CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 51786/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alte parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena operata nella sentenza impugnata; Considerato che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, in quanto la Corte di appello di Milano ha applicato al ricorrente ai sensi dell'art. ex art. 599-bis cod. proc. pen. la pena espressamente richiesta dal medesimo; Ritenuto che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (ex plurimis: Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2