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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20178/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. ssa Delia CARDIA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 13/10/2020 la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 27/11/2015 riduceva la pena pecuniaria inflitta all'imputato ad euro 350,00 di multa, con conferma nel resto della sentenza.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Oronzo, deducendo quattro motivi di ricorso, che si riportano nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante e contraddittoria e violazione di legge quanto alla ricostruzione dei fatti imputati ai sensi dell'art. 474 e 640 cod. pen. da ritenere contorta e confusa, con completo travisamento dell'accertamento della Guardia di Finanza di Eboli; la condanna della Corte di appello si basa su di una lettura inesatta dei dati emergenti dall'istruttoria dibattimentale, non essendo stata verificata la reale contraffazione della merce rinvenuta in presenza di un evidente grossolanità del falso.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla richiesta applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., atteso che la Corte di appello ha completamente ignorato il dettato normativo poiché il fatto per la sua grossolanità poteva essere complessivamente ricompreso nella predetta previsione.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli art. 133 e 69 cod. pen.; nonostante l'espressa richiesta del difensore di considerare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, anche al fine di una riduzione in concreto della pena comminata dal giudice di primo grado, la Corte di appello ha disatteso la richiesta senza neanche motivare sul punto, ritenendo la genericità della motivazione e utilizzando una dizione errata nel corpo della motivazione.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 175 cod. pen. in quanto nonostante l'espressa richiesta del difensore di applicare la non menzione della condanna il giudice di appello ha disatteso tale richiesta senza motivare in alcun modo sul punto.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è solo parzialmente fondato in ordine al quarto motivo dedotto; deve inoltre essere dichiarata l'intervenuta estinzione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. per decorso del termine di prescrizione, mentre sono infondati gli altri motivi di ricorso.

2. In via preliminare si deve osservare come i primi due motivi proposti si presentino caratterizzati da evidente genericità, meramente reiterativi dei motivi di appello già caratterizzati in quella sede da estrema genericità, in assenza di qualsiasi diretta correlazione con la motivazione ampia, logica ed argomentata in assenza di aporie della Corte di appello di Salerno.

In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).

Nel riproporre pedissequamente i motivi di appello, così come nell'articolare una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello, che ha tra l'altro pienamente confermato quanto alla responsabilità la decisione di primo grado.

Deve essere, in tal senso, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

3. Ricorre poi, quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente, per i capi oggetto di contestazione una c.d. doppia conforme in ordine all'accertamento della responsabilità, avendo il giudice di appello inciso esclusivamente la dosimetria della pena; ciò posto si deve ricordare che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; da ultimo v.

Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica).

Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340-01).

4. Va evidenziato, infatti, che già l'atto di appello presentato nell'interesse dell'imputato, come osservato anche dalla Corte di appello, era assai generico, non essendosi confrontato con le ampie argomentazioni con le quali il primo giudice aveva ben delineato il contesto in cui venivano poste in essere le condotte oggetto di contestazione, ritenute particolarmente indicative della volontà del Tedeschi di inserirsi nel circuito economico criminale conseguente alla contraffazione e ricettazione di beni di consumo.

Il giudice di primo grado ha, infatti, ampiamente motivato in ordine ad ogni contestazione elevata, in modo logico, articolato, coerente e del tutto privo di aporie e tale motivazione è stata sostanzialmente condivisa dalla Corte di appello, che ha preso atto dell'esito univoco dell'istruttoria dibattimentale e degli accertamenti tecnici espletati, considerando la particolare rilevanza della condotta posta in essere per modalità e consistenza del materiale a disposizione del Tedeschi anche per escludere l'applicazione della previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. 4.1.

In tal senso, trattando congiuntamente i primi due motivi proposti, appare evidente la mancata correlazione delle argomentazioni difensive con la concorde valutazione del giudice di primo grado e della Corte di appello, che hanno riscontrato le condotte contestate sulla base degli atti acquisiti, dell'esito della perquisizione e sequestro, nonché tenuto conto degli accertamenti tecnici espletati, oltre che in considerazione delle dichiarazioni degli agenti operanti.

La Corte di appello ha, dunque, con motivazione lineare, logica e priva di aporie non solo riscontrato la condotta contestata, anche con documentazione e valutazioni tecniche, ma ne ha specificamente considerato incidenza e gravità escludendo, a fronte di argomentazioni già in appello generiche, la possibilità di applicare la previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Con tale motivazione la difesa non si confronta, reiterando sostanzialmente i motivi di critica proposti alla decisione di primo grado.

5. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato; come evidenziato anche dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, lo stesso è stato posto in modo del tutto generico e si è concentrato su un evidente errore materiale presente nel corpo della motivazione.

Anche in sede di appello il motivo era stato, correttamente, ritenuto generico nella sua formulazione non avendo allegato elementi rilevanti al fine di poter ritenere fondata la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta e non evidenzia alcuna reale violazione di legge o effettiva contraddittorietà ed apparenza della motivazione, semplicemente dolendosi del mancato accoglimento del proprio motivo di ricorso.

La considerazione delle decisioni del giudice di primo e di secondo grado quanto alla portata della condotta, offensività ed incidenza su beni giuridici protetti, evidenziano nel loro complesso il rispetto del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01).

Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).6.

E' invece fondato il quarto motivo di ricorso.

Il ricorrente aveva difatti presentato uno specifico motivo di ricorso in appello con il quale aveva contestato la mancata concessione della non menzione ai sensi dell'art. 175 cod. pen., nonostante l'avvenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La motivazione resa dalla Corte d'appello sul punto, nell'affermare che la richiesta è inammissibile perché "parimenti generica", si appalesa come sostanzialmente apparente, non affrontando di fatto il motivo proposto e non tenendo conto del costante orientamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna "deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato"(Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787-01).

E, infatti, pacifico che il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., possa concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi.

In particolare, secondo insegnamento di questa Corte di legittimità, il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale.

Non è dunque in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro (Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2018,M., Rv. 274676-01).

Tuttavia, ove venga concesso uno dei benefici, come nel caso in esame, in cui è stata disposta la sospensione condizionale della pena, individuando una serie di elementi valutabili in senso favorevole all'imputato, e venga invece negato l'altro, tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua e puntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutabili favorevolmente per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro beneficio, oppure sottolinei l'emergere di altri elementi di segno negativo nell'ottica del beneficio da negarsi.

Onere motivazionale che non risulta rispettato nella sentenza gravata, che si limita a un generico richiamo ai parametri previsti all'art.133 cp, senza spiegare perché le ragioni a fondamento della concessione della sospensione condizionale della pena non possano esplicare efficacia nell'ottica della non menzione.

La necessità di affrontare un giudizio prognostico nel caso concreto, con valutazione di merito impone l'annullamento con rinvio (Sez.1, n. 22233 del 11703/2021, F., Rv. 281519-01).

7. Deve inoltre essere rilevato, come già evidenziato sopra, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, con conseguente estinzione del delitto contestato ai sensi dell'art. 474 cod. pen., attesa la data di commissione del fatto (09/05/2012).

Deve essere conseguentemente eliminata la pena relativa a tale delitto nella misura di un mese di reclusione ed euro 50,00 di multa.

Deve inoltre essere dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.474 cod. pen. perché estinto per prescrizione con eliminazione della relativa pena nella misura di un mese di reclusione ed euro cinquanta di multa.

Annulla altresì la sentenza impugnata limitatamente al diniego della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli.

Rigetta nel resto il ricorso e dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. ssa Delia CARDIA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 13/10/2020 la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 27/11/2015 riduceva la pena pecuniaria inflitta all'imputato ad euro 350,00 di multa, con conferma nel resto della sentenza. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Oronzo, deducendo quattro motivi di ricorso, che si riportano nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante e contraddittoria e violazione di legge quanto alla ricostruzione dei fatti imputati ai sensi dell'art. 474 e 640 cod. pen. da ritenere contorta e confusa, con completo travisamento dell'accertamento della Guardia di Finanza di Eboli; la condanna della Corte di appello si basa su di una lettura inesatta dei dati emergenti dall'istruttoria dibattimentale, non essendo stata verificata la reale contraffazione della merce rinvenuta in presenza di un evidente grossolanità del falso. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla richiesta applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., atteso che la Corte di appello ha completamente ignorato il dettato normativo poiché il fatto per la sua grossolanità poteva essere complessivamente ricompreso nella predetta previsione. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli art. 133 e 69 cod. pen.; nonostante l'espressa richiesta del difensore di considerare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, anche al fine di una riduzione in concreto della pena comminata dal giudice di primo grado, la Corte di appello ha disatteso la richiesta senza neanche motivare sul punto, ritenendo la genericità della motivazione e utilizzando una dizione errata nel corpo della motivazione. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 175 cod. pen. in quanto nonostante l'espressa richiesta del difensore di applicare la non menzione della condanna il giudice di appello ha disatteso tale richiesta senza motivare in alcun modo sul punto. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato in ordine al quarto motivo dedotto; deve inoltre essere dichiarata l'intervenuta estinzione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. per decorso del termine di prescrizione, mentre sono infondati gli altri motivi di ricorso. 2. In via preliminare si deve osservare come i primi due motivi proposti si presentino caratterizzati da evidente genericità, meramente reiterativi dei motivi di appello già caratterizzati in quella sede da estrema genericità, in assenza di qualsiasi diretta correlazione con la motivazione ampia, logica ed argomentata in assenza di aporie della Corte di appello di Salerno. In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Nel riproporre pedissequamente i motivi di appello, così come nell'articolare una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello, che ha tra l'altro pienamente confermato quanto alla responsabilità la decisione di primo grado. Deve essere, in tal senso, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 3. Ricorre poi, quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente, per i capi oggetto di contestazione una c.d. doppia conforme in ordine all'accertamento della responsabilità, avendo il giudice di appello inciso esclusivamente la dosimetria della pena; ciò posto si deve ricordare che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340-01). 4. Va evidenziato, infatti, che già l'atto di appello presentato nell'interesse dell'imputato, come osservato anche dalla Corte di appello, era assai generico, non essendosi confrontato con le ampie argomentazioni con le quali il primo giudice aveva ben delineato il contesto in cui venivano poste in essere le condotte oggetto di contestazione, ritenute particolarmente indicative della volontà del Tedeschi di inserirsi nel circuito economico criminale conseguente alla contraffazione e ricettazione di beni di consumo. Il giudice di primo grado ha, infatti, ampiamente motivato in ordine ad ogni contestazione elevata, in modo logico, articolato, coerente e del tutto privo di aporie e tale motivazione è stata sostanzialmente condivisa dalla Corte di appello, che ha preso atto dell'esito univoco dell'istruttoria dibattimentale e degli accertamenti tecnici espletati, considerando la particolare rilevanza della condotta posta in essere per modalità e consistenza del materiale a disposizione del Tedeschi anche per escludere l'applicazione della previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. 4.1. In tal senso, trattando congiuntamente i primi due motivi proposti, appare evidente la mancata correlazione delle argomentazioni difensive con la concorde valutazione del giudice di primo grado e della Corte di appello, che hanno riscontrato le condotte contestate sulla base degli atti acquisiti, dell'esito della perquisizione e sequestro, nonché tenuto conto degli accertamenti tecnici espletati, oltre che in considerazione delle dichiarazioni degli agenti operanti. La Corte di appello ha, dunque, con motivazione lineare, logica e priva di aporie non solo riscontrato la condotta contestata, anche con documentazione e valutazioni tecniche, ma ne ha specificamente considerato incidenza e gravità escludendo, a fronte di argomentazioni già in appello generiche, la possibilità di applicare la previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. Con tale motivazione la difesa non si confronta, reiterando sostanzialmente i motivi di critica proposti alla decisione di primo grado. 5. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato; come evidenziato anche dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, lo stesso è stato posto in modo del tutto generico e si è concentrato su un evidente errore materiale presente nel corpo della motivazione. Anche in sede di appello il motivo era stato, correttamente, ritenuto generico nella sua formulazione non avendo allegato elementi rilevanti al fine di poter ritenere fondata la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta e non evidenzia alcuna reale violazione di legge o effettiva contraddittorietà ed apparenza della motivazione, semplicemente dolendosi del mancato accoglimento del proprio motivo di ricorso. La considerazione delle decisioni del giudice di primo e di secondo grado quanto alla portata della condotta, offensività ed incidenza su beni giuridici protetti, evidenziano nel loro complesso il rispetto del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).6. E' invece fondato il quarto motivo di ricorso. Il ricorrente aveva difatti presentato uno specifico motivo di ricorso in appello con il quale aveva contestato la mancata concessione della non menzione ai sensi dell'art. 175 cod. pen., nonostante l'avvenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La motivazione resa dalla Corte d'appello sul punto, nell'affermare che la richiesta è inammissibile perché "parimenti generica", si appalesa come sostanzialmente apparente, non affrontando di fatto il motivo proposto e non tenendo conto del costante orientamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna "deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato"(Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787-01). E, infatti, pacifico che il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., possa concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi. In particolare, secondo insegnamento di questa Corte di legittimità, il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale. Non è dunque in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro (Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2018,M., Rv. 274676-01). Tuttavia, ove venga concesso uno dei benefici, come nel caso in esame, in cui è stata disposta la sospensione condizionale della pena, individuando una serie di elementi valutabili in senso favorevole all'imputato, e venga invece negato l'altro, tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua e puntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutabili favorevolmente per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro beneficio, oppure sottolinei l'emergere di altri elementi di segno negativo nell'ottica del beneficio da negarsi. Onere motivazionale che non risulta rispettato nella sentenza gravata, che si limita a un generico richiamo ai parametri previsti all'art.133 cp, senza spiegare perché le ragioni a fondamento della concessione della sospensione condizionale della pena non possano esplicare efficacia nell'ottica della non menzione. La necessità di affrontare un giudizio prognostico nel caso concreto, con valutazione di merito impone l'annullamento con rinvio (Sez.1, n. 22233 del 11703/2021, F., Rv. 281519-01). 7. Deve inoltre essere rilevato, come già evidenziato sopra, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, con conseguente estinzione del delitto contestato ai sensi dell'art. 474 cod. pen., attesa la data di commissione del fatto (09/05/2012). Deve essere conseguentemente eliminata la pena relativa a tale delitto nella misura di un mese di reclusione ed euro 50,00 di multa. Deve inoltre essere dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.474 cod. pen. perché estinto per prescrizione con eliminazione della relativa pena nella misura di un mese di reclusione ed euro cinquanta di multa. Annulla altresì la sentenza impugnata limitatamente al diniego della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara
Sentenza Cassazione n. 20178/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris