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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 06283/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] RESPONSABILE CIVILE avverso la sentenza del 11/11/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 11.11.2021 il Tribunale di Perugia ha confermato la sentenza del 20.6.2019 con cui il Giudice di Pace di Città di Castello aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro rispettivamente contestati (art. 590 cod.pen. al primo, artt. 81 e 612 cod.pen. alla seconda) per non aver commesso il fatto.

Ha inoltre condannato le parti civili appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio ed ai sensi dell'art. 38, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 la parte civile [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] nel secondo grado di giudizio e la parte civile [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato [OSCURATO:PERSONA].

2. Il presente procedimento trae origine da un episodio verificatosi il 15.8.2013 nel piazzale antistante l'agriturismo "[OSCURATO:PERSONA]" nel Comune di Città di Castello allorché [OSCURATO:PERSONA], anziano e poco stabile, cadeva a terra sostenendo di essere stato investito dal veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg.

RI155370 condotto in retromarcia da [OSCURATO:PERSONA].

Nel frangente il [OSCURATO:PERSONA] riceveva minacce verbali dalla Vasquez, nuora del Moscelli.

Il giudice di primo grado, non emergendo alcuna prova certa di un impatto tra il veicolo condotto dal [OSCURATO:PERSONA] ed il Moscelli (non essendovi stati né testimoni oculari, né prove fotografiche né rilievi di autorità) né delle asserite minacce, assolveva entrambi gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti ex art. 530 comma 1 cod.proc.pen.

L'impianto motivatorio della sentenza di primo grado trovava integrale conferma in quella d'appello che ha ritenuto l'inidoneità dell'espressione usata dalla Vasquez ad incutere timore, in considerazione del contesto in cui era stata pronunciata, nonché la mancanza di una prova certa circa la riconducibilità della caduta del Moscelli ad una condotta colposa del [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione, a mezzo di difensore di fiducia, con separati atti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo ricorso, proposto ai soli effetti civili, si articola in un solo motivo con cui si deduce ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. l'erronea applicazione dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000.

Si assume che, a prescindere dalla corretta individuazione della norma indicata, la condanna della parte civile appellante alla rifusione delle spese dell'imputata non può prescindere da un'esplicita richiesta da parte dell'imputata stessa.

2.2. Il secondo ricorso consta di un motivo con cui si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b) in relazione agli artt.40, comma 1, e 41, commi 1 e 2, cod.pen. e 38 d.lgs. n. 274 del 2000 nonché l'inosservanza delle norme processuali ex art. 606 lett. c) in relazione agli artt. 512 bis, 195, comma 1 e 3, cod.proc.pen.

Si contesta l'iter logico argomentativo dell'impugnata sentenza secondo cui dall'istruttoria condotta dal G.d.P. non si sarebbe potuto in alcun modo affermare che la caduta del Moscelli sia stata causata da una condotta colposa del [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre si censura la condanna al pagamento delle spese sostenute dall'imputato.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalla piZztl=nittife- [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte e nota spese.

5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] deposita memoria ex art. 611 cod.proc.pen. e conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ricorso é infondato.

In tema di spese processuali, la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato può essere disposta, ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta, nei casi di assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità, ovvero qualora la domanda risarcitoria sia stata rigettata o siano state revocate o annullate le statuizioni in favore della parte civile emesse nel precedente grado di giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso dell'imputato avverso la sentenza di appello che, respingendo tanto il suo gravame, quanto quello delle parti civili relativo alla mancata liquidazione del danno, non aveva condannato queste ultime alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato) (Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023, Rv. 284452).

Ebbene, facendo applicazione di tale principio nel caso di specie, in cui il giudizio di appello si é concluso con airci lanna alla rifusione delle spese itwe, JlAJ sostenute~In" pgtzfizi fa seguito ad una richiesta formulata in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado.

2. Il secondo ricorso é del pari infondato.

Per il primo profilo, la censura si traduce nella contestazione del giudizio di assenza di penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle lesioni cagionate al Moscelli, traducendosi quindi in una mera richiesta di rivisitazione del giudizio di merito, come tale preclusa in sede di legittimità.

Peraltro, entrambi i giudici di merito, con motivazione logica e conseguenziale, hanno dato ampiamente conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto che la caduta del Moscelli non fosse ascrivibile ad una condotta colposa del [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la sentenza impugnata ha precisato che, in assenza di riscontri oggettivi ed esterni, risultano ugualmente plausibili sia l'ipotesi per cui l'impatto tra il Moscelli e l'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] vi sia stato e che il Moscelli sia caduto per una condotta colposa del [OSCURATO:PERSONA], sia l'ipotesi per cui il Moscelli, accertandosi che il mezzo non si avvicinasse troppo, si sia distratto e sia caduto del tutto autonomamente senza alcun apporto causale del [OSCURATO:PERSONA].

Con riguardo al secondo profilo, che propone la medesima censura sollevata nel primo ricorso, anche in tal caso la doglianza é infondata, atteso che la richiesta é stata proposta in sede di conclusioni dinanzi al giudice di primo grado.

3. In conclusione entrambi i ricorsi vanno rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. rigetta i ricorsi e con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] RESPONSABILE CIVILE avverso la sentenza del 11/11/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 11.11.2021 il Tribunale di Perugia ha confermato la sentenza del 20.6.2019 con cui il Giudice di Pace di Città di Castello aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro rispettivamente contestati (art. 590 cod.pen. al primo, artt. 81 e 612 cod.pen. alla seconda) per non aver commesso il fatto. Ha inoltre condannato le parti civili appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio ed ai sensi dell'art. 38, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 la parte civile [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] nel secondo grado di giudizio e la parte civile [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il presente procedimento trae origine da un episodio verificatosi il 15.8.2013 nel piazzale antistante l'agriturismo "[OSCURATO:PERSONA]" nel Comune di Città di Castello allorché [OSCURATO:PERSONA], anziano e poco stabile, cadeva a terra sostenendo di essere stato investito dal veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg. RI155370 condotto in retromarcia da [OSCURATO:PERSONA]. Nel frangente il [OSCURATO:PERSONA] riceveva minacce verbali dalla Vasquez, nuora del Moscelli. Il giudice di primo grado, non emergendo alcuna prova certa di un impatto tra il veicolo condotto dal [OSCURATO:PERSONA] ed il Moscelli (non essendovi stati né testimoni oculari, né prove fotografiche né rilievi di autorità) né delle asserite minacce, assolveva entrambi gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti ex art. 530 comma 1 cod.proc.pen. L'impianto motivatorio della sentenza di primo grado trovava integrale conferma in quella d'appello che ha ritenuto l'inidoneità dell'espressione usata dalla Vasquez ad incutere timore, in considerazione del contesto in cui era stata pronunciata, nonché la mancanza di una prova certa circa la riconducibilità della caduta del Moscelli ad una condotta colposa del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione, a mezzo di difensore di fiducia, con separati atti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo ricorso, proposto ai soli effetti civili, si articola in un solo motivo con cui si deduce ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. l'erronea applicazione dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000. Si assume che, a prescindere dalla corretta individuazione della norma indicata, la condanna della parte civile appellante alla rifusione delle spese dell'imputata non può prescindere da un'esplicita richiesta da parte dell'imputata stessa. 2.2. Il secondo ricorso consta di un motivo con cui si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b) in relazione agli artt.40, comma 1, e 41, commi 1 e 2, cod.pen. e 38 d.lgs. n. 274 del 2000 nonché l'inosservanza delle norme processuali ex art. 606 lett. c) in relazione agli artt. 512 bis, 195, comma 1 e 3, cod.proc.pen. Si contesta l'iter logico argomentativo dell'impugnata sentenza secondo cui dall'istruttoria condotta dal G.d.P. non si sarebbe potuto in alcun modo affermare che la caduta del Moscelli sia stata causata da una condotta colposa del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre si censura la condanna al pagamento delle spese sostenute dall'imputato. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalla piZztl=nittife- [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte e nota spese. 5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] deposita memoria ex art. 611 cod.proc.pen. e conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ricorso é infondato. In tema di spese processuali, la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato può essere disposta, ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta, nei casi di assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità, ovvero qualora la domanda risarcitoria sia stata rigettata o siano state revocate o annullate le statuizioni in favore della parte civile emesse nel precedente grado di giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso dell'imputato avverso la sentenza di appello che, respingendo tanto il suo gravame, quanto quello delle parti civili relativo alla mancata liquidazione del danno, non aveva condannato queste ultime alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato) (Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023, Rv. 284452). Ebbene, facendo applicazione di tale principio nel caso di specie, in cui il giudizio di appello si é concluso con airci lanna alla rifusione delle spese itwe, JlAJ sostenute~In" pgtzfizi fa seguito ad una richiesta formulata in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado. 2. Il secondo ricorso é del pari infondato. Per il primo profilo, la censura si traduce nella contestazione del giudizio di assenza di penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle lesioni cagionate al Moscelli, traducendosi quindi in una mera richiesta di rivisitazione del giudizio di merito, come tale preclusa in sede di legittimità. Peraltro, entrambi i giudici di merito, con motivazione logica e conseguenziale, hanno dato ampiamente conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto che la caduta del Moscelli non fosse ascrivibile ad una condotta colposa del [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la sentenza impugnata ha precisato che, in assenza di riscontri oggettivi ed esterni, risultano ugualmente plausibili sia l'ipotesi per cui l'impatto tra il Moscelli e l'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] vi sia stato e che il Moscelli sia caduto per una condotta colposa del [OSCURATO:PERSONA], sia l'ipotesi per cui il Moscelli, accertandosi che il mezzo non si avvicinasse troppo, si sia distratto e sia caduto del tutto autonomamente senza alcun apporto causale del [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo al secondo profilo, che propone la medesima censura sollevata nel primo ricorso, anche in tal caso la doglianza é infondata, atteso che la richiesta é stata proposta in sede di conclusioni dinanzi al giudice di primo grado. 3. In conclusione entrambi i ricorsi vanno rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. rigetta i ricorsi e con
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