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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 agosto 2026

Cassazione n. 24481/2026

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na del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 525/2025 della CORTE D'APPELLOdi VENEZIA, depositata il 25/06/2025 R.G.N. 107/2025;Numero registro generale 17390/2025Numero sezionale 2914/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblicaN umero di raccolta generale 24481/2026Data pubblicazione 05/08/2026udienza del 16/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ che haconcluso per l'inammissibilità del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega avvocatoGIAMPIERO FALASCA.1.

La Corte di appello di Venezia, in riforma dellasentenza resa in sede di opposizione ex lege n. 92/2012,ha respinto la domanda di Salvatore Quarta intesaall’accertamento della illegittimità del licenziamento pergiusta causa intimato all’odierno ricorrente in data9.12.2021, sulla base di contestazione che ascriveva alQuarta, dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conmansioni di cassiere, di avere sottratto della mercesimulando alcune vendite ad un prezzo inferiore di quelloeffettivo di complessivi euro 5,00 anziché 19,50, di avereabbandonato a tal fine la postazione alla cassa e di avereminacciato il collega responsabile della sicurezza il qualeaveva eseguito il controllo sulla merce da lui asportata .2.

Per la cassazione della decisione ha propostoricorso Salvatore Quarta sulla base di cinque motivi;[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato.3.

Il PG ha depositato requisitoria scritta concludendoper la inammissibilità del ricorso.Numero registro generale 17390/2025Numero sezionale 2914/20264.

Entrambe le parti hanno depositato memoria aiN umero di raccolta generale 24481/2026Data pubblicazione 05/08/2026sensi dell’art. 378 c.p.c. .RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve essere disattesa laeccezione di inammissibilità del ricorso per cassazioneper difetto di prova dell’avvenuta notifica dello stesso,formulata dal P.G, in ragione dell’effetto di sanatoriacollegato alla costituzione della società la quale nelcontroricorso ha dato espressamente atto dell’avvenutanotifica del ricorso in data 25 agosto 2025 (cadente dilunedì) e quindi del rispetto del termine di impugnazionedi sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione dellasentenza di primo grado, avvenuta il 25 giugno 2025.2.

Con il primo motivo parte ricorrente deduce aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. violazione efalsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e272 c.c. censurando la valutazione del materialeprobatorio che assume non effettuata secondo il criteriodel prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.; inparticolare ascrive al giudice di appello di non averespecificato gli elementi oggettivi e concordanti che loavrebbero indotto a privilegiare la deposizione deldirettore del punto vendita (al quale era addetto ilQuarta) il quale aveva riferito della insussistenza diun’autorizzazione ai dipendenti all’acquisto della merceal prezzo di un euro, come viceversa sostenuto dalladifesa dell’odierno ricorrente.3.

Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. omesso esame di un fattoNumero registro generale 17390/2025Numero sezionale 2914/2026controverso e decisivo per il giudizio, denunziandoN umero di raccolta generale 24481/2026Data pubblicazione 05/08/2026illogicità della decisione nella valutazione delle provetestimoniali, che assume non vagliate secondo il criteriodel “prudente apprezzamento”.4.

Con il terzo motivo deduce ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art. 2119 c.c. e degli art. 2104 e 2105 c.c.; censurala sentenza impugnata denunziando la non conformitàdella nozione di giusta causa alla base della decisione conil significato normativo della clausola generale di cuiall’art. 2119 c.c..5.

Con il quarto motivo deduce ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione degliartt. 2727 e 2729 c.c., sotto il profilo della omessaverifica dei requisiti di gravità, precisione e concordanzadegli elementi a base del ragionamento presuntivoseguito dalla Corte di merito; in particolare, si duole delvalore indiziario attribuito alla circostanza che ilregolamento aziendale non conferiva espressamente alcapo settore il potere di autorizzare la vendita di merce,a prezzo inferiore, in favore dei dipendenti6.

Con il quinto motivo deduce ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione degliartt. 2727 e 2729 c.c. censurando la sentenzaimpugnata per avere considerato verosimile che durantel’allontanamento dalle casse del dipendente qualcunoavrebbe potuto attraversare il varco incustodito edappropriarsi della merce senza pagarla.Numero registro generale 17390/2025Numero sezionale 2914/20267.

I primi quattro motivi di ricorso, esaminatiN umero di raccolta generale 24481/2026Data pubblicazione 05/08/2026congiuntamente per connessione, devono essere accoltiper quanto di ragione.7.1.

Si premette che il primo giudice, quanto allacondotta relativa all’acquisto da parte del lavoratore dimerce prima della relativa prezzatura, al prezzo di uneuro, ha ritenuto che le emergenze in atti deponesseronel senso che ciò era possibile, in via eccezionale, solo inpresenza di specifica autorizzazione da parte del caposettore ove ancorata alla valutazione dell’interesseaziendale; ha quindi ritenuto che tale autorizzazionefosse nello specifico intervenuta, in tal senso deponendola dichiarazione testimoniale del superiore gerarchico delQuarta, che aveva affermato di avere autorizzatol’acquisto, entro certi limiti, della merce in oggetto, e ladichiarazione di altra dipendente addetta al settoresalumeria e che personalmente aveva consegnato aldipendente le confezioni di salumi, la quale avevadichiarato che il Quarta le aveva riferito di essere statoautorizzato all’acquisto ad un euro delle confezioni dimerce e vaschette e di avere ella stessa ricevutoconferma in tal senso dal capo settore.

Ha ritenuto, percontro, non attendibile la deposizione, di segno opposto,del responsabile del punto vendita il quale avevaaffermato di avere personalmente acquisito informazionidai colleghi circa il fatto che il Quarta non era statoautorizzato all’acquisto della merce.7.2.

Il giudice di appello è pervenuto ad opposteconclusioni riconoscendo maggiore attendibilità alladeposizione resa dal responsabile del punto vendita sullaNumero registro generale 17390/2025Numero sezionale 2914/2026base del rilievo che il Quarta non aveva fatto riferimentoN umero di raccolta generale 24481/2026Data pubblicazione 05/08/2026all’autorizzazione in sede di procedimento disciplinare esulla base della asserita intrinseca contraddittorietà delladeposizione della dipendente che aveva confermato diavere appreso dal capo settore dell’esistenzadell’autorizzazione, pur avendo affermato che in viagenerale i prodotti provvisoriamente ”prezzati “ ad uneuro non si potevano vendere perché tale “prezzatura”indicava che si trattava di prodotti non ancora “prezzati”in via definitiva per la vendita al pubblico e tantoescludeva la esistenza di una prassi aziendale checonsentiva al capo settore di autorizzare i dipendentiall’acquisto di tali prodotti; ha ritenuto quindi genericala deposizione del capo settore e comunque inverosimile,al di fuori di un regolamento aziendale o, comunque, diuna chiara ed inequivoca attribuzione di poteri in talsenso, che un mero capo settore avesse potutoautorizzare vendite “nummo uno” di un numero diprodotti idonei alla vendita al pubblico, da luiautonomamente deciso.

Ha ulteriormente osservato cheal fine della responsabilità disciplinare non era in ognicaso dirimente stabilire se il Quarta fosse statoautorizzato o meno dal capo settore, bensì il fatto dellapiena consapevolezza in capo al detto lavoratore che iprodotti acquistati non erano ancora in vendita alpubblico, così imputando al Quarta di avere agitoapprofittando di un errore nella prezzatura o comunquedel fatto che le merci non avevano ancora il prezzo alpubblico.Numero registro generale 17390/2025Numero sezionale 2914/20267.3.

Le censure, che sotto diversi profili investono laN umero di raccolta generale 24481/2026Data pubblicazione 05/08/2026valutazione della prova testimoniale che si asserisce noncondotta in conformità del principio del “prudenteapprezzamento”, sono meritevoli di accoglimento.7.4.

Al fine del corretto inquadramento della concretafattispecie, occorre innanzitutto premettere chel’addebito contestato al Quarta è rappresentatodall’acquisto di merce ad un prezzo inferiore rispetto aquello effettivo; pertanto, a fronte di tale contestazione,assume rilievo dirimente, a differenza di quantoosservato dalla sentenza impugnata (sentenza, pag. 12,punto 6.2.), la circostanza dell’avvenuta autorizzazioneall’acquisto da parte del superiore, circostanzaastrattamente idonea a scriminare, quantomeno sotto ilprofilo soggettivo, la condotta ascritta; con riferimentoa tale profilo la motivazione della decisione di secondogrado che afferma la sostanziale irrilevanzadell’autorizzazione si presenta quindi come noncongruente alla concreta fattispecie .7.5.

Quanto all’accertamento tratto dal materialeprobatorio in ordine al difetto di tale autorizzazione, lostesso appare viziato sia sotto il profilo del “prudenteapprezzamento” della prova testimoniale, sia sotto ilprofilo dell’adeguatezza ex artt. 2727 e 2729 c.c., deglielementi alla base del ragionamento presuntivo seguitodal giudice di secondo grado.7.6.

In relazione al primo profilo, infatti, la Corte dimerito, a fronte di testimonianze dirette, concordi sulpunto relativo all’esistenza dell’autorizzazione (vale aNumero registro generale 17390/2025Numero sezionale 2914/2026dire il capo reparto e la collega di lavoro) ha ritenuto diN umero di raccolta generale 24481/2026Data pubblicazione 05/08/2026privilegiare la deposizione del responsabile del puntovendita che ha riferito di circostanze apprese de relato;ciò in assenza delle condizioni che alla luce dellagiurisprudenza di legittimità avrebbero consentito diaffermarne la prevalenza della testimonianza de relato.7.7.

Per costante giurisprudenza della S.C., infatti,con riguardo alle deposizioni de relato si deve semprevalutare se le stesse siano sorrette da altri elementiprecisi e concordanti che consentano di ritenere accertatii fatti riferiti, atteso che le deposizioni testimoniali hannovalore di prova solo in ordine a quanto fu sottoposto alladiretta percezione fisica del teste (Cass. n. 1246/1984,Cass. n. 5974/1988, Cass. 3636/1989).7.7.

Nel caso specifico, la valutazione del giudice diappello della deposizione de relato non è affidata adelementi oggettivi, precisi e concordanti.

Essa risultafrutto di valutazioni di verosimiglianza prive di riscontroin dati oggettivi tratti dagli elementi di causa.

Inoltreviene valorizzato il fatto che dall’esame delletestimonianze non era possibile evincere che vi fosse unaprassi aziendale volta a consentire al capo settore diautorizzare i dipendenti all’acquisto così trascurandosi diconsiderare che il dato rilevante al fine dellaconfigurazione della responsabilità disciplinare anchesotto il profilo soggettivo è rappresentato dall’essere omeno intervenuta in concreto l’autorizzazione delsuperiore, come attestato da due testimoni aventi direttaconoscenza dei fatti, e non la esistenza di una prassi intal senso.

In particolare, con riferimento allaNumero registro generale 17390/2025Numero sezionale 2914/2026testimonianza della dipendente presente al momentoN umero di raccolta generale 24481/2026Data pubblicazione 05/08/2026dei fatti, la quale ha chiesto al capo settore dellaintervenuta autorizzazione agli acquisti, non è datorinvenire la pretesa intrinseca contraddittorietà dellarelativa deposizione per avere contestualmente precisatoche i prodotti non ancora prezzati in via definitiva per lavendita al pubblico non si potevano vendere, perché sitratta di un’affermazione che si riferisce a quantogeneralmente avveniva nel supermercato secondo ledirettive impartite, il che da punto di vista logico nonescludeva che nello specifico e in concreto vi fosse stataautorizzazione all’acquisto per il dipendente.

Infine,priva di elementi oggettivi di riscontro risulta purel’ulteriore affermazione del giudice del reclamoconcernente il rischio relativo all’abbandono della cassaalla quale era addetto il Quarta.8.

In base quindi alle considerazioni che precedono,assorbita ogni ulteriore censura, la sentenza deve esserecassata al fine di un rinnovato apprezzamento del quadroprobatorio alla luce di quanto sopra osservato.9.

Alla Corte di rinvio è demandato il regolamentodelle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia indiversa composizione alla quale demanda il regolamentodelle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 17390/2025Numero sezionale 2914/2026Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 giugnoN umero di raccolta generale 24481/2026Data pubblicazione 05/08/20262026La Consigliera est.Antonella PagettaLa PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 17390/2025Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 24481/2026Data pubblicazione 05/08/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 525/2025 della CORTE D'APPELLOdi VENEZIA, depositata il 25/06/2025 R.G.N. 107/2025;Numero registro generale 17390/2025Numero sezionale 2914/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblicaN umero di raccolta generale 24481/2026Data pubblicazione 05/08/2026udienza del 16/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ che haconcluso per l'inammissibilità del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega avvocatoGIAMPIERO FALASCA.1. La Corte di appello di Venezia, in riforma dellasentenza resa in sede di opposizione ex lege n. 92/2012,ha respinto la domanda di Salvatore Quarta intesaall’accertamento della illegittimità del licenziamento pergiusta causa intimato all’odierno ricorrente in data9.12.2021, sulla base di contestazione che ascriveva alQuarta, dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conmansioni di cassiere, di avere sottratto della mercesimulando alcune vendite ad un prezzo inferiore di quelloeffettivo di complessivi euro 5,00 anziché 19,50, di avereabbandonato a tal fine la postazione alla cassa e di avereminacciato il collega responsabile della sicurezza il qualeaveva eseguito il controllo sulla merce da lui asportata .2. Per la cassazione della decisione ha propostoricorso Salvatore Quarta sulla base di cinque motivi;[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato.3. Il PG ha depositato requisitoria scritta concludendoper la inammissibilità del ricorso.Numero registro generale 17390/2025Numero sezionale 2914/20264. Entrambe le parti hanno depositato memoria aiN umero di raccolta generale 24481/2026Data pubblicazione 05/08/2026sensi dell’art. 378 c.p.c. .RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve essere disattesa laeccezione di inammissibilità del ricorso per cassazioneper difetto di prova dell’avvenuta notifica dello stesso,formulata dal P.G, in ragione dell’effetto di sanatoriacollegato alla costituzione della società la quale nelcontroricorso ha dato espressamente atto dell’avvenutanotifica del ricorso in data 25 agosto 2025 (cadente dilunedì) e quindi del rispetto del termine di impugnazionedi sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione dellasentenza di primo grado, avvenuta il 25 giugno 2025.2. Con il primo motivo parte ricorrente deduce aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. violazione efalsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e272 c.c. censurando la valutazione del materialeprobatorio che assume non effettuata secondo il criteriodel prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.; inparticolare ascrive al giudice di appello di non averespecificato gli elementi oggettivi e concordanti che loavrebbero indotto a privilegiare la deposizione deldirettore del punto vendita (al quale era addetto ilQuarta) il quale aveva riferito della insussistenza diun’autorizzazione ai dipendenti all’acquisto della merceal prezzo di un euro, come viceversa sostenuto dalladifesa dell’odierno ricorrente.3. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. omesso esame di un fattoNumero registro generale 17390/2025Numero sezionale 2914/2026controverso e decisivo per il giudizio, denunziandoN umero di raccolta generale 24481/2026Data pubblicazione 05/08/2026illogicità della decisione nella valutazione delle provetestimoniali, che assume non vagliate secondo il criteriodel “prudente apprezzamento”.4. Con il terzo motivo deduce ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art. 2119 c.c. e degli art. 2104 e 2105 c.c.; censurala sentenza impugnata denunziando la non conformitàdella nozione di giusta causa alla base della decisione conil significato normativo della clausola generale di cuiall’art. 2119 c.c..5. Con il quarto motivo deduce ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione degliartt. 2727 e 2729 c.c., sotto il profilo della omessaverifica dei requisiti di gravità, precisione e concordanzadegli elementi a base del ragionamento presuntivoseguito dalla Corte di merito; in particolare, si duole delvalore indiziario attribuito alla circostanza che ilregolamento aziendale non conferiva espressamente alcapo settore il potere di autorizzare la vendita di merce,a prezzo inferiore, in favore dei dipendenti6. Con il quinto motivo deduce ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione degliartt. 2727 e 2729 c.c. censurando la sentenzaimpugnata per avere considerato verosimile che durantel’allontanamento dalle casse del dipendente qualcunoavrebbe potuto attraversare il varco incustodito edappropriarsi della merce senza pagarla.Numero registro generale 17390/2025Numero sezionale 2914/20267. I primi quattro motivi di ricorso, esaminatiN umero di raccolta generale 24481/2026Data pubblicazione 05/08/2026congiuntamente per connessione, devono essere accoltiper quanto di ragione.7.1. Si premette che il primo giudice, quanto allacondotta relativa all’acquisto da parte del lavoratore dimerce prima della relativa prezzatura, al prezzo di uneuro, ha ritenuto che le emergenze in atti deponesseronel senso che ciò era possibile, in via eccezionale, solo inpresenza di specifica autorizzazione da parte del caposettore ove ancorata alla valutazione dell’interesseaziendale; ha quindi ritenuto che tale autorizzazionefosse nello specifico intervenuta, in tal senso deponendola dichiarazione testimoniale del superiore gerarchico delQuarta, che aveva affermato di avere autorizzatol’acquisto, entro certi limiti, della merce in oggetto, e ladichiarazione di altra dipendente addetta al settoresalumeria e che personalmente aveva consegnato aldipendente le confezioni di salumi, la quale avevadichiarato che il Quarta le aveva riferito di essere statoautorizzato all’acquisto ad un euro delle confezioni dimerce e vaschette e di avere ella stessa ricevutoconferma in tal senso dal capo settore. Ha ritenuto, percontro, non attendibile la deposizione, di segno opposto,del responsabile del punto vendita il quale avevaaffermato di avere personalmente acquisito informazionidai colleghi circa il fatto che il Quarta non era statoautorizzato all’acquisto della merce.7.2. Il giudice di appello è pervenuto ad opposteconclusioni riconoscendo maggiore attendibilità alladeposizione resa dal responsabile del punto vendita sullaNumero registro generale 17390/2025Numero sezionale 2914/2026base del rilievo che il Quarta non aveva fatto riferimentoN umero di raccolta generale 24481/2026Data pubblicazione 05/08/2026all’autorizzazione in sede di procedimento disciplinare esulla base della asserita intrinseca contraddittorietà delladeposizione della dipendente che aveva confermato diavere appreso dal capo settore dell’esistenzadell’autorizzazione, pur avendo affermato che in viagenerale i prodotti provvisoriamente ”prezzati “ ad uneuro non si potevano vendere perché tale “prezzatura”indicava che si trattava di prodotti non ancora “prezzati”in via definitiva per la vendita al pubblico e tantoescludeva la esistenza di una prassi aziendale checonsentiva al capo settore di autorizzare i dipendentiall’acquisto di tali prodotti; ha ritenuto quindi genericala deposizione del capo settore e comunque inverosimile,al di fuori di un regolamento aziendale o, comunque, diuna chiara ed inequivoca attribuzione di poteri in talsenso, che un mero capo settore avesse potutoautorizzare vendite “nummo uno” di un numero diprodotti idonei alla vendita al pubblico, da luiautonomamente deciso. Ha ulteriormente osservato cheal fine della responsabilità disciplinare non era in ognicaso dirimente stabilire se il Quarta fosse statoautorizzato o meno dal capo settore, bensì il fatto dellapiena consapevolezza in capo al detto lavoratore che iprodotti acquistati non erano ancora in vendita alpubblico, così imputando al Quarta di avere agitoapprofittando di un errore nella prezzatura o comunquedel fatto che le merci non avevano ancora il prezzo alpubblico.Numero registro generale 17390/2025Numero sezionale 2914/20267.3. Le censure, che sotto diversi profili investono laN umero di raccolta generale 24481/2026Data pubblicazione 05/08/2026valutazione della prova testimoniale che si asserisce noncondotta in conformità del principio del “prudenteapprezzamento”, sono meritevoli di accoglimento.7.4. Al fine del corretto inquadramento della concretafattispecie, occorre innanzitutto premettere chel’addebito contestato al Quarta è rappresentatodall’acquisto di merce ad un prezzo inferiore rispetto aquello effettivo; pertanto, a fronte di tale contestazione,assume rilievo dirimente, a differenza di quantoosservato dalla sentenza impugnata (sentenza, pag. 12,punto 6.2.), la circostanza dell’avvenuta autorizzazioneall’acquisto da parte del superiore, circostanzaastrattamente idonea a scriminare, quantomeno sotto ilprofilo soggettivo, la condotta ascritta; con riferimentoa tale profilo la motivazione della decisione di secondogrado che afferma la sostanziale irrilevanzadell’autorizzazione si presenta quindi come noncongruente alla concreta fattispecie .7.5. Quanto all’accertamento tratto dal materialeprobatorio in ordine al difetto di tale autorizzazione, lostesso appare viziato sia sotto il profilo del “prudenteapprezzamento” della prova testimoniale, sia sotto ilprofilo dell’adeguatezza ex artt. 2727 e 2729 c.c., deglielementi alla base del ragionamento presuntivo seguitodal giudice di secondo grado.7.6. In relazione al primo profilo, infatti, la Corte dimerito, a fronte di testimonianze dirette, concordi sulpunto relativo all’esistenza dell’autorizzazione (vale aNumero registro generale 17390/2025Numero sezionale 2914/2026dire il capo reparto e la collega di lavoro) ha ritenuto diN umero di raccolta generale 24481/2026Data pubblicazione 05/08/2026privilegiare la deposizione del responsabile del puntovendita che ha riferito di circostanze apprese de relato;ciò in assenza delle condizioni che alla luce dellagiurisprudenza di legittimità avrebbero consentito diaffermarne la prevalenza della testimonianza de relato.7.7. Per costante giurisprudenza della S.C., infatti,con riguardo alle deposizioni de relato si deve semprevalutare se le stesse siano sorrette da altri elementiprecisi e concordanti che consentano di ritenere accertatii fatti riferiti, atteso che le deposizioni testimoniali hannovalore di prova solo in ordine a quanto fu sottoposto alladiretta percezione fisica del teste (Cass. n. 1246/1984,Cass. n. 5974/1988, Cass. 3636/1989).7.7. Nel caso specifico, la valutazione del giudice diappello della deposizione de relato non è affidata adelementi oggettivi, precisi e concordanti. Essa risultafrutto di valutazioni di verosimiglianza prive di riscontroin dati oggettivi tratti dagli elementi di causa. Inoltreviene valorizzato il fatto che dall’esame delletestimonianze non era possibile evincere che vi fosse unaprassi aziendale volta a consentire al capo settore diautorizzare i dipendenti all’acquisto così trascurandosi diconsiderare che il dato rilevante al fine dellaconfigurazione della responsabilità disciplinare anchesotto il profilo soggettivo è rappresentato dall’essere omeno intervenuta in concreto l’autorizzazione delsuperiore, come attestato da due testimoni aventi direttaconoscenza dei fatti, e non la esistenza di una prassi intal senso. In particolare, con riferimento allaNumero registro generale 17390/2025Numero sezionale 2914/2026testimonianza della dipendente presente al momentoN umero di raccolta generale 24481/2026Data pubblicazione 05/08/2026dei fatti, la quale ha chiesto al capo settore dellaintervenuta autorizzazione agli acquisti, non è datorinvenire la pretesa intrinseca contraddittorietà dellarelativa deposizione per avere contestualmente precisatoche i prodotti non ancora prezzati in via definitiva per lavendita al pubblico non si potevano vendere, perché sitratta di un’affermazione che si riferisce a quantogeneralmente avveniva nel supermercato secondo ledirettive impartite, il che da punto di vista logico nonescludeva che nello specifico e in concreto vi fosse stataautorizzazione all’acquisto per il dipendente. Infine,priva di elementi oggettivi di riscontro risulta purel’ulteriore affermazione del giudice del reclamoconcernente il rischio relativo all’abbandono della cassaalla quale era addetto il Quarta.8. In base quindi alle considerazioni che precedono,assorbita ogni ulteriore censura, la sentenza deve esserecassata al fine di un rinnovato apprezzamento del quadroprobatorio alla luce di quanto sopra osservato.9. Alla Corte di rinvio è demandato il regolamentodelle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia indiversa composizione alla quale demanda il regolamentodelle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 17390/2025Numero sezionale 2914/2026Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 giugnoN umero di raccolta generale 24481/2026Data pubblicazione 05/08/20262026La Consigliera est.Antonella PagettaLa PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 17390/2025Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 24481/2026Data pubblicazione 05/08/2026