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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 dicembre 2025

Cassazione n. 28821/2026

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alla requisitoria scritta;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato il verbale di udienza del18.12.2025, nel quale si dà atto che l'imputato è stato ammesso al ritoabbreviato, e insistito nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 14 ottobre 2025 il Tribunale di Taranto, inaccoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa dalGiudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto del 22 settembre2025, con la quale, a seguito di istanza difensiva ex art. 299 cod.proc.pen., erastata sostituita, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodiacautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con l'applicazione delbraccialetto elettronico e la prescrizione del divieto di comunicare con personediverse da coloro che con lui coabitano o lo assistono, applicata in relazione aldelitto di cui agli artt. 81, comma 2, 609 -bis. commi 1 e 2 , 609 -ter comma 1,n. 5), 61 n. 5 , cod. pen., ha ripristinato la misura genetica.2.

Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato haaffidato le proprie doglianze a dieci motivi, di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione.2.1.

Col secondo, terzo e quarto motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 292 cod. proc.pen., in riferimento all'art. 274, lettere a), b) e c) cod. proc. pen. e il correlatovizio di motivazione, illogica e apparente, in relazione al pericolo di inquinamentoprobatorio (secondo motivo), al pericolo di reiterazione (terzo motivo), alpericolo di fuga (quarto motivo).2.1.1.

Si deduce, che il Tribunale del riesame, in violazione dei canonimotivazionali imposti dagli artt. 274, lett. a), e 292 cod. proc. pen., si è limitatoa riaffermare il pericolo di inquinamento probatorio in termini assertivi e ipotetici,nonostante fosse già stata acquisita la testimonianza della persona offesa, conincidente probatorio, e, altresì, cristallizzata la prova attraverso l'ulteriore attivitàdi indagine costituita dall'acquisizione dei risultati delle intercettazioni telefonichee ambientali, senza individuare circostanze concrete idonee a dimostrarel'attualità del pericolo di compromissione delle indagini effettuate in precedenza(si cita, Sez. 6, n.13.273 del 04/04/2025., sezione 6, n. 13.062 del29/04/2025); eventualità peraltro concretamente esclusa in virtù del fatto che laminore, persona offesa, si trova collocata in comunità protetta e gli stessirapporti con la madre, concorrente col ricorrente nel delitto di violenza sessualeaggravata, nonché autonomamente indagata per il delitto di maltrattamenti aidanni della medesima persona offesa, sono rigidamente regolati.2.1.2.

Anche il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole risultaaffermato in termini illogici ed astratti, ipotizzando i giudici della cautela unaserie di caratteristiche psicologiche del ricorrente, quale la compulsività dell'agiresessuale, la pulsione erotica verso adolescenti, l'inclinazione a comportamentidevianti, prive di base scientifica che non trovano riscontro in perizie econsulenze tecniche o osservazioni concrete basate su elementi acquisiti nelleindagini (si cita, per un'affermazione del principio in relazione al reato di cuiall'art. 609 -bis cod. pen., sentenza n. 1420 del 2025); inoltre non si tiene contodel fatto che il contesto familiare in cui sarebbero avvenuti i fatti, come giàevidenziato, non esiste più in quanto la minore non convive con la madre, ecomunque l'imputato, ristretto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico,è materialmente impossibilitato a instaurare nuovi contatti con minorenni.2.1.3.

Si evidenzia, infine, che nonostante nell'appello del PubblicoMinistero si faccia riferimento, nel suo complesso, all'adeguatezza della misura,non risulta effettuata alcuna valutazione in ordine alla esistenza di elementisintomatici indicativi di una volontà di sottrarsi all'applicazione della misura (sicita, sezione 5, n. 5821 del 13 novembre 2017, dep. 2018, Rv. 272107 - 01, ealtre).2.2.

Col primo, quinto e sesto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 275 comma3, 299 e 310, nonché 275-bis, cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazionemancante, contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione allapresunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere (primomotivo), alla pretesa inidoneità del braccialetto elettronico a soddisfare leesigenze cautelari nel caso concreto (sesto motivo), all’omessa valutazione deglielementi sopravvenuti (quinto motivo).Il tre motivi si fondano sulla comune censura di omesso esame dellesopravvenienze, costituite dalla cristallizzazione della testimonianza della minoremediante incidente probatorio, dalla conclusione delle indagini preliminari, dalcollocamento della minore in una comunità protetta e dal suo allontanamento dalcontesto familiare dove si sono verificati i fatti, dalla disponibilità, in capo alricorrente, di un domicilio verificato dotato di controllo elettronico, in uno con lasvalutazione del suo stato di incensuratezza.2.2.1.

Ne deriva, pertanto, in primo luogo, una violazione dell'art. 275,comma 3, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale si è limitato a richiamare lapresunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere senzavalutare se nel caso concreto altre misure potessero ritenersi adeguate afronteggiare il periculum libertatis finendo per trattare la presunzione comeassoluta, in spregio alla interpretazione costituzionalmente orientata espressa daCorte Cost. n. 265 del 2010.2.2.2.

La mancata considerazione degli elementi sopravvenuti si riverberaanche sulla motivazione in punto di inidoneità della misura degli arrestidomiciliari con le procedure di controllo di cui all'art.275 -bis, comma 1, cod.proc. pen., del tutto carente e comunque illogica, il Tribunale essendosi limitatoa evocare un rischio astratto, anche di contatto con minorenni tramite strumentitelematici.2.2.3.

Da ultimo, il Tribunale, limitandosi a riportare pedissequamente lemotivazioni adottate dallo stesso Tribunale in sede di riesame dell'ordinanzagenetica nonostante le indicate sopravvenienze, ha violato l'obbligo dimotivazione e lo stesso art. 299 cod. proc. pen., che impone la necessità dirivalutare la misura in presenza di elementi in grado di incidere sul quadrocomplessivo, a prescindere dal fatto che si rivelino poi in concreto decisivi.2.3.

Col settimo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, 292 cod.proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, mancante, contraddittoria emanifestamente illogica, in relazione al giudicato cautelare, erroneamenteaffermato dal Tribunale al fine di eludere il dovere di rivalutazione qualederivante dagli elementi sopravvenuti antecedenti alla presentazione dell'istanzaex art. 299 cod. proc. pen.2.4.

Con l'ottavo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione illogica econtraddittoria, in quanto, pur riconosciuto che il contesto familiare è mutato e lapersona offesa ha trovato ricovero in una comunità, il provvedimento impugnatonon contiene alcuna spiegazione logica sulle modalità con cui il ricorrente, dagliarresti domiciliari con mezzi di controllo a distanza, possa reiterare analoghecondotte.2.5.

Col nono e decimo motivo, denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al necessario bilanciamento, imposto dall'art. 111 dellaCostituzione e dalla giurisprudenza della Corte EDU, fra le esigenze cautelari e lalibertà personale, in specie lamenta l'omessa valutazione del radicamentofamiliare e lavorativo dell'imputato e soprattutto dal tempo decorso in custodiacautelare, di per sé incidente sulla proporzionalità della misura.3.

Infine il difensore ha depositato motivi aggiunti.3.1.

Con un primo motivo aggiunto ha ribadito la violazione di legge e lamancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo al pericolodi inquinamento probatorio, evidenziando che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ilGiudice dell’udienza preliminare ha ammesso il giudizio abbreviato, richiesto daentrambi gli imputati, senza prevedere alcun adempimento istruttorio, per cuisono superate tutte le argomentazioni volte a sostenere il pericolo diinquinamento probatorio.3.2.

Con un secondo motivo aggiunto,ha ribadito il vizio di motivazione ela violazione di legge in relazione al ritenuto pericolo di fuga e di reiterazionedella medesima condotta, in quanto il Tribunale della cautela ha omesso divalutare, quale prova contraria, il fatto che è stata disposta la misura degliarresti domiciliari col braccialetto elettronico e soprattutto è stata imposta anchela prescrizione del divieto di comunicazione con persone diverse da quelle checoabitano o assistono il ricorrente, ciò che consente di escludere qualsiasicontatto con la minore e superare la presunzione relativa prevista per i reati diviolenza sessuale, come ampiamente motivato dal Gip nell'ordinanza annullata;inoltre, non sono state valutate ulteriori circostanze oggettive quali laconclusione delle indagini preliminari con l'emissione dell'avviso ex art. 415-bis,cod. proc. pen., l'espletamento dell'incidente probatorio e lo stato diincensuratezza dell'indagato.3.

Il Procuratore Generale, ha sollecitato il rigetto del ricorso, atteso che ilTribunale della Libertà, con motivazione accurata ed esaustiva, ha correttamentevalutato, nel sostenere le esigenze cautelari - sia relative all’inquinamentoprobatorio che al pericolo di reiterazione – oltre che l’ineludibilità della misuraadottata, l’avvenuto espletamento dell’incidente probatorio e l’incensuratezza delXXXX.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile2.

Il secondo, terzo, quarto, settimo e ottavo motivo che, attesa l'intimaconnessione dei profili di doglianza mossa, meritano esame congiunto sonoinammissibili.2.1.

Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità,la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza emessa a seguito diistanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata - oltre chedall'effetto devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, che circoscrive lacognizione entro i confini tracciati dai motivi - anche dalla natura delprovvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanzaimpositiva della misura.

In sede di appello cautelare personale, il Tribunale non ètenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimentorestrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata siagiuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegatinuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente ilquadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò inragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma delprovvedimento impugnato (Sez.6, n. 45826 del 27/10/2021,Rv. 282292 - 01;Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676; Sez.3, n. 43112 del07/04/2015,Rv.265569 - 01 n. 43112 del 2015 Rv. 265569; si veda da ultimoanche Sez. 2, n. 6597 del 11/01/2024, Rv. 285931 - 01, con cui si è riaffermatoche non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanzasottoposta al giudice di prime cure, né al giudice "ad quem" è attribuito il poteredi estendere la propria cognizione "ex officio" a questioni non esaminate dalgiudice "a quo", salvo che si tratti di nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio inogni stato e grado.).2.2.

Nella specie, il Tribunale ha correttamente evidenziato che il themadecidendum, alla luce dei motivi dell'appello proposto dal Pubblico Ministero,verteva sul profilo di adeguatezza della misura cautelare ed ha ritenuto che ilquadro cautelare posto a fondamento dell'ordinanza genetica (confermata insede di riesame ex art. 309 cod.proc.pen.), che aveva affermato la ricorrenzadelle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) ed a), cod. proc. pen., giàvalutati, anche in sede di riesame, sia l'intervenuta cessazione della convivenzatra la madre, coimputata del XXXX, e la minore persona offesa per effetto delcollocamento in comunità di quest'ultima, sia lo stato di incensuratezza delricorrente, come inidonei a mitigare tanto il pericolo di inquinamento che quellodi reiterazione, risultava sostanzialmente immutato; comunque gli elementi daultimo addotti, individuati nella conclusione delle indagini preliminari enell'espletamento dell'incidente probatorio con l’esame della minore personaoffesa, così come gli effetti deterrenti del presofferto cautelare, richiamati dal Gipnell'ordinanza di sostituzione impugnata, non consentivano di ritenere superatala doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art.275, comma 3, cod. proc. pen. operante in relazione al delitto in contestazione.2.3.

È opportuno, in proposito, rammentare il principio secondo il quale ilgiudizio di sussistenza delle esigenze cautelari è censurabile in sede di legittimitàsoltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme o nella mancanza omanifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del provvedimentoimpugnato, ma non anche quando si propongano censure che riguardano laricostruzione dei fatti, ovvero si risolvono in una diversa valutazione dellecircostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del17/06/2019, Rv. 276976 - 01; Sez.

F, n.47748 del 11/08/2014, Rv. 261400;Sez. 1, n. 795 del 06/02/1996, Rv.204014; Sez.1,n.1769 del 23/03/1995,Rv.201177; si veda anche, da ultimo, Sez. 5, n. 40709 del 17/09/2025, Rv.289036 - 02, che ha ribadito il principio con riguardo l'apprezzamento della lasussistenza di esigenze cautelari ostative all'espletamento dell'interrogatoriopreventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.)2.4.

Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmenteinvestendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversavalutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sededi legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondentialla previsione della norma incriminatrice.

Nella specie, il provvedimentoimpugnato è esente da vizi di motivazione in ordine alla valutazione dellasussistenza delle esigenze cautelari e, cioè, del pericolo di inquinamentoprobatorio e di reiterazione criminosa, avendo, oltre al corretto richiamo aglielementi coperti dal giudicato cautelare, comunque operato una autonoma erinnovata valutazione degli elementi asseritamente nuovi sui quali si fondal'ordinanza del Gip che aveva ha accolto l'istanza di sostituzione della misuradella custodia cautelare in carcere.Rilevato, quanto alla prima delle due esigenze cautelari, che il Collegiodella cautela, premesso che ben potrebbe essere richiesto l'esame indibattimento della persona offesa nonostante l'anticipata assunzione della suadeposizione in sede di incidente probatorio, ha fatto corretta applicazione delconsolidato insegnamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, a mentedel quale l'esigenza di salvaguardare da inquinamento l'acquisizione e lagenuinità della prova,specie nel caso in cui il pericolo sia stato in concretocorrelato alla protezione delle fonti dichiarative, non viene automaticamentemeno per effetto della conclusione delle indagini ma si estende a tutto l'arco delprocesso di merito, compreso quello d'appello, ove la prova può attraversarel'ulteriore fase della rinnovazione (cfr. Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, dep.2023, Rv. 284052 - 01; Sez. 3, n. 39972 del 12/06/2019, Rv. 276912 - 01);quanto al pericolo di reiterazione, ha rimarcato l'elevato rischio di ricaduta delXXXX in analoghi comportamenti delittuosi non attenuato dal tempo giàtrascorso in vinculis, dato di per sé solo non rilevante, tanto più nel caso indiscorso essendo emerso trattarsi di un soggetto del tutto incapace diautocontrollo e inibizione della propria fortissima inclinazione a comportamentisessualmente devianti in danno di adolescenti, non superabile, come giàaffermato anche dal Tribunale del riesame, neppure con ricorso a mezzi dicontrollo elettronico, atteso che anche in precedenza non era riuscito a reprimerei propri istinti nonostante avesse appreso della convocazione in caserma dellamadre e della minore, ribadito altresì che la disponibilità del padre del ricorrentead ospitarlo nella propria abitazione costituiva anch’essa un elemento non nuovoe precedentemente valutato.3.

Quanto al nono e al decimo motivo, col quale si evoca l'omessavalutazione del radicamento familiare lavorativo dell'imputato e il decorso deltempo dall'applicazione della misura cautelare, oltre a quanto già affermatosopra in ordine all'adeguatezza della motivazione offerta dal Tribunale dellacautela in ordine ai presunti nuovi elementi valorizzati nel provvedimentoannullato, si evidenzia la genericità dello stesso atteso che non risulta in alcunmodo chiarito in che cosa consisterebbe l'asserito radicamento familiare elavorativo, e neppure che si tratti di un dato documentato e valutato dai giudicidi merito.4.

Sono infine manifestamente infondati il primo, il quinto e il sestomotivo di ricorso.4.1.

Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, ladisciplina di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggettiraggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati - tra iquali è ricompreso il contestato delitto di cui all'art. 609-bis cod.pen. - unaduplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (andella cautela) e alla scelta della misura (quomodo della stessa).

In presenza ditali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011),il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari (e l'adeguatezza dellacarcerazione cautelare) ove non consti la prova della loro mancanza, secondouno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul pianopratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione deiprovvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere che si traducenell'onere di dar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincerela presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel caso in cuil'indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l'obbligo motivazionalediviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenutainidoneità degli stessi a superare la presunzione.Va, quindi, ribadito il consolidato principio di diritto, in base al quale,qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delittiindicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e il giudice di merito nonritenga di poter superare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l'obbligodi dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentrel'obbligo di motivazione è imposto e diventa più oneroso nell'ipotesi in cuil'indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrarel'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solo dedottol'esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai qualirisulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez.U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387, Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013,dep.15/01/2014, Rv. 258017; Sez.3, n.48706 del 25/11/2015, Rv.266029;Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Rv.264190; Sez.6, n.53028 del 06/11/2017,Rv.271576).4.2.

Nella specie, come si è visto, il Tribunale ha evidenziato, in sostanza,come la presunzione (relativa) in ordine alla esistenza di esigenze di tutela dellacollettività, prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., in assenza dielementi contrari, quelli richiamati nel provvedimento annullato non potendoconsiderarsi nuovi ovvero essendo privi di concreta rilevanza ai fini in discorso,non potesse ritenersi vinta, così assolvendo adeguatamente all'obbligomotivazionale, ribadendo, con congrue motivazioni, che la misura applicata dalGiudice per le indagini preliminari, considerata la gravità dei fatti e la personalitànegativa del XXXX, doveva ritenersi l'unica idonea a contenere il pericolo direcidivanza, rimarcando anche l'inaffidabilità del predetto circa il rispetto delleprescrizioni connesse alla misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, pur conle procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, comma 1 cod.proc.pen.Rispetto all'indicato percorso argomentativo il ricorrente neppure siconfronta criticamente, limitandosi a prospettare inammissibili censure,generiche ed in fatto.5.

Inammissibili, dunque, per quanto appena detto, i primi motivi, sonoinammissibili anche i motivi nuovi.L'inammissibilità degli stessi, infatti, è tale, per dettato normativo, darendere inammissibile anche i motivi aggiunti, posto che, secondo quantoinequivocabilmente disposto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., applicabileanche al ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, Palmieri, Rv.191188), "l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi"(per una recente affermazione del principio rispetto a un ricorso originarioinammissibile per infondatezza dei motivi, rilevato che la «manifestainfondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto diimpugnazione, si veda ultimo Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218).6.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il dispostodell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende di unasomma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, sidetermina equitativamente in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.cod. proc. pen.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alla requisitoria scritta;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato il verbale di udienza del18.12.2025, nel quale si dà atto che l'imputato è stato ammesso al ritoabbreviato, e insistito nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 14 ottobre 2025 il Tribunale di Taranto, inaccoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa dalGiudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto del 22 settembre2025, con la quale, a seguito di istanza difensiva ex art. 299 cod.proc.pen., erastata sostituita, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodiacautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con l'applicazione delbraccialetto elettronico e la prescrizione del divieto di comunicare con personediverse da coloro che con lui coabitano o lo assistono, applicata in relazione aldelitto di cui agli artt. 81, comma 2, 609 -bis. commi 1 e 2 , 609 -ter comma 1,n. 5), 61 n. 5 , cod. pen., ha ripristinato la misura genetica.2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato haaffidato le proprie doglianze a dieci motivi, di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione.2.1. Col secondo, terzo e quarto motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 292 cod. proc.pen., in riferimento all'art. 274, lettere a), b) e c) cod. proc. pen. e il correlatovizio di motivazione, illogica e apparente, in relazione al pericolo di inquinamentoprobatorio (secondo motivo), al pericolo di reiterazione (terzo motivo), alpericolo di fuga (quarto motivo).2.1.1. Si deduce, che il Tribunale del riesame, in violazione dei canonimotivazionali imposti dagli artt. 274, lett. a), e 292 cod. proc. pen., si è limitatoa riaffermare il pericolo di inquinamento probatorio in termini assertivi e ipotetici,nonostante fosse già stata acquisita la testimonianza della persona offesa, conincidente probatorio, e, altresì, cristallizzata la prova attraverso l'ulteriore attivitàdi indagine costituita dall'acquisizione dei risultati delle intercettazioni telefonichee ambientali, senza individuare circostanze concrete idonee a dimostrarel'attualità del pericolo di compromissione delle indagini effettuate in precedenza(si cita, Sez. 6, n.13.273 del 04/04/2025., sezione 6, n. 13.062 del29/04/2025); eventualità peraltro concretamente esclusa in virtù del fatto che laminore, persona offesa, si trova collocata in comunità protetta e gli stessirapporti con la madre, concorrente col ricorrente nel delitto di violenza sessualeaggravata, nonché autonomamente indagata per il delitto di maltrattamenti aidanni della medesima persona offesa, sono rigidamente regolati.2.1.2. Anche il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole risultaaffermato in termini illogici ed astratti, ipotizzando i giudici della cautela unaserie di caratteristiche psicologiche del ricorrente, quale la compulsività dell'agiresessuale, la pulsione erotica verso adolescenti, l'inclinazione a comportamentidevianti, prive di base scientifica che non trovano riscontro in perizie econsulenze tecniche o osservazioni concrete basate su elementi acquisiti nelleindagini (si cita, per un'affermazione del principio in relazione al reato di cuiall'art. 609 -bis cod. pen., sentenza n. 1420 del 2025); inoltre non si tiene contodel fatto che il contesto familiare in cui sarebbero avvenuti i fatti, come giàevidenziato, non esiste più in quanto la minore non convive con la madre, ecomunque l'imputato, ristretto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico,è materialmente impossibilitato a instaurare nuovi contatti con minorenni.2.1.3. Si evidenzia, infine, che nonostante nell'appello del PubblicoMinistero si faccia riferimento, nel suo complesso, all'adeguatezza della misura,non risulta effettuata alcuna valutazione in ordine alla esistenza di elementisintomatici indicativi di una volontà di sottrarsi all'applicazione della misura (sicita, sezione 5, n. 5821 del 13 novembre 2017, dep. 2018, Rv. 272107 - 01, ealtre).2.2. Col primo, quinto e sesto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 275 comma3, 299 e 310, nonché 275-bis, cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazionemancante, contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione allapresunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere (primomotivo), alla pretesa inidoneità del braccialetto elettronico a soddisfare leesigenze cautelari nel caso concreto (sesto motivo), all’omessa valutazione deglielementi sopravvenuti (quinto motivo).Il tre motivi si fondano sulla comune censura di omesso esame dellesopravvenienze, costituite dalla cristallizzazione della testimonianza della minoremediante incidente probatorio, dalla conclusione delle indagini preliminari, dalcollocamento della minore in una comunità protetta e dal suo allontanamento dalcontesto familiare dove si sono verificati i fatti, dalla disponibilità, in capo alricorrente, di un domicilio verificato dotato di controllo elettronico, in uno con lasvalutazione del suo stato di incensuratezza.2.2.1. Ne deriva, pertanto, in primo luogo, una violazione dell'art. 275,comma 3, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale si è limitato a richiamare lapresunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere senzavalutare se nel caso concreto altre misure potessero ritenersi adeguate afronteggiare il periculum libertatis finendo per trattare la presunzione comeassoluta, in spregio alla interpretazione costituzionalmente orientata espressa daCorte Cost. n. 265 del 2010.2.2.2. La mancata considerazione degli elementi sopravvenuti si riverberaanche sulla motivazione in punto di inidoneità della misura degli arrestidomiciliari con le procedure di controllo di cui all'art.275 -bis, comma 1, cod.proc. pen., del tutto carente e comunque illogica, il Tribunale essendosi limitatoa evocare un rischio astratto, anche di contatto con minorenni tramite strumentitelematici.2.2.3. Da ultimo, il Tribunale, limitandosi a riportare pedissequamente lemotivazioni adottate dallo stesso Tribunale in sede di riesame dell'ordinanzagenetica nonostante le indicate sopravvenienze, ha violato l'obbligo dimotivazione e lo stesso art. 299 cod. proc. pen., che impone la necessità dirivalutare la misura in presenza di elementi in grado di incidere sul quadrocomplessivo, a prescindere dal fatto che si rivelino poi in concreto decisivi.2.3. Col settimo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, 292 cod.proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, mancante, contraddittoria emanifestamente illogica, in relazione al giudicato cautelare, erroneamenteaffermato dal Tribunale al fine di eludere il dovere di rivalutazione qualederivante dagli elementi sopravvenuti antecedenti alla presentazione dell'istanzaex art. 299 cod. proc. pen.2.4. Con l'ottavo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione illogica econtraddittoria, in quanto, pur riconosciuto che il contesto familiare è mutato e lapersona offesa ha trovato ricovero in una comunità, il provvedimento impugnatonon contiene alcuna spiegazione logica sulle modalità con cui il ricorrente, dagliarresti domiciliari con mezzi di controllo a distanza, possa reiterare analoghecondotte.2.5. Col nono e decimo motivo, denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al necessario bilanciamento, imposto dall'art. 111 dellaCostituzione e dalla giurisprudenza della Corte EDU, fra le esigenze cautelari e lalibertà personale, in specie lamenta l'omessa valutazione del radicamentofamiliare e lavorativo dell'imputato e soprattutto dal tempo decorso in custodiacautelare, di per sé incidente sulla proporzionalità della misura.3. Infine il difensore ha depositato motivi aggiunti.3.1. Con un primo motivo aggiunto ha ribadito la violazione di legge e lamancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo al pericolodi inquinamento probatorio, evidenziando che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ilGiudice dell’udienza preliminare ha ammesso il giudizio abbreviato, richiesto daentrambi gli imputati, senza prevedere alcun adempimento istruttorio, per cuisono superate tutte le argomentazioni volte a sostenere il pericolo diinquinamento probatorio.3.2. Con un secondo motivo aggiunto,ha ribadito il vizio di motivazione ela violazione di legge in relazione al ritenuto pericolo di fuga e di reiterazionedella medesima condotta, in quanto il Tribunale della cautela ha omesso divalutare, quale prova contraria, il fatto che è stata disposta la misura degliarresti domiciliari col braccialetto elettronico e soprattutto è stata imposta anchela prescrizione del divieto di comunicazione con persone diverse da quelle checoabitano o assistono il ricorrente, ciò che consente di escludere qualsiasicontatto con la minore e superare la presunzione relativa prevista per i reati diviolenza sessuale, come ampiamente motivato dal Gip nell'ordinanza annullata;inoltre, non sono state valutate ulteriori circostanze oggettive quali laconclusione delle indagini preliminari con l'emissione dell'avviso ex art. 415-bis,cod. proc. pen., l'espletamento dell'incidente probatorio e lo stato diincensuratezza dell'indagato.3. Il Procuratore Generale, ha sollecitato il rigetto del ricorso, atteso che ilTribunale della Libertà, con motivazione accurata ed esaustiva, ha correttamentevalutato, nel sostenere le esigenze cautelari - sia relative all’inquinamentoprobatorio che al pericolo di reiterazione – oltre che l’ineludibilità della misuraadottata, l’avvenuto espletamento dell’incidente probatorio e l’incensuratezza delXXXX.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile2. Il secondo, terzo, quarto, settimo e ottavo motivo che, attesa l'intimaconnessione dei profili di doglianza mossa, meritano esame congiunto sonoinammissibili.2.1. Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità,la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza emessa a seguito diistanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata - oltre chedall'effetto devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, che circoscrive lacognizione entro i confini tracciati dai motivi - anche dalla natura delprovvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanzaimpositiva della misura. In sede di appello cautelare personale, il Tribunale non ètenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimentorestrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata siagiuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegatinuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente ilquadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò inragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma delprovvedimento impugnato (Sez.6, n. 45826 del 27/10/2021,Rv. 282292 - 01;Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676; Sez.3, n. 43112 del07/04/2015,Rv.265569 - 01 n. 43112 del 2015 Rv. 265569; si veda da ultimoanche Sez. 2, n. 6597 del 11/01/2024, Rv. 285931 - 01, con cui si è riaffermatoche non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanzasottoposta al giudice di prime cure, né al giudice "ad quem" è attribuito il poteredi estendere la propria cognizione "ex officio" a questioni non esaminate dalgiudice "a quo", salvo che si tratti di nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio inogni stato e grado.).2.2. Nella specie, il Tribunale ha correttamente evidenziato che il themadecidendum, alla luce dei motivi dell'appello proposto dal Pubblico Ministero,verteva sul profilo di adeguatezza della misura cautelare ed ha ritenuto che ilquadro cautelare posto a fondamento dell'ordinanza genetica (confermata insede di riesame ex art. 309 cod.proc.pen.), che aveva affermato la ricorrenzadelle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) ed a), cod. proc. pen., giàvalutati, anche in sede di riesame, sia l'intervenuta cessazione della convivenzatra la madre, coimputata del XXXX, e la minore persona offesa per effetto delcollocamento in comunità di quest'ultima, sia lo stato di incensuratezza delricorrente, come inidonei a mitigare tanto il pericolo di inquinamento che quellodi reiterazione, risultava sostanzialmente immutato; comunque gli elementi daultimo addotti, individuati nella conclusione delle indagini preliminari enell'espletamento dell'incidente probatorio con l’esame della minore personaoffesa, così come gli effetti deterrenti del presofferto cautelare, richiamati dal Gipnell'ordinanza di sostituzione impugnata, non consentivano di ritenere superatala doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art.275, comma 3, cod. proc. pen. operante in relazione al delitto in contestazione.2.3. È opportuno, in proposito, rammentare il principio secondo il quale ilgiudizio di sussistenza delle esigenze cautelari è censurabile in sede di legittimitàsoltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme o nella mancanza omanifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del provvedimentoimpugnato, ma non anche quando si propongano censure che riguardano laricostruzione dei fatti, ovvero si risolvono in una diversa valutazione dellecircostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del17/06/2019, Rv. 276976 - 01; Sez. F, n.47748 del 11/08/2014, Rv. 261400;Sez. 1, n. 795 del 06/02/1996, Rv.204014; Sez.1,n.1769 del 23/03/1995,Rv.201177; si veda anche, da ultimo, Sez. 5, n. 40709 del 17/09/2025, Rv.289036 - 02, che ha ribadito il principio con riguardo l'apprezzamento della lasussistenza di esigenze cautelari ostative all'espletamento dell'interrogatoriopreventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.)2.4. Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmenteinvestendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversavalutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sededi legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondentialla previsione della norma incriminatrice. Nella specie, il provvedimentoimpugnato è esente da vizi di motivazione in ordine alla valutazione dellasussistenza delle esigenze cautelari e, cioè, del pericolo di inquinamentoprobatorio e di reiterazione criminosa, avendo, oltre al corretto richiamo aglielementi coperti dal giudicato cautelare, comunque operato una autonoma erinnovata valutazione degli elementi asseritamente nuovi sui quali si fondal'ordinanza del Gip che aveva ha accolto l'istanza di sostituzione della misuradella custodia cautelare in carcere.Rilevato, quanto alla prima delle due esigenze cautelari, che il Collegiodella cautela, premesso che ben potrebbe essere richiesto l'esame indibattimento della persona offesa nonostante l'anticipata assunzione della suadeposizione in sede di incidente probatorio, ha fatto corretta applicazione delconsolidato insegnamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, a mentedel quale l'esigenza di salvaguardare da inquinamento l'acquisizione e lagenuinità della prova,specie nel caso in cui il pericolo sia stato in concretocorrelato alla protezione delle fonti dichiarative, non viene automaticamentemeno per effetto della conclusione delle indagini ma si estende a tutto l'arco delprocesso di merito, compreso quello d'appello, ove la prova può attraversarel'ulteriore fase della rinnovazione (cfr. Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, dep.2023, Rv. 284052 - 01; Sez. 3, n. 39972 del 12/06/2019, Rv. 276912 - 01);quanto al pericolo di reiterazione, ha rimarcato l'elevato rischio di ricaduta delXXXX in analoghi comportamenti delittuosi non attenuato dal tempo giàtrascorso in vinculis, dato di per sé solo non rilevante, tanto più nel caso indiscorso essendo emerso trattarsi di un soggetto del tutto incapace diautocontrollo e inibizione della propria fortissima inclinazione a comportamentisessualmente devianti in danno di adolescenti, non superabile, come giàaffermato anche dal Tribunale del riesame, neppure con ricorso a mezzi dicontrollo elettronico, atteso che anche in precedenza non era riuscito a reprimerei propri istinti nonostante avesse appreso della convocazione in caserma dellamadre e della minore, ribadito altresì che la disponibilità del padre del ricorrentead ospitarlo nella propria abitazione costituiva anch’essa un elemento non nuovoe precedentemente valutato.3. Quanto al nono e al decimo motivo, col quale si evoca l'omessavalutazione del radicamento familiare lavorativo dell'imputato e il decorso deltempo dall'applicazione della misura cautelare, oltre a quanto già affermatosopra in ordine all'adeguatezza della motivazione offerta dal Tribunale dellacautela in ordine ai presunti nuovi elementi valorizzati nel provvedimentoannullato, si evidenzia la genericità dello stesso atteso che non risulta in alcunmodo chiarito in che cosa consisterebbe l'asserito radicamento familiare elavorativo, e neppure che si tratti di un dato documentato e valutato dai giudicidi merito.4. Sono infine manifestamente infondati il primo, il quinto e il sestomotivo di ricorso.4.1. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, ladisciplina di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggettiraggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati - tra iquali è ricompreso il contestato delitto di cui all'art. 609-bis cod.pen. - unaduplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (andella cautela) e alla scelta della misura (quomodo della stessa). In presenza ditali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011),il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari (e l'adeguatezza dellacarcerazione cautelare) ove non consti la prova della loro mancanza, secondouno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul pianopratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione deiprovvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere che si traducenell'onere di dar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincerela presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel caso in cuil'indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l'obbligo motivazionalediviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenutainidoneità degli stessi a superare la presunzione.Va, quindi, ribadito il consolidato principio di diritto, in base al quale,qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delittiindicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e il giudice di merito nonritenga di poter superare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l'obbligodi dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentrel'obbligo di motivazione è imposto e diventa più oneroso nell'ipotesi in cuil'indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrarel'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solo dedottol'esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai qualirisulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez.U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387, Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013,dep.15/01/2014, Rv. 258017; Sez.3, n.48706 del 25/11/2015, Rv.266029;Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Rv.264190; Sez.6, n.53028 del 06/11/2017,Rv.271576).4.2. Nella specie, come si è visto, il Tribunale ha evidenziato, in sostanza,come la presunzione (relativa) in ordine alla esistenza di esigenze di tutela dellacollettività, prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., in assenza dielementi contrari, quelli richiamati nel provvedimento annullato non potendoconsiderarsi nuovi ovvero essendo privi di concreta rilevanza ai fini in discorso,non potesse ritenersi vinta, così assolvendo adeguatamente all'obbligomotivazionale, ribadendo, con congrue motivazioni, che la misura applicata dalGiudice per le indagini preliminari, considerata la gravità dei fatti e la personalitànegativa del XXXX, doveva ritenersi l'unica idonea a contenere il pericolo direcidivanza, rimarcando anche l'inaffidabilità del predetto circa il rispetto delleprescrizioni connesse alla misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, pur conle procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, comma 1 cod.proc.pen.Rispetto all'indicato percorso argomentativo il ricorrente neppure siconfronta criticamente, limitandosi a prospettare inammissibili censure,generiche ed in fatto.5. Inammissibili, dunque, per quanto appena detto, i primi motivi, sonoinammissibili anche i motivi nuovi.L'inammissibilità degli stessi, infatti, è tale, per dettato normativo, darendere inammissibile anche i motivi aggiunti, posto che, secondo quantoinequivocabilmente disposto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., applicabileanche al ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, Palmieri, Rv.191188), "l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi"(per una recente affermazione del principio rispetto a un ricorso originarioinammissibile per infondatezza dei motivi, rilevato che la «manifestainfondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto diimpugnazione, si veda ultimo Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218).6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il dispostodell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende di unasomma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, sidetermina equitativamente in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.cod. proc. pen.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 28821/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris