne deve essere venuto a conoscenza tramite una precedente notifica. Nel caso in esame, assume parte ricorrente, risulta invece che l’atto (n.2022/1T/2011) di riferimento, contenente l’immobile oggetto di valutazione con metodo comparativo, è stato prodotto solo in corso del giudizio di appello, con ciò integrando in sede processuale la motivazione dell'atto impositivo adducendo ex post (cioè, solamente in corso di giudizio) motivazioni ulteriori o diverse da quelle su cui è stata fondata l'azione accertativa. A parte la mancata allegazione dell’atto, si afferma che nell’avviso di accertamento non sono stati illustrati gli elementi idonei a fondare la presunta omogeneità tra i cespiti messi a confronto, atteso che nessuna indicazione veniva fornita ai contribuenti circa le motivazioni che potessero giustificare la rettifica di valore con conseguente applicazione delle ingenti sanzioni irrogate. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, in data 28 settembre 2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ed ha chiesto, unitamente al coobbligato, la sospensione del giudizio sino al 30 novembre 2025 (data di scadenza dei termini di pagamento delle 10 rate programmate per la definizione agevolata). Nella istanza di sospensione del giudizio summenzionata si fa riferimento sia alla rottamazione quater (indicata nel corpo della memoria) sia all’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016 , n. 193 (disposizione indicata nella parte finale della memoria); nella documentazione prodotta (istanza di definizione, in cui è contenuto anche impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi oggetto dell’istanza, e riscontro dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che non è parte in questo giudizio) sono richiamati i commi 231-252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (rottamazione quater) e si fa riferimento agli avvisi/cartelle n. 20620200095066463001 e 20620200095066261000. 4. Con memoria del 12 febbraio 2024, la società di Riscossione, nel fornire i chiarimenti richiesti dalla Corte, ha chiarito che la cartella n. 29620200095066463, cui si fa riferimento nella domanda di definizione agevolata, è stata emessa in seguito alla sentenza della C.T.P. di Palermo n. 329/02/2020, depositata il 23/1/2020, che ha confermato la legittimità dell’avviso di rettifica e liquidazione n. 20121T001965, oggetto del presente contenzioso; che, quindi l’iscrizione a ruolo è stata effettuata ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett. b), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 19, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.427 e reca, quindi, l’iscrizione a ruolo dei due terzi delle imposte e dei due terzi delle sanzioni richieste con l’avviso di rettifica e liquidazione oggetto del contendere. La cartella di pagamento in questione, dunque, sarebbe relativa ad un importo soltanto parziale rispetto al totale della pretesa erariale espressa dall’avviso di rettifica e liquidazione oggetto del contendere. La società ha dedotto che , in relazione alla suddetta cartella che scaturisce dalla riscossione frazionata dei tributi in contenzioso, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione di cui alla legge n. 197/2022 (c.d. Rottamazione quater), optando per il pagamento rateale. Ha soggiunto che la cartella di pagamento n. 29620200095066261, invece, è relativa ad importi iscritti a ruolo a seguito della liquidazione automatizzata, ex art. 36 - bis del d.P.R. 29.09. 1973 , n.600, del Modello IRAP/2017 (anno d’imposta 2016). Pertanto, è assolutamente estranea al presente contenzioso. 5. Con ordinanza n. 5830 del 25 gennaio 2025, questa Collegio ha rimesso alle Sezioni Unite la questione concernente l’esegesi dell’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, rispetto alla quale si sono delineati orientamenti confliggenti in seno alla Sezione Tributaria di questa Corte, sottoponendo il seguente quesito Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse . Alla lucedell’ordinanza interlocutoria summenzionata in relazione a questione che si ripropone nel presente giudizio, ove parte contribuente ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), appare opportuno rinviarela controversia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] a nuovo ruolo in at