CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27221/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto non è consentito perché riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica ed è comunque costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, ha ritenuto ostativi la residua pericolosità sociale, desunta dal carico pendente per reati non lontani nel tempo e della medesima indole, e la condotta dell'affidato il quale, nonostante lo svolgimento di attività lavorativa retribuita, non aveva dato inizio al risarcimento del danno. Si tratta di valutazione, oltre che plausibile in fatto, ineccepibile anche sul piano giuridico posto che il giudice è tenuto a verificare l'adeguatezza della misura alternativa richiesta a fronteggiare il pericolo di reiterazione delel condotte crino da parte del condannato. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza ed a prescindere dai riferimenti giurisprudenziali, a sollecitare, per di più in modo non autosufficiente, un nuovo apprezzamento di merito fondato sulla regolare esecuzione di misure più restrittive e sull'assenza di statuizioni civili nella sentenza di condanna in esecuzione. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 m