CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05901/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, co. 8 del D.L. n. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 18/05/2021 della Corte di appello di Bologna che, in riforma della sentenza del 04/05/2016 del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per i reati di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, rubricati ai capi A (anno di imposta 2008), B (anno di imposta 2009) e C (anno 2010), perché estinti per prescrizione, e ha rideterminato la pena per il medesimo reato rubricato al capo D (anno di imposta 2011) nella misura finale di un anno e un mese di reclusione, confermando nel resto. 1.1.Con il primo motivo deduce l'incompetenza M territoriale, per ragioni di connessione, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a favore del Tribunale di Vicenza, e l'erronea applicazione dell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. Osserva, al riguardo, che dalla semplice lettura dell'informativa della GdF risulta che le fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali erano state emesse nel territorio di Vicenza. Non ha dunque pregio l'affermazione della Corte di appello secondo la quale, invece, in mancanza di allegazioni difensive (non dovute, trattandosi di giudizio abbreviato), le fatture erano state emesse dalla società «[OSCURATO:SOCIETA].» che aveva sede in [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in ordine alla ribadita affermazione della propria responsabilità. 2.11 Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. 3.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 4.0sserva il Collegio: 4.1.11 ricorrente risponde del residuo delitto di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale legale rappresentante della società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture emesse nell'anno 2011 dalla società «[OSCURATO:SOCIETA].» per operazioni inesistenti, aveva indicato nelle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi per un importo complessivo di euro 46.400,00. 4.2.nel disattendere l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha affermato che: a) la questione va decisa avendo come riferimento il capo di imputazione che indica come società emittente le fatture la «[OSCURATO:SOCIETA].», società che ha sede in [OSCURATO:PERSONA]; b) nella memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata sollevata l'eccezione, è stato menzionato l'antefatto logico/temporale della emissione delle fatture, senza alcun riferimento al concreto territorio ritenuto competente «tanto che non vi è stato alcun riferimento né alla AG vicentina, né al proc. procedimento R.G. 2183/2010 che, del resto, anche in queste sede è semplicemente "menzionato", senza allegare alcun atto attestante la effettiva pendenza dello stesso, ed a quale reato si riferisca, nei confronti di chi, etc.??, di tal che si è in presenza di un mero numero di r.g.) del cui significato nulla si precisa»; 4.3.secondo l'insegnamento di questa Corte di cassazione, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesta l'identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223 - 01); 4.4.11 principio di diritto è chiaro: la competenza per connessione teleologica ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen., non richiede l'identità degli autori dei reati connessi, ma impone in ogni caso che l'autore del reato mezzo fosse quanto meno consapevole della finalizzazione della sua condotta alla consumazione del reato-fine; non di un qualsiasi reato-fine, ma dello specifico reato per il quale si procede; 4.5.come spiegato in motivazione da Sez. U, n. 53390/2017, cit., «per ritenere configurata la connessione teleologica di cui all'art. 12 lett. c), idonea a determinare uno spostamento di competenza, dovrà essere individuato, in concreto, un effettivo legame finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi, con conseguente necessità di verificare che chi ha commesso un reato abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta (espressa dalla preposizione "per", che grammaticalmente introduce un complemento di fine e che precede la formula "eseguire od occultare gli altri") alla commissione di un altro reato oppure all'occultamento di un reato precedente. La spia di tale finalizzazione ben può essere ricercata, ma non solo, nella contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n.2, cod. pen., nelle ipotesi di connessione sovrapponibili a quelle di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen.»; 4.6.1a declinazione pratica del principio è evidente: ai fini della competenza per connessione ex art. 12, lett. c) cod. proc. pen., non è sufficiente l'oggettiva utilizzazione nella dichiarazione annuale di fatture precedentemente emesse per operazioni inesistenti da parte di persona diversa dal dichiarante; il cirterio dell'anteriorità cronologica dell'emissione della fattura rispetto al suo utilizzo in dichiarazione non'in sé valido: è altresì necessario che colui che emette la fattura si rappresenti l'utilizzo fraudolento della fattura ai fini della specifica dichiarazione annuale (ben potendo, per esempio, la fattura essere utilizzata per lo sconto bancario oppure per documentare spese ammesse a speciali regimi agevolativi o rimborsabili); 4.7.altrimenti ragionando il sol fatto di emettere fatture per operazioni inesistenti determinerebbe, automaticamente, una "vis actractiva" di ogni successivo reato commesso avvalendosi di tali fatture che renderebbe inspiegabile la specifica competenza del domicilio fiscale del contribuente, pur prevista dall'art. 18, d.lgs. n. 74 del 2000, anche in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false; 4.8.di tale insegnamento il ricorrente non coglie l'essenza, mancando, nel suo odierno libello, ogni riferimento alla seconda parte del principio di diritto («ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato») che egli nemmeno menziona, essendosi fermato solo alla prima parte (il non essere richiesta l'identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo), tradendone anzi la portata allorquando postula, secondo un non consentito automatismo del tutto sganciato dai singoli casi, essere «in rerum natura che i due delitti di emissione e utilizzazione di fo.i. siano teleologicamente connessi»; 4.9.ed invece, come esattamente osservato dalla Corte di appello, non è sufficiente la generica preesistenza temporale dell'emissione della fattura rispetto alla sua utilizzazione nella dichiarazione di chi se ne avvale, non essendo stato allegato nell'atto di appello un solo elemento a sostegno della conoscenza, da parte dell'emittente le fatture, della loro futura utilizzazione nella dichiarazione annuale dell'odierno ricorrente (incisive e condivisibili le osservazioni della Corte di appello sviluppate nel terzo capoverso della parte dedicata alla "motivazione" alla cui lettura si rimanda); 4.10.è una questione di fatto che non può essere dedotta per la prima volta in questa sede mediante l'inammissibile produzione del PVC (del quale, peraltro, non viene nemmeno dedotto il travisamento) e che oltretutto trascura, puramente e semplicemente, la forte censura della Corte di appello che già aveva tacciato di genericità la dedotta questione di incompetenza territoriale (questione non specificamente affrontata dal ricorrente); 4.11.il primo motivo è dunque manifestamente infondato e generico; 4.12.il secondo motivo è inammissibile per genericità; 4.13.non è sufficiente trascrivere, nel ricorso per cassazione, il motivo di appello e affidare alla Corte di legittimità il compito di scorgere nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata vizi o sbreghi (solo genericamente indicati nell'intestazione del motivo) non specificamente illustrati senza alcun confronto critico con il testo del provvedimento impugnato; 4.14.oggetto di cognizione in sede di legittimità non è il fatto come ricostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito, bensì il fatto come ricostruito (e descritto) nel provvedimento impugnato. Il vizio di motivazione, dunque, deve essere apprezzato in base alla lettura diretta e immediata del testo del provvedimento impugnato senza la "mediazione" di elementi spuri ad esso estranei dei quali, nel caso di specie, non viene nemmeno dedotto il travisamento (negli stretti limiti in cui esso è consentito in casi, come questo, di "doppia conforme"). 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali