CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46350/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • 164-25465/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi degli artt. 581, 591, 606, comma 3, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha 01.ì, fondato la decisione accertamento della penale responsabilità in relazione al fatto di estorsione V(, consumata, così come contestato in imputazione, tenendo adeguatamente conto delle doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame versati in tema di qualificazione alternativa del fatto, dovendo ritenersi che l'imputato aveva con minaccia e violenza preteso la somma di denaro dalla persona offesa, non per soddisfare un immaginario ed indimostrato credito. Tale diversa finalità dell'azione emerge però solo dalle dichiarazioni dell'agente, laddove la materialità dell'azione ed il contesto in cui questa si inserisce depone verso la più grave qualificazione. La postulata più mite qualificazione del fatto (art. 393 cod. pen., esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona) collide con il consolidato orientamento di legittimità, che esclude la configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, giacché ciò che caratterizza la ragion fattasi è la ragionevole opinione di esercitare (con modalità violente) un preteso diritto. La convinzione di essere "in qualche modo nel giusto diritto" deve essere appunto ragionevole, non del tutto fantasiosa (da ultimo Sez. U., n. 29541 del 16/7/2020, del 23/10/2020, in motivazione punto 10.5, pag. 21). L'agente deve dimostrare di avere "azione", non già mera soggettiva ipotetica e astratta convinzione di un immaginario interesse o una aspettativa di mero fatto da tutelare (in questi termini: Sez. 2, n. 44325, del 18/10/2007, Rv. 238309; Sez. 2, n. 23678, del 1/4/2015, Rv. 263840; Sez. 2, n. 56400, del 14/12/2016, Rv. 269685; da ultimo Sez. U. 29541/2020, cit., in motivazione punto 11, pag. 23). 1.2. La ritenuta e calcolata recidiva è sostenuta dalla valorizzazione del pregresso criminale (indirizzato verso la persona) al fine di apprezzare l'accresciuta pericolosità e la più intensa it ev colpevolezza dell'agente, che la Corte di merito operato nel rispetto dei canoni legali, così come interpretati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, con giudizio non censurabile nella sede di legittimità. L'apprezzamento di tale circostanza, nella sua portata di amplificazione sanzionatoria è stato infatti operato in concreto, alla stregua dei criteri espressi dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, Rv. 247838 e successivi arresti sul tema). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. 164-25465/2021 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente