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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:322
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CC0219

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 20 aprile 2023 ( 1 ) Causa C‑219/22 Procedimento penale a carico di QS, con l’intervento di Rayonna prokuratura Burgas, TO Nesebar [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Nesebar (Tribunale distrettuale, Nesebar, Bulgaria)] «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Decisione quadro 2008/675/GAI – Considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri – Modifica delle modalità di esecuzione di una precedente condanna – Condanna la cui esecuzione è sospesa condizionalmente – Nuovo reato commesso durante il periodo di sospensione condizionale – Revoca della sospensione condizionale ed esecuzione effettiva della pena detentiva»

I. Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dal Rayonen sad Nesebar (Tribunale distrettuale, Nesebar, Bulgaria) ai sensi dell’articolo 267 TFUE, ha ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 3 della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale ( 2 ).

Tale domanda è stata presentata in relazione a una richiesta sottoposta dal pubblico ministero della Rayonna prokuratura Nesebar (procura distrettuale, Nesebar, Bulgaria) al giudice del rinvio, ai fini dell’esecuzione effettiva, da parte di tale giudice, della condanna precedentemente pronunciata da un giudice rumeno nei confronti di QS, cittadino rumeno.

2. La presente causa solleva importanti questioni giuridiche relative ai limiti che il legislatore dell’Unione pone al principio del reciproco riconoscimento, sul quale si fonda la decisione quadro 2008/675 e che, fra l’altro, consente al giudice di uno Stato membro di tener conto delle decisioni penali definitive rese in altri Stati membri per determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili.

Più precisamente, la Corte sarà chiamata a pronunciarsi sul ruolo che occorre attribuire al tradizionale principio di «territorialità» del diritto penale, quale espressione della sovranità dello Stato, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione.

Sebbene la decisione quadro 2008/675 preveda disposizioni dirette a risolvere i conflitti tra i due principi summenzionati, resta nondimeno il fatto che la loro applicazione si scontra con ostacoli connessi a dubbi interpretativi.

Una presa di posizione della Corte su tali questioni particolarmente delicate risulta indispensabile, in quanto da essa dipende la buona cooperazione fra le autorità penali.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Decisione quadro 2008/675

3. L’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione quadro, intitolato «Oggetto», dispone quanto segue: «La presente decisione quadro è intesa a stabilire le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri».

4. L’articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue: «Ai fini della presente decisione quadro per “condanna” si intende ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato».

5. L’articolo 3 della medesima decisione quadro, intitolato «Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una condanna pronunciata in un altro Stato membro», è così formulato: «1.

Ciascuno Stato membro assicura che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all’assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale.

2. Il paragrafo 1 si applica nella fase precedente al processo penale, in quella del processo penale stesso e in occasione dell’esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, comprese quelle relative alla detenzione cautelare, alla qualifica del reato, al tipo e al livello della pena comminata nonché alle norme che disciplinano l’esecuzione della decisione.

3. Il fatto di prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri come previsto nel paragrafo 1 non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle.

4. A norma del paragrafo 3, il paragrafo 1 non si applica nella misura in cui, se la precedente decisione di condanna è una condanna nazionale nello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, il fatto di prendere in considerazione la precedente decisione di condanna comporterebbe, a norma della legislazione di detto Stato membro, interferenze con la precedente decisione di condanna o con qualsiasi altra decisione relativa alla sua esecuzione, né con la loro revoca o riesame.

5. Se il reato per il quale è in corso un nuovo procedimento è stato commesso prima che sia stata pronunciata o completamente eseguita la precedente condanna, i paragrafi 1 e 2 non comportano per gli Stati membri richiesti di applicare la legislazione nazionale sulla comminazione delle pene qualora l’applicazione di tali norme a condanne pronunciate all’estero limiti il giudice all’atto di irrogare una pena in un nuovo procedimento.

Tuttavia, gli Stati membri garantiscono che in tali casi i propri tribunali possano tener conto in altro modo di condanne precedenti pronunciate in altri Stati membri».

2. Decisione quadro 2008/947/GAI

6. L’articolo 1 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive ( 3 ), intitolato «Obiettivi e ambito di applicazione», prevede quanto segue: «1.

La presente decisione quadro è volta a favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate, a migliorare la protezione delle vittime e del pubblico in generale e a favorire l’applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e di sanzioni socialmente utili, nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato di condanna. (...) (...)

3. La presente decisione quadro non si applica: a) all’esecuzione delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale, esecuzione che rientra nell’ambito della decisione quadro 2008/909/GAI [ ( 4 ) ] ; (...)».

7. L’articolo 5 della decisione quadro 2008/947, intitolato «Criteri per la trasmissione di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale», così dispone: «1.

L’autorità competente dello Stato di emissione può trasmettere una sentenza e, se del caso, una decisione di sospensione condizionale all’autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata risiede legalmente e abitualmente, nei casi in cui quest’ultima sia ritornata o voglia ritornare in detto Stato.

2. L’autorità competente dello Stato di emissione può, su richiesta della persona condannata, trasmettere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale all’autorità competente di uno Stato membro diverso da quello in cui la persona condannata risiede legalmente e abitualmente, previo consenso di quest’ultima autorità. (...)».

8. L’articolo 14, paragrafo 1, di tale decisione quadro, intitolato «Competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile», è così formulato: «L’autorità competente dello Stato di esecuzione è competente per tutte le ulteriori decisioni connesse con una sospensione condizionale della pena, una liberazione condizionale, una condanna condizionale e una sanzione sostitutiva, in particolare in caso di inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva o qualora la persona condannata commetta un nuovo reato.

Tali ulteriori decisioni comprendono in particolare: (...) b) la revoca della sospensione dell’esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale; (...)».

B. Diritto bulgaro

9. L’articolo 8, paragrafo 2, del Nakazatelen kodeks (codice penale) dispone quanto segue: «Una condanna passata in giudicato pronunciata in un altro Stato membro dell’Unione europea, per un atto che costituisce reato conformemente al codice penale bulgaro, è presa in considerazione in qualsiasi procedimento penale a carico della stessa persona nella Repubblica di Bulgaria».

10. L’articolo 68, paragrafo 1, di tale codice è così formulato: «Il condannato che, prima della fine del periodo di messa alla prova fissato dal Tribunale, commetta un altro reato doloso perseguito su iniziativa del pubblico ministero per il quale gli è inflitta una pena detentiva, anche dopo il periodo di messa alla prova, deve scontare altresì la pena condizionalmente sospesa».

11. Ai sensi dell’articolo 343 b, paragrafo 1, di detto codice: «La guida di un’automobile con un tasso alcolemico superiore all’1,2 per mille, debitamente accertata, è sanzionata con una pena detentiva da uno a tre anni e con un’ammenda da duecento a mille [leva (BGN)]».

III. Fatti, procedimento principale e questione pregiudiziale

12. QS è un cittadino rumeno residente in [OSCURATO:PERSONA].

13. Con sentenza di primo grado del 3 aprile 2019, confermata con sentenza passata in giudicato della Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) del 24 giugno 2019, QS è stato condannato a una pena detentiva di un anno e sei mesi, accompagnata da una sospensione condizionale di due anni, ossia fino al 24 giugno 2021 (in prosieguo: la «prima condanna»), per il reato di guida in stato di ebbrezza (in prosieguo: il «primo reato»).

14. Il 1 o settembre 2020, nel corso del periodo di messa alla prova, QS ha commesso, in territorio bulgaro, il reato di guida di un veicolo a motore sotto l’influsso di alcool, di cui all’articolo 343 b, paragrafo 1, del codice penale bulgaro (in prosieguo: il «secondo reato»).

15. Con ordinanza del Rayonen sad Nesebar (Tribunale distrettuale, Nesebar) passata in giudicato il 9 marzo 2022, QS è stato condannato ad una pena detentiva di tre mesi, a un’ammenda dell’importo di BGN 150 (circa EUR 77), nonché alla sospensione della patente di guida per un periodo di 12 mesi (in prosieguo: la «seconda condanna»).

16. Il 23 marzo 2022 il pubblico ministero presso la Rayonna prokuratura Burgas (procura distrettuale, Burgas, Bulgaria) ha depositato dinanzi a detto giudice, che è il giudice del rinvio, una proposta, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del codice penale bulgaro, diretta all’esecuzione della prima condanna, per il motivo che il secondo reato era stato commesso durante il periodo di messa alla prova previsto da tale condanna.

17. In tale contesto, il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo all’interpretazione dell’articolo 3 della decisione quadro 2008/675.

18. In proposito, detto giudice indica che l’articolo 8, paragrafo 2, del codice penale bulgaro avrebbe recepito i principi sanciti da tale decisione quadro, in particolare dal suo articolo 3, paragrafo 1, prevedendo che una decisione di condanna passata in giudicato pronunciata in un altro Stato membro per un atto che costituisce reato conformemente a tale codice è presa in considerazione in ogni procedimento penale condotto a carico della stessa persona in Bulgaria.

19. Orbene, sarebbe questo il caso della prima condanna, in quanto QS sarebbe stato condannato in via definitiva ad una pena detentiva di un anno e sei mesi in [OSCURATO:PERSONA] e, sulla base delle informazioni raccolte mediante gli strumenti dell’assistenza giudiziaria, sarebbe accertato che l’atto costitutivo del primo reato equivale a quello costitutivo del secondo reato.

20. Il giudice del rinvio rileva inoltre che, nel caso di specie, ricorrerebbero tutte le condizioni previste all’articolo 68, paragrafo 1, del codice penale bulgaro per l’esecuzione forzata di tale condanna.

Infatti, prima della fine del periodo di messa alla prova previsto in detta condanna, QS avrebbe commesso un altro reato doloso, perseguito su iniziativa del pubblico ministero e per il quale gli sarebbe stata inflitta una pena detentiva.

21. Tale giudice ritiene quindi di essere tenuto a prendere in considerazione la prima condanna e ad eseguirla, in forza del combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 68, paragrafo 1, del codice penale bulgaro.

Si porrebbe tuttavia la questione se l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 osti ad una simile presa in considerazione.

22. In proposito, detto giudice rileva che la disposizione in parola, come interpretata dalla Corte, imporrebbe di non riesaminare una decisione relativa all’esecuzione di una precedente condanna.

Esso ritiene, tuttavia, che la presente causa si distingua da quella che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 5 ), nella quale la Corte avrebbe interpretato detta disposizione nel senso che vieta, in sede di imposizione di una pena cumulativa, di modificare le modalità di esecuzione di tale pena stabilite in un altro Stato membro.

23. Nella presente causa, infatti, le modalità di esecuzione della prima condanna non sarebbero riesaminate o modificate discrezionalmente dal giudice del rinvio, ma deriverebbero da una norma imperativa, quale l’articolo 68, paragrafo 1, del codice penale bulgaro, che obbligherebbe il giudice del rinvio a procedere all’esecuzione della pena condizionalmente sospesa qualora, come nel caso di specie, ricorrano tutte le condizioni previste a tal fine.

24. Ciò premesso, il Rayonen sad Nesebar (Tribunale distrettuale, Nesebar) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro [2008/675] debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale quale quella prevista dall’articolo 68, paragrafo 1, del [codice penale bulgaro], in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, del [codice penale bulgaro], che prevede che il giudice nazionale investito di una domanda di esecuzione della pena inflitta da un giudice di un altro Stato membro con una precedente decisione di condanna può, a tal fine, modificare le modalità di esecuzione dell’ultima pena nel disporne l’effettiva esecuzione».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

25. La decisione di rinvio datata 25 marzo 2022 è pervenuta alla cancelleria della Corte il 28 marzo 2022.

26. QS e la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte entro il termine impartito ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

27. Durante la riunione generale del 24 gennaio 2023, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione.

V. Analisi giuridica A. Osservazioni preliminari

1. Sulla necessità di tenere conto dei precedenti giudiziari dell’autore di reato nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea

28. In uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondato sulla fiducia reciproca, l’Unione ha adottato misure per garantire la tutela dei cittadini dalla criminalità, vigilando al contempo affinché i loro diritti fondamentali siano rispettati quando essi risultano coinvolti in un procedimento penale, sia come vittime sia come imputati.

La creazione di un simile spazio di giustizia integrato richiede che le condanne pronunciate nei confronti di persone in uno Stato membro siano prese in considerazione in un altro Stato membro allo scopo di prevenire futuri reati.

Analogamente, qualora siano commessi nuovi reati dallo stesso autore, tale fattore comportamentale dovrebbe essere preso in considerazione nell’ambito di un nuovo procedimento penale, a condizione che sia garantita l’equità del procedimento ( 6 ).

29. Nell’interesse di una giustizia penale efficace all’interno dell’Unione, è infatti necessario che tutti gli Stati membri dispongano di norme al fine di tener conto, in tutte le fasi del procedimento penale, del fatto che l’individuo abbia commesso un reato per la prima volta o che sia già stato condannato in un altro Stato membro.

Poter valutare i precedenti giudiziari dell’autore di reato è essenziale per il corretto svolgimento di un nuovo procedimento penale, in particolare per adottare decisioni avvedute in materia di custodia cautelare o di libertà su cauzione e per avere tutte le informazioni disponibili al momento della condanna.

In tale contesto è stata adottata la decisione quadro 2008/675.

Tale strumento impone alle autorità giudiziarie di uno Stato membro di tener conto delle decisioni penali definitive emesse dagli organi giurisdizionali di altri Stati membri, purché siano soddisfatte talune condizioni ( 7 ).

2. Sulle eccezioni al principio del reciproco riconoscimento previste nella decisione quadro 2008/675

30. La decisione quadro 2008/675 prevede alcune eccezioni a tale obbligo, che, in sostanza, mirano a salvaguardare la sovranità degli Stati membri in materia di giustizia penale, vietando che altri Stati membri adottino talune decisioni al loro posto ( 8 ).

Tali eccezioni hanno quindi l’effetto di coordinare la competenza dei vari organi giurisdizionali, garantendo una certa coerenza nell’amministrazione della giustizia penale all’interno dell’Unione.

31. Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga sulla portata di una di dette eccezioni , ossia quella contemplata all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675, secondo la quale «[i]l fatto di prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri (...) non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle».

Secondo tale giudice, l’obbligo impostogli dalla normativa bulgara, nel contesto di un nuovo procedimento penale nei confronti di una persona oggetto di una precedente condanna in un altro Stato membro, di revocare la sospensione dell’esecuzione di una pena pronunciata con una precedente decisione di condanna in un altro Stato membro e di disporre l’effettiva esecuzione di tale pena nel suo territorio potrebbe risultare in contrasto con quanto previsto dalla citata disposizione.

La risposta della Corte dovrebbe tener conto dei problemi con cui deve confrontarsi il giudice del rinvio ed essere sufficientemente precisa per poter dirimere la controversia.

32. Prima di esaminare tale questione, è tuttavia necessario affrontare quella se la fattispecie considerata dalla normativa bulgara, come descritta al paragrafo precedente, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675, vale a dire della disposizione che impone agli Stati membri l’obbligo di applicare il principio del reciproco riconoscimento.

In forza di tale disposizione, a priori, il giudice del rinvio sarebbe obbligato a tener conto della prima condanna di QS in [OSCURATO:PERSONA].

Una simile conseguenza giuridica sarebbe esclusa soltanto se l’eccezione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 trovasse applicazione.

33. L’analisi della questione pregiudiziale seguirà, in sostanza, lo schema descritto ai paragrafi precedenti.

Di conseguenza, inizialmente, verificherò se la decisione quadro 2008/675 sia applicabile nel caso di specie ( 9 ).

Successivamente, spiegherò quale sia la portata dell’obbligo di considerazione delle precedenti condanne sancito da tale decisione quadro ( 10 ).

Infine, in terzo luogo, applicherò alla presente causa i principi sui quali tale obbligo si fonda ( 11 ).

Come spiegherò dettagliatamente, l’analisi dimostrerà che la normativa bulgara in questione , come interpretata dal giudice del rinvio, non è conforme al principio di non ingerenza di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di detta decisione quadro.

34. Si deve precisare che, quando è fatto riferimento alla «normativa bulgara» in questione, ciò implica l’interpretazione risultante dalla lettura in combinato disposto di due norme nazionali – ossia dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 68, paragrafo 1, del codice penale bulgaro – che, secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, impongono a quest’ultimo l’obbligo menzionato al paragrafo 31 delle presenti conclusioni.

Sebbene, come affermato dalla Commissione nelle sue osservazioni, una simile interpretazione non emerga agevolmente dalla lettura delle disposizioni in parola ( 12 ), resta nondimeno il fatto che, per quanto riguarda l’interpretazione delle disposizioni dell’ordinamento giuridico nazionale, la Corte è, in linea di principio, tenuta a fondarsi sulle qualificazioni risultanti dalla decisione di rinvio ( 13 ).

La questione pregiudiziale dovrà dunque essere esaminata sulla base dell’interpretazione del diritto bulgaro sostenuta dal giudice del rinvio.

B. Sull’applicabilità della decisione quadro 2008/675

35. Si deve subito rilevare che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675, quest’ultima è intesa a « stabilire le condizioni secondo le quali , nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri» ( 14 ).

Come risulta dal considerando 2 di tale decisione quadro, essa è volta a permettere di valutare i precedenti penali del delinquente.

36. Ne consegue che la decisione quadro 2008/675 si applica alle situazioni in cui una persona precedentemente condannata in un altro Stato membro è oggetto di un «nuovo procedimento penale», secondo la formulazione del titolo di tale decisione quadro e del suo articolo

3. Come risulta dall’articolo 3, paragrafo 2, e dal considerando 7 di detta decisione quadro, la nozione di «nuovo procedimento penale» dev’essere intesa in senso estensivo, come comprensiva della fase precedente al processo penale, di quella del processo penale stesso e della fase di esecuzione della condanna .

37. Nel caso di specie, ritengo che, poiché il procedimento promosso in Bulgaria a carico di QS mira a perseguire penalmente il reato di guida in stato di ebbrezza commesso il 1 o settembre 2020 in tale paese, esso dev’essere considerato un «nuovo procedimento penale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675 .

Di conseguenza, le autorità giudiziarie bulgare, in linea di principio, sono tenute a prendere in considerazione la precedente condanna pronunciata in [OSCURATO:PERSONA], conformemente al principio di equivalenza enunciato all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675.

38. La considerazione della precedente condanna, anch’essa pronunciata per guida in stato di ebbrezza, può avere un’incidenza tanto nell’ambito del procedimento penale stesso, in particolare per determinare il tipo e l’entità della pena inflitta per il nuovo reato, quanto nella fase di esecuzione della condanna, per determinare le modalità della sua esecuzione .

Infatti, come ho spiegato nelle presenti conclusioni ( 15 ), il giudice del rinvio si interroga appunto sulla possibilità di disporre l’esecuzione effettiva, in Bulgaria, della decisione di condanna emessa in [OSCURATO:PERSONA].

La questione sollevata dev’essere intesa in tal senso.

39. In tale contesto, occorre richiamare la giurisprudenza della Corte secondo la quale la decisione quadro 2008/675 non si applica «soltanto ai procedimenti collegati alla determinazione e all’accertamento dell’eventuale colpevolezza della persona nei cui confronti è esercitata l’azione penale» ( 16 ), ma altresì a «un procedimento nazionale volto a imporre, ai fini dell’esecuzione, una pena detentiva cumulativa che tiene conto della pena inflitta a una persona dal giudice nazionale e altresì di quella imposta nell’ambito di una condanna anteriore pronunciata da un giudice di un altro Stato membro nei confronti della medesima persona per fatti diversi» ( 17 ).

In simili circostanze, si tratta di un procedimento nazionale relativo all’esecuzione della pena , nell’ambito del quale dev’essere presa in considerazione la pena inflitta con una decisione di condanna precedentemente emessa in un altro Stato membro.

40. Nella situazione descritta nella decisione di rinvio, il procedimento nazionale (in Bulgaria) riguarda l’esecuzione di una condanna condizionalmente sospesa, pronunciata in un altro Stato membro (in [OSCURATO:PERSONA]).

Il procedimento nazionale, tuttavia, è stato promosso soltanto a causa dell’esistenza di una condanna passata in giudicato per un nuovo reato commesso in Bulgaria durante un periodo di sospensione condizionale.

Conformemente alla normativa bulgara in questione, alla quale si fa riferimento nella decisione di rinvio, il giudice bulgaro chiamato ad approvare l’accordo tra l’imputato ed il pubblico ministero riguardo al reato commesso deve altresì pronunciarsi sull’esecuzione della pena condizionalmente sospesa inflitta in precedenza .

41. In tali circostanze, mi sembra che il procedimento promosso in uno Stato membro ai fini della revoca della sospensione dell’esecuzione di una pena inflitta con una precedente decisione di condanna pronunciata in un altro Stato membro, per il fatto che la persona interessata è stata condannata per un nuovo reato commesso nel corso del periodo di sospensione condizionale previsto da tale precedente condanna, rientri nella nozione di «nuovo procedimento penale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675.

Di conseguenza, tale decisione quadro, in linea di principio, è applicabile nel caso di specie.

C. Sulla portata dell’obbligo di considerazione delle precedenti condanne sancito dalla decisione quadro 2008/675

42. Occorre poi esaminare la portata dell’obbligo di considerazione delle precedenti condanne sancito dalla decisione quadro 2008/675 e affrontare la questione se esistano eccezioni applicabili in circostanze come quelle del caso di specie.

43. In proposito, occorre menzionare, in primo luogo, il considerando 2 della decisione quadro 2008/675, da cui risulta che quest’ultima è volta all’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali e prevede che «il giudice di uno Stato membro deve essere in grado di tener conto delle decisioni penali definitive rese negli altri Stati membri per valutare i precedenti penali del delinquente, prendere in considerazione la recidiva e determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili».

Conformemente al suo considerando 3, tale decisione quadro «è intesa a stabilire un obbligo minimo per gli Stati membri di prendere in considerazione le decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri» ( 18 ) sulla base del principio del reciproco riconoscimento.

Si deve rilevare che la Corte ha inteso tale obbligo nel senso che le condanne precedentemente emesse «devono (…) essere prese in considerazione quali sono state pronunciate » ( 19 ).

44. In secondo luogo, è necessario menzionare il principio di equivalenza , sancito all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675, al quale fanno riferimento i considerando 5 e 6 di quest’ultima.

In forza di tale principio «a una decisione di condanna pronunciata in uno Stato membro dovrebbero attribuirsi negli altri Stati membri effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali conformemente al diritto nazionale» ( 20 ).

Il citato considerando 5 precisa che tale decisione quadro «non mira ad armonizzare le conseguenze attribuite dalle diverse legislazioni nazionali all’esistenza di condanne precedenti», ma che essa esige soltanto che le decisioni di condanna precedenti pronunciate in altri Stati membri siano prese in considerazione come se fossero state pronunciate dalle autorità giudiziarie dello Stato membro incaricate di un nuovo procedimento penale.

45. In terzo luogo, si deve richiamare l’attenzione sul principio di non ingerenza sancito all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675, che mi sembra particolarmente rilevante ai fini della presente causa.

In forza di tale principio, «[i]l fatto di prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri (...) non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento , né di revocarle o di riesaminarle» ( 21 ).

Detto principio è precisato all’articolo 3, paragrafo 4, di tale decisione quadro, da cui risulta che il principio del reciproco riconoscimento « non si applica nella misura in cui , se la precedente decisione di condanna è una condanna nazionale nello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, il fatto di prendere in considerazione la precedente decisione di condanna comporterebbe , a norma della legislazione di detto Stato membro, interferenze con la precedente decisione di condanna o con qualsiasi altra decisione relativa alla sua esecuzione , né con la loro revoca o riesame» ( 22 ).

46. Tali paragrafi 3 e 4 sono complementari e, pertanto, devono essere letti congiuntamente al fine di valutare la portata del principio di non ingerenza.

Ne deriva la necessità di includere l’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/675 nell’esame della questione pregiudiziale.

Il fatto che il giudice del rinvio non l’abbia espressamente menzionato non vi osta, in quanto compete alla Corte fornire a quest’ultimo tutti gli elementi di interpretazione che possano essere utili alla decisione del giudizio di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto riferimento o meno nella formulazione delle sue questioni.

La Corte ha più volte ricordato che una questione pregiudiziale dev’essere esaminata alla luce di tutte le disposizioni dei trattati e di diritto derivato che possono essere pertinenti al problema ( 23 ).

47. Analogamente, l’importanza del preambolo ai fini dell’interpretazione delle pertinenti disposizioni della decisione quadro 2008/675 non può essere sottovalutata.

Infatti, sebbene i considerando degli atti dell’Unione non possiedano valore giuridico autonomo, essendo piuttosto di natura descrittiva e non prescrittiva, resta nondimeno il fatto che la giurisprudenza della Corte accorda loro un’importanza non trascurabile a fini esegetici ( 24 ).

I considerando costituiscono effettivamente preziosi elementi interpretativi di tali atti, in quanto permettono di meglio comprendere la volontà del legislatore dell’Unione ( 25 ).

Il considerando 14 della decisione quadro 2008/675 dev’essere menzionato in tale ottica, tenuto conto del fatto che sviluppa la nozione di « interferenza con una decisione di condanna o la sua esecuzione » ( 26 ), utilizzata all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, di tale decisione quadro.

48. Al fine di valutare la portata del principio del reciproco riconoscimento in questo specifico settore del diritto dell’Unione, mi sembra altresì rilevante il considerando 6 della decisione quadro 2008/675, da cui risulta che quest’ultima « non mira a far eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri» ( 27 ).

Tale chiarimento è logico dal punto di vista del principio di non ingerenza sotteso a detta decisione quadro, in quanto altrimenti ciascuno Stato membro sarebbe libero di intervenire a proprio piacimento nelle decisioni di esecuzione dei giudici di un altro Stato membro, il che pregiudicherebbe anche la coerenza delle decisioni giudiziarie in uno spazio di giustizia integrato.

49. Le summenzionate disposizioni, lette alla luce dei considerando che le precisano, dimostrano che il principio di non ingerenza pone taluni limiti al principio del reciproco riconoscimento , limiti che sono determinati dalla citata nozione di «interferenza».

Il considerando 14 della decisione quadro 2008/675 fornisce alcuni chiarimenti al riguardo, in quanto è ivi precisato che l’irrogazione di una pena cumulativa per più reati costituisce un’«interferenza» e, pertanto, un’«ingerenza» vietata da tale decisione quadro, qualora la prima condanna non sia stata ancora eseguita o non sia stata «trasferita» in un altro Stato membro ai fini della sua esecuzione ( 28 ).

50. Per quanto concerne specificamente la possibilità, contemplata nel citato considerando 14, di «trasferire» una condanna ai fini della sua esecuzione in un altro Stato membro, occorre sottolineare che si tratta in ogni caso di un’ eccezione al generale principio predefinito della territorialità del diritto penale.

Tale valutazione corrisponde all’analisi dell’avvocato generale Bobek nelle sue conclusioni nella causa C‑2/19, A.P. (Misure di sospensione condizionale) ( 29 ).

Il principio di non ingerenza, sancito all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della decisione quadro 2008/675, garantisce il rispetto del diritto dello Stato membro di condanna di eseguire le decisioni di condanna emesse dai suoi giudici, nel suo territorio e secondo le modalità previste dal suo diritto nazionale.

51. In concreto, è possibile derogare al principio generale qualora lo Stato membro che ha pronunciato la precedente condanna abbia trasmesso la sentenza che infligge una pena condizionalmente sospesa (e, eventualmente, la decisione di sospensione condizionale) all’autorità competente dello Stato membro nel quale si svolge il nuovo procedimento penale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale in quest’ultimo Stato membro, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2008/947.

Quest’ultimo Stato membro, qualora riconosca la decisione di condanna pronunciata nel primo Stato membro, può assumersi la responsabilità di qualsiasi decisione successiva a norma dell’articolo 14 di tale decisione quadro e, in particolare, può revocare la sospensione dell’esecuzione della sentenza nel caso in cui la persona condannata commetta un nuovo reato.

Conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/947, l’obiettivo di tale meccanismo è «favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate, (...) migliorare la protezione delle vittime e del pubblico in generale e (...) favorire l’applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e di sanzioni socialmente utili, nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato di condanna».

52. Nonostante tale possibilità prevista dal legislatore dell’Unione, non bisogna dimenticare che la facoltà di avvalersene si basa in definitiva su una decisione volontaria e sovrana dello Stato membro che ha pronunciato la condanna in questione .

È pertanto evidente che la possibilità di prevedere un trasferimento dell’esecuzione di una condanna in un altro Stato membro non fa che confermare la norma in forza della quale ciascuno Stato membro è competente per l’esecuzione delle decisioni di condanna emesse dai suoi giudici nel suo territorio, conformemente alle modalità previste dal suo diritto nazionale.

53. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha riconosciuto la ripartizione di competenze fra gli Stati membri nell’amministrazione della giustizia penale prevista dalla decisione quadro 2008/675 e ha stabilito che l’articolo 3, paragrafo 3, di quest’ultima «esclude (...) qualsiasi riesame delle suddette [precedenti] condanne, di cui occorre quin[d]i tenere conto quali sono state pronunciate» ( 30 ).

La Corte ha poi dichiarato che tale decisione quadro osta a che uno Stato membro, allorché prende in considerazione precedenti condanne, «modifichi (...) le modalità di esecuzione » della pena pronunciata in un altro Stato membro ( 31 ).

54. Ai paragrafi precedenti delle presenti conclusioni, ho individuato le eccezioni all’obbligo di considerazione delle precedenti condanne, che, a mio avviso, possono venire in rilievo nella presente causa.

Si deve osservare che le eccezioni in questione non hanno l’effetto di sottrarre le ipotesi considerate all’ambito di applicazione di detta decisione quadro , ma che prevedono piuttosto deroghe al principio del reciproco riconoscimento qualora siano soddisfatte talune condizioni.

D. Applicazione al caso di specie dei principi sui quali si fonda la decisione quadro 2008/675

55. Alla luce delle precedenti considerazioni, giungo alla conclusione che la revoca della sospensione dell’esecuzione di una pena inflitta nel contesto della prima condanna al fine di disporre l’esecuzione effettiva di tale pena nel territorio bulgaro costituisce una modifica delle modalità di esecuzione e, di conseguenza, un’«ingerenza» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675.

Infatti, essa ha l’effetto di interferire con la decisione relativa all’esecuzione di una precedente condanna .

Si deve osservare che una simile revoca rientra, inoltre, nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 4, di tale decisione quadro, dato che, se la prima condanna fosse stata pronunciata in Bulgaria e non in [OSCURATO:PERSONA], la sua considerazione in forza della normativa bulgara applicabile avrebbe avuto l’effetto di imporre una modifica delle sue modalità di esecuzione, in quanto il giudice nazione avrebbe disposto l’esecuzione effettiva della pena inizialmente sospesa condizionalmente.

56. Come ho ricordato nelle presenti conclusioni ( 32 ), nella sua giurisprudenza la Corte ha considerato che la modifica delle modalità di esecuzione della decisione di condanna, in particolare mediante la revoca della sospensione della pena inflitta dalla precedente decisione di condanna in un altro Stato membro e mediante la conversione della pena condizionalmente sospesa in una pena detentiva da scontare effettivamente, costituisce un’«ingerenza» nell’esecuzione della precedente condanna.

I principi che discendono da tale giurisprudenza mi sembrano pienamente applicabili alla presente causa.

57. La circostanza, illustrata dal giudice a quo nella sua decisione di rinvio, che la revoca della sospensione dell’esecuzione della pena debba essere ordinata sulla base di una disposizione imperativa che non attribuisce alcun potere discrezionale al giudice nazionale, e non sulla base di un riesame della precedente condanna propriamente detto, mi sembra inconferente al riguardo.

Si deve ricordare che, in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675, i destinatari degli obblighi imposti da tale decisione quadro sono gli Stati membri .

Ne deriva, per i vari poteri statali, il dovere di garantire il rispetto di tali obblighi, conformemente alle loro rispettive competenze, come previste nel loro ordinamento costituzionale interno.

Tale responsabilità grava tanto sul potere giudiziario quanto sul potere legislativo.

Per tale ragione, ritengo che abbia scarso rilievo che il giudice nazionale disponga di un potere discrezionale in forza della legge o che il legislatore nazionale l’obblighi ad agire in una determinata maniera.

Pertanto, sussiste un’«ingerenza» nell’esecuzione della prima condanna.

58. In questa fase dell’analisi è importante rilevare che il considerando 14 della decisione quadro 2008/675 non osta a tale constatazione in quanto, come spiegherò nel prosieguo, non si è verificata nessuna delle due ipotesi ivi menzionate che escludono un’«interferenza» e, pertanto, un’«ingerenza» vietata ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, di tale decisione quadro ( 33 ).

59. In primo luogo, si deve osservare che la decisione di rinvio non contiene alcun elemento che consenta di dedurre che la prima condanna sia già stata integralmente eseguita.

Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, QS ha commesso il reato oggetto della seconda condanna «durante il periodo di messa alla prova» previsto nella prima condanna ( 34 ).

Occorre rilevare che le circostanze della presente causa differiscono da quelle alla base della sentenza [OSCURATO:PERSONA], nella quale la Corte ha constatato che «il periodo di messa alla prova [di cui alla prima condanna] era trascorso e [aveva], di conseguenza, definitivamente posto termine alla parte della pena inflitta al[la persona interessata] corredata dalla sospensione condizionale della pena», cosicché, secondo la Corte, «[doveva] ritenersi che la totalità di tale pena [fosse] stata integralmente eseguita» ( 35 ).

Per tali ragioni, ritengo che, ai fini della presente causa, occorra muovere dalla premessa che la prima condanna non sia stata ancora integralmente eseguita .

60. In secondo luogo, va osservato che nella decisione di rinvio nulla indica che le autorità giudiziarie rumene abbiano autorizzato l’esecuzione della prima condanna in Bulgaria.

Al contrario, il fatto che il giudice del rinvio si interroghi appunto sulla portata e sull’applicabilità nel caso di specie dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675, in particolare tenuto conto dell’obbligo asseritamente chiaro, che non gli lascia alcun margine di discrezionalità, impostogli dalla normativa bulgara, ossia quello di revocare la sospensione dell’esecuzione di una pena condizionalmente sospesa pronunciata in una precedente decisione di condanna in un altro Stato membro e di disporre l’effettiva esecuzione di tale pena nel suo territorio, permette piuttosto di supporre che le autorità giudiziarie bulgare abbiano agito di loro iniziativa, senza che sia stato pattuito fra tali Stati membri alcun trasferimento dell’esecuzione della prima condanna .

E. Considerazioni relative all’eventuale trasferimento dell’esecuzione della condanna penale

61. Del resto, dubito che un simile accordo possa aver luogo nelle circostanze di cui al procedimento principale, in quanto un trasferimento dell’esecuzione in Bulgaria contrasterebbe con l’obiettivo perseguito dalla decisione quadro 2008/947, consistente, tra l’altro, nel favorire «la riabilitazione sociale delle persone condannate», nonché «l’applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e di sanzioni socialmente utili nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato di condanna» ( 36 ).

Le autorità dello Stato membro in cui risiede la persona condannata sono più idonee, in via generale, a sorvegliare il rispetto dell’obbligo legale di astenersi dal commettere un nuovo reato durante un periodo di sospensione condizionale e a trarre le conseguenze derivanti da una sua eventuale violazione ( 37 ).

È la ragione per la quale l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, di tale decisione quadro prevede che la trasmissione di una sentenza abbia luogo su iniziativa delle autorità competenti dello Stato di emissione, qualora la persona condannata sia ritornata o voglia ritornare nello Stato membro in cui risiede legalmente e abitualmente , oppure su richiesta della persona condannata.

62. In tale contesto, mi preme ricordare che il reinserimento sociale e la reintegrazione della persona condannata nella società costituiscono un obiettivo perseguito anche da altri atti normativi dell’Unione ( 38 ), come nel caso della decisione quadro 2008/909.

Come risulta dal suo considerando 9, l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione «dovrebbe aumentare la possibilità di reinserimento sociale dell[a] persona condannata» ( 39 ).

Da tale considerando risulta inoltre che, nell’accertarsi che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo summenzionato, l’autorità competente dello Stato di emissione, vale a dire lo Stato membro nel quale è emessa la sentenza in materia penale, «dovrebbe tenere conto di elementi quali, per esempio, l’attaccamento della persona allo Stato di esecuzione e il fatto che questa consideri tale Stato il luogo in cui mantiene legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici e di altro tipo» ( 40 ).

Va poi ricordato che, nelle sue conclusioni nella causa C‑582/15, van Vemde, l’avvocato generale Bot ha interpretato detto considerando 9 nel senso che «tutte le misure relative all’esecuzione e all’adattamento delle pene [devono essere] individualizzate dalle autorità giudiziarie in modo tale da favorire , nel rispetto degli interessi della società e dei diritti delle vittime, oltre alla prevenzione della recidiva, l’inserimento o il reinserimento sociale della persona condannata » ( 41 ).

63. Orbene, nel caso di specie, la persona condannata è un cittadino rumeno residente in [OSCURATO:PERSONA], cosicché le autorità rumene competenti a prima vista non avevano alcuna ragione per trasmettere la prima condanna alle autorità bulgare ai fini del controllo delle misure di sospensione condizionale e, probabilmente, tale persona non aveva neppure interesse a chiedere un simile trasferimento.

La successiva trasmissione di tale condanna alle autorità bulgare ai fini della sua esecuzione effettiva, a seguito della commissione di un nuovo reato in Bulgaria durante il periodo di messa alla prova, così come la revoca della sospensione dell’esecuzione che ne deriverebbe conformemente alla normativa bulgara, non può inoltre contribuire alla riabilitazione sociale di detta persona condannata.

Tali considerazioni rafforzano la mia convinzione secondo cui l’obiettivo della decisione quadro 2008/947 sarebbe ostacolato se QS dovesse scontare la propria pena all’estero.

64. Ciò detto, si deve rilevare che, se è vero che esistono alcuni ostacoli all’esecuzione della prima condanna pronunciata in [OSCURATO:PERSONA], le competenti autorità bulgare possono trasmettere la seconda condanna alle autorità rumene competenti, a norma della decisione quadro 2008/909, ai fini dell’esecuzione di tale seconda condanna in [OSCURATO:PERSONA], fatti salvi il consenso di QS ed il rispetto delle condizioni previste da quest’ultima decisione quadro.

Spetterebbe, se del caso, ai giudici rumeni valutare gli effetti della seconda condanna sulle modalità di esecuzione della prima.

Nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, ritengo opportuno che la Corte richiami l’attenzione del giudice del rinvio su una simile possibilità offerta dalla decisione quadro 2008/909.

65. Alla luce delle precedenti considerazioni, si deve concludere che l’articolo 3, paragrafi 3 e 4 della decisione quadro 2008/675 osta all’applicazione di disposizioni nazionali che avrebbero l’effetto di imporre ad un giudice nazionale di uno Stato membro, nell’ambito di un nuovo procedimento penale promosso contro una persona precedentemente condannata in un altro Stato membro, di revocare la sospensione dell’esecuzione di una pena inflitta nel contesto di una precedente condanna pronunciata nell’altro Stato membro e di ordinare l’esecuzione effettiva di tale pena nel territorio del suo Stato membro.

VI. Conclusione

66. Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Rayonen sad Nesebar (Tribunale distrettuale, Nesebar, Bulgaria) nel modo seguente: L’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, dev’essere interpretato nel senso che: osta all’applicazione di disposizioni nazionali che avrebbero l’effetto di imporre ad un giudice nazionale di uno Stato membro, nell’ambito di un nuovo procedimento penale promosso contro una persona precedentemente condannata in un altro Stato membro, di revocare la sospensione dell’esecuzione di una pena inflitta nel contesto di una precedente condanna pronunciata nell’altro Stato membro e di ordinare l’esecuzione effettiva di tale pena nel territorio del suo Stato membro. ( 1 ) Lingua originale: il francese ( 2 ) GU 2008, L 220, pag. 32 . ( 3 ) GU 2008, L 337, pag. 102 . ( 4 ) Decisione quadro del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( GU 2008, L 327, pag. 27 ). ( 5 ) Sentenza del 21 settembre 2017 ( C‑171/16 , EU:C:2017:710 ; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). ( 6 ) Nella sentenza del 5 luglio 2018, Lada ( C‑390/16 , EU:C:2018:532 , punto 36 ), la Corte menziona la creazione all’interno dello spazio europeo di giustizia di una «cultura giudiziaria» in cui le precedenti decisioni di condanna pronunciate in uno Stato membro vengono, in linea di principio, prese in considerazione. ( 7 ) Nella sentenza del 12 gennaio 2023, MV (Cumulo delle pene) (

C‑583/22 PPU

, EU:C:2023:5 , punto 65 ), la Corte ha dichiarato che la decisione quadro 2008/675 rispetta la varietà delle soluzioni e delle procedure nazionali necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo.

Pertanto, «tale decisione quadro contribuisce alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia all’interno dell’Unione nel rispetto dei diversi ordinamenti e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, TFUE». ( 8 ) V., in proposito, Muñoz de [OSCURATO:PERSONA], M., «The taking into account of EU previous convictions in joint/accumulated punishment: the Spanish case», [OSCURATO:PERSONA] criminal law review , 2018, vol. 8 (2), pag. 244 e segg. ( 9 )

V. paragrafi 35 e segg. delle presenti conclusioni. ( 10 )

V. paragrafi 42 e segg. delle presenti conclusioni. ( 11 )

V. paragrafi 55 e segg. delle presenti conclusioni. ( 12 ) La decisione quadro 2008/675 è stata recepita nel diritto bulgaro dall’articolo 8, paragrafo 2, del codice penale.

Orbene, la formulazione di tale disposizione non impone al giudice bulgaro di disporre unilateralmente l’esecuzione di una decisione di condanna emessa in un altro Stato membro.

Un simile obbligo discende piuttosto dall’applicazione e dall’interpretazione di detta disposizione in combinato con l’articolo 68, paragrafo 1, di tale codice.

Ciò premesso, si deve osservare che quest’ultima disposizione non è altro che il riflesso di un principio generale del diritto penale degli Stati membri in materia di decisioni di condanna, ossia la revoca della sospensione dell’esecuzione della decisione di condanna nei casi in cui la persona condannata commetta un nuovo reato nel corso del periodo di sospensione condizionale. ( 13 ) [OSCURATO:PERSONA] del 7 agosto 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑96/16 e C‑94/17 , EU:C:2018:643 , punto 57 ), e del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Estradizione verso l’Ucraina) ( C‑398/19 , EU:C:2020:1032 , punto 62 ). ( 14 ) Il corsivo è mio. ( 15 )

V. paragrafo 31 delle presenti conclusioni. ( 16 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

28. ( 17 ) [OSCURATO:PERSONA], punto 29, e del 15 aprile 2021, AV (Sentenza cumulativa) ( C‑221/19 , EU:C:2021:278 , punto 52 ).

Il corsivo è mio. ( 18 ) Il corsivo è mio. ( 19 ) [OSCURATO:PERSONA], punto 37; del 5 luglio 2018, Lada ( C‑390/16 , EU:C:2018:532 , punto 39 ) e del 15 aprile 2021, AV (Sentenza cumulativa) ( C‑221/19 , EU:C:2021:278 , punto 53 ).

Il corsivo è mio. ( 20 ) Considerando 5 della decisione quadro 2008/675.

Il corsivo è mio. ( 21 ) Il corsivo è mio. ( 22 ) Il corsivo è mio. ( 23 ) Sentenza del 16 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑376/21 , EU:C:2022:472 , punto 51 ). ( 24 )

V. sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo ad un imputato allontanato dal territorio) ( C‑420/20 , EU:C:2022:679 , punti 35 , 52 e 53 ). ( 25 )

V. conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Sofiyska rayonna prokuratura e a. (Processo ad un imputato allontanato dal territorio) ( C‑420/20 , EU:C:2022:157 , paragrafo 68 ). ( 26 ) Il corsivo è mio ( 27 ) Il corsivo è mio. ( 28 )

V. sentenza del 15 aprile 2021, AV (Sentenza cumulativa) ( C‑221/19 , EU:C:2021:278 , punto 55 ). ( 29 ) EU:C:2020:80 , paragrafo 67 . ( 30 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

44. Il corsivo è mio. ( 31 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

47. Il corsivo è mio. ( 32 )

V. paragrafo 53 delle presenti conclusioni. ( 33 )

V. paragrafo 49 delle presenti conclusioni. ( 34 )

V. paragrafo 14 delle presenti conclusioni. ( 35 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

42. ( 36 )

V. paragrafo 51 delle presenti conclusioni.

Il corsivo è mio. ( 37 ) V., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, A.P. (Misure di sospensione condizionale) ( C‑2/19 , EU:C:2020:237 , punti 52 e 53 ). ( 38 ) Rosanò, A., «[OSCURATO:PERSONA] or the long road to the principle of social rehabilitation of offenders»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 3, 2018, n. 1, pag.

434. Secondo tale autore, la riabilitazione sociale dei delinquenti fa parte delle tradizioni costituzionali di alcuni Stati membri ed è menzionata in taluni atti normativi dell’Unione, talvolta anche come un obiettivo da perseguire. ( 39 ) Il corsivo è mio. ( 40 ) Il corsivo è mio. ( 41 ) Conclusioni dell’avvocato generale Bot nelle cause van Vemde ( C‑582/15 , EU:C:2016:766 , paragrafo 48 ) e Ognyanov ( C‑554/14 , EU:C:2016:319 , paragrafi 107 e 108 ).

Il corsivo è mio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CC0219 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 20 aprile 2023 ( 1 ) Causa C‑219/22 Procedimento penale a carico di QS, con l’intervento di Rayonna prokuratura Burgas, TO Nesebar [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Nesebar (Tribunale distrettuale, Nesebar, Bulgaria)] «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Decisione quadro 2008/675/GAI – Considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri – Modifica delle modalità di esecuzione di una precedente condanna – Condanna la cui esecuzione è sospesa condizionalmente – Nuovo reato commesso durante il periodo di sospensione condizionale – Revoca della sospensione condizionale ed esecuzione effettiva della pena detentiva» I. Introduzione 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dal Rayonen sad Nesebar (Tribunale distrettuale, Nesebar, Bulgaria) ai sensi dell’articolo 267 TFUE, ha ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 3 della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale ( 2 ). Tale domanda è stata presentata in relazione a una richiesta sottoposta dal pubblico ministero della Rayonna prokuratura Nesebar (procura distrettuale, Nesebar, Bulgaria) al giudice del rinvio, ai fini dell’esecuzione effettiva, da parte di tale giudice, della condanna precedentemente pronunciata da un giudice rumeno nei confronti di QS, cittadino rumeno. 2. La presente causa solleva importanti questioni giuridiche relative ai limiti che il legislatore dell’Unione pone al principio del reciproco riconoscimento, sul quale si fonda la decisione quadro 2008/675 e che, fra l’altro, consente al giudice di uno Stato membro di tener conto delle decisioni penali definitive rese in altri Stati membri per determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili. Più precisamente, la Corte sarà chiamata a pronunciarsi sul ruolo che occorre attribuire al tradizionale principio di «territorialità» del diritto penale, quale espressione della sovranità dello Stato, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione. Sebbene la decisione quadro 2008/675 preveda disposizioni dirette a risolvere i conflitti tra i due principi summenzionati, resta nondimeno il fatto che la loro applicazione si scontra con ostacoli connessi a dubbi interpretativi. Una presa di posizione della Corte su tali questioni particolarmente delicate risulta indispensabile, in quanto da essa dipende la buona cooperazione fra le autorità penali. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Decisione quadro 2008/675 3. L’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione quadro, intitolato «Oggetto», dispone quanto segue: «La presente decisione quadro è intesa a stabilire le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri». 4. L’articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue: «Ai fini della presente decisione quadro per “condanna” si intende ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato». 5. L’articolo 3 della medesima decisione quadro, intitolato «Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una condanna pronunciata in un altro Stato membro», è così formulato: «1.   Ciascuno Stato membro assicura che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all’assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale. 2.   Il paragrafo 1 si applica nella fase precedente al processo penale, in quella del processo penale stesso e in occasione dell’esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, comprese quelle relative alla detenzione cautelare, alla qualifica del reato, al tipo e al livello della pena comminata nonché alle norme che disciplinano l’esecuzione della decisione. 3.   Il fatto di prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri come previsto nel paragrafo 1 non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle. 4.   A norma del paragrafo 3, il paragrafo 1 non si applica nella misura in cui, se la precedente decisione di condanna è una condanna nazionale nello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, il fatto di prendere in considerazione la precedente decisione di condanna comporterebbe, a norma della legislazione di detto Stato membro, interferenze con la precedente decisione di condanna o con qualsiasi altra decisione relativa alla sua esecuzione, né con la loro revoca o riesame. 5.   Se il reato per il quale è in corso un nuovo procedimento è stato commesso prima che sia stata pronunciata o completamente eseguita la precedente condanna, i paragrafi 1 e 2 non comportano per gli Stati membri richiesti di applicare la legislazione nazionale sulla comminazione delle pene qualora l’applicazione di tali norme a condanne pronunciate all’estero limiti il giudice all’atto di irrogare una pena in un nuovo procedimento. Tuttavia, gli Stati membri garantiscono che in tali casi i propri tribunali possano tener conto in altro modo di condanne precedenti pronunciate in altri Stati membri». 2. Decisione quadro 2008/947/GAI 6. L’articolo 1 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive ( 3 ), intitolato «Obiettivi e ambito di applicazione», prevede quanto segue: «1.   La presente decisione quadro è volta a favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate, a migliorare la protezione delle vittime e del pubblico in generale e a favorire l’applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e di sanzioni socialmente utili, nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato di condanna. (...) (...) 3.   La presente decisione quadro non si applica: a) all’esecuzione delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale, esecuzione che rientra nell’ambito della decisione quadro 2008/909/GAI [ ( 4 ) ] ; (...)». 7. L’articolo 5 della decisione quadro 2008/947, intitolato «Criteri per la trasmissione di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale», così dispone: «1.   L’autorità competente dello Stato di emissione può trasmettere una sentenza e, se del caso, una decisione di sospensione condizionale all’autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata risiede legalmente e abitualmente, nei casi in cui quest’ultima sia ritornata o voglia ritornare in detto Stato. 2.   L’autorità competente dello Stato di emissione può, su richiesta della persona condannata, trasmettere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale all’autorità competente di uno Stato membro diverso da quello in cui la persona condannata risiede legalmente e abitualmente, previo consenso di quest’ultima autorità. (...)». 8. L’articolo 14, paragrafo 1, di tale decisione quadro, intitolato «Competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile», è così formulato: «L’autorità competente dello Stato di esecuzione è competente per tutte le ulteriori decisioni connesse con una sospensione condizionale della pena, una liberazione condizionale, una condanna condizionale e una sanzione sostitutiva, in particolare in caso di inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva o qualora la persona condannata commetta un nuovo reato. Tali ulteriori decisioni comprendono in particolare: (...) b) la revoca della sospensione dell’esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale; (...)». B. Diritto bulgaro 9. L’articolo 8, paragrafo 2, del Nakazatelen kodeks (codice penale) dispone quanto segue: «Una condanna passata in giudicato pronunciata in un altro Stato membro dell’Unione europea, per un atto che costituisce reato conformemente al codice penale bulgaro, è presa in considerazione in qualsiasi procedimento penale a carico della stessa persona nella Repubblica di Bulgaria». 10. L’articolo 68, paragrafo 1, di tale codice è così formulato: «Il condannato che, prima della fine del periodo di messa alla prova fissato dal Tribunale, commetta un altro reato doloso perseguito su iniziativa del pubblico ministero per il quale gli è inflitta una pena detentiva, anche dopo il periodo di messa alla prova, deve scontare altresì la pena condizionalmente sospesa». 11. Ai sensi dell’articolo 343 b, paragrafo 1, di detto codice: «La guida di un’automobile con un tasso alcolemico superiore all’1,2 per mille, debitamente accertata, è sanzionata con una pena detentiva da uno a tre anni e con un’ammenda da duecento a mille [leva (BGN)]». III. Fatti, procedimento principale e questione pregiudiziale 12. QS è un cittadino rumeno residente in [OSCURATO:PERSONA]. 13. Con sentenza di primo grado del 3 aprile 2019, confermata con sentenza passata in giudicato della Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) del 24 giugno 2019, QS è stato condannato a una pena detentiva di un anno e sei mesi, accompagnata da una sospensione condizionale di due anni, ossia fino al 24 giugno 2021 (in prosieguo: la «prima condanna»), per il reato di guida in stato di ebbrezza (in prosieguo: il «primo reato»). 14. Il 1 o settembre 2020, nel corso del periodo di messa alla prova, QS ha commesso, in territorio bulgaro, il reato di guida di un veicolo a motore sotto l’influsso di alcool, di cui all’articolo 343 b, paragrafo 1, del codice penale bulgaro (in prosieguo: il «secondo reato»). 15. Con ordinanza del Rayonen sad Nesebar (Tribunale distrettuale, Nesebar) passata in giudicato il 9 marzo 2022, QS è stato condannato ad una pena detentiva di tre mesi, a un’ammenda dell’importo di BGN 150 (circa EUR 77), nonché alla sospensione della patente di guida per un periodo di 12 mesi (in prosieguo: la «seconda condanna»). 16. Il 23 marzo 2022 il pubblico ministero presso la Rayonna prokuratura Burgas (procura distrettuale, Burgas, Bulgaria) ha depositato dinanzi a detto giudice, che è il giudice del rinvio, una proposta, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del codice penale bulgaro, diretta all’esecuzione della prima condanna, per il motivo che il secondo reato era stato commesso durante il periodo di messa alla prova previsto da tale condanna. 17. In tale contesto, il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo all’interpretazione dell’articolo 3 della decisione quadro 2008/675. 18. In proposito, detto giudice indica che l’articolo 8, paragrafo 2, del codice penale bulgaro avrebbe recepito i principi sanciti da tale decisione quadro, in particolare dal suo articolo 3, paragrafo 1, prevedendo che una decisione di condanna passata in giudicato pronunciata in un altro Stato membro per un atto che costituisce reato conformemente a tale codice è presa in considerazione in ogni procedimento penale condotto a carico della stessa persona in Bulgaria. 19. Orbene, sarebbe questo il caso della prima condanna, in quanto QS sarebbe stato condannato in via definitiva ad una pena detentiva di un anno e sei mesi in [OSCURATO:PERSONA] e, sulla base delle informazioni raccolte mediante gli strumenti dell’assistenza giudiziaria, sarebbe accertato che l’atto costitutivo del primo reato equivale a quello costitutivo del secondo reato. 20. Il giudice del rinvio rileva inoltre che, nel caso di specie, ricorrerebbero tutte le condizioni previste all’articolo 68, paragrafo 1, del codice penale bulgaro per l’esecuzione forzata di tale condanna. Infatti, prima della fine del periodo di messa alla prova previsto in detta condanna, QS avrebbe commesso un altro reato doloso, perseguito su iniziativa del pubblico ministero e per il quale gli sarebbe stata inflitta una pena detentiva. 21. Tale giudice ritiene quindi di essere tenuto a prendere in considerazione la prima condanna e ad eseguirla, in forza del combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 68, paragrafo 1, del codice penale bulgaro. Si porrebbe tuttavia la questione se l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 osti ad una simile presa in considerazione. 22. In proposito, detto giudice rileva che la disposizione in parola, come interpretata dalla Corte, imporrebbe di non riesaminare una decisione relativa all’esecuzione di una precedente condanna. Esso ritiene, tuttavia, che la presente causa si distingua da quella che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 5 ), nella quale la Corte avrebbe interpretato detta disposizione nel senso che vieta, in sede di imposizione di una pena cumulativa, di modificare le modalità di esecuzione di tale pena stabilite in un altro Stato membro. 23. Nella presente causa, infatti, le modalità di esecuzione della prima condanna non sarebbero riesaminate o modificate discrezionalmente dal giudice del rinvio, ma deriverebbero da una norma imperativa, quale l’articolo 68, paragrafo 1, del codice penale bulgaro, che obbligherebbe il giudice del rinvio a procedere all’esecuzione della pena condizionalmente sospesa qualora, come nel caso di specie, ricorrano tutte le condizioni previste a tal fine. 24. Ciò premesso, il Rayonen sad Nesebar (Tribunale distrettuale, Nesebar) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro [2008/675] debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale quale quella prevista dall’articolo 68, paragrafo 1, del [codice penale bulgaro], in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, del [codice penale bulgaro], che prevede che il giudice nazionale investito di una domanda di esecuzione della pena inflitta da un giudice di un altro Stato membro con una precedente decisione di condanna può, a tal fine, modificare le modalità di esecuzione dell’ultima pena nel disporne l’effettiva esecuzione». IV. Procedimento dinanzi alla Corte 25. La decisione di rinvio datata 25 marzo 2022 è pervenuta alla cancelleria della Corte il 28 marzo 2022. 26. QS e la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte entro il termine impartito ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 27. Durante la riunione generale del 24 gennaio 2023, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione. V. Analisi giuridica A. Osservazioni preliminari 1. Sulla necessità di tenere conto dei precedenti giudiziari dell’autore di reato nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea 28. In uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondato sulla fiducia reciproca, l’Unione ha adottato misure per garantire la tutela dei cittadini dalla criminalità, vigilando al contempo affinché i loro diritti fondamentali siano rispettati quando essi risultano coinvolti in un procedimento penale, sia come vittime sia come imputati. La creazione di un simile spazio di giustizia integrato richiede che le condanne pronunciate nei confronti di persone in uno Stato membro siano prese in considerazione in un altro Stato membro allo scopo di prevenire futuri reati. Analogamente, qualora siano commessi nuovi reati dallo stesso autore, tale fattore comportamentale dovrebbe essere preso in considerazione nell’ambito di un nuovo procedimento penale, a condizione che sia garantita l’equità del procedimento ( 6 ). 29. Nell’interesse di una giustizia penale efficace all’interno dell’Unione, è infatti necessario che tutti gli Stati membri dispongano di norme al fine di tener conto, in tutte le fasi del procedimento penale, del fatto che l’individuo abbia commesso un reato per la prima volta o che sia già stato condannato in un altro Stato membro. Poter valutare i precedenti giudiziari dell’autore di reato è essenziale per il corretto svolgimento di un nuovo procedimento penale, in particolare per adottare decisioni avvedute in materia di custodia cautelare o di libertà su cauzione e per avere tutte le informazioni disponibili al momento della condanna. In tale contesto è stata adottata la decisione quadro 2008/675. Tale strumento impone alle autorità giudiziarie di uno Stato membro di tener conto delle decisioni penali definitive emesse dagli organi giurisdizionali di altri Stati membri, purché siano soddisfatte talune condizioni ( 7 ). 2. Sulle eccezioni al principio del reciproco riconoscimento previste nella decisione quadro 2008/675 30. La decisione quadro 2008/675 prevede alcune eccezioni a tale obbligo, che, in sostanza, mirano a salvaguardare la sovranità degli Stati membri in materia di giustizia penale, vietando che altri Stati membri adottino talune decisioni al loro posto ( 8 ). Tali eccezioni hanno quindi l’effetto di coordinare la competenza dei vari organi giurisdizionali, garantendo una certa coerenza nell’amministrazione della giustizia penale all’interno dell’Unione. 31. Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga sulla portata di una di dette eccezioni , ossia quella contemplata all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675, secondo la quale «[i]l fatto di prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri (...) non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle». Secondo tale giudice, l’obbligo impostogli dalla normativa bulgara, nel contesto di un nuovo procedimento penale nei confronti di una persona oggetto di una precedente condanna in un altro Stato membro, di revocare la sospensione dell’esecuzione di una pena pronunciata con una precedente decisione di condanna in un altro Stato membro e di disporre l’effettiva esecuzione di tale pena nel suo territorio potrebbe risultare in contrasto con quanto previsto dalla citata disposizione. La risposta della Corte dovrebbe tener conto dei problemi con cui deve confrontarsi il giudice del rinvio ed essere sufficientemente precisa per poter dirimere la controversia. 32. Prima di esaminare tale questione, è tuttavia necessario affrontare quella se la fattispecie considerata dalla normativa bulgara, come descritta al paragrafo precedente, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675, vale a dire della disposizione che impone agli Stati membri l’obbligo di applicare il principio del reciproco riconoscimento. In forza di tale disposizione, a priori, il giudice del rinvio sarebbe obbligato a tener conto della prima condanna di QS in [OSCURATO:PERSONA]. Una simile conseguenza giuridica sarebbe esclusa soltanto se l’eccezione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 trovasse applicazione. 33. L’analisi della questione pregiudiziale seguirà, in sostanza, lo schema descritto ai paragrafi precedenti. Di conseguenza, inizialmente, verificherò se la decisione quadro 2008/675 sia applicabile nel caso di specie ( 9 ). Successivamente, spiegherò quale sia la portata dell’obbligo di considerazione delle precedenti condanne sancito da tale decisione quadro ( 10 ). Infine, in terzo luogo, applicherò alla presente causa i principi sui quali tale obbligo si fonda ( 11 ). Come spiegherò dettagliatamente, l’analisi dimostrerà che la normativa bulgara in questione , come interpretata dal giudice del rinvio, non è conforme al principio di non ingerenza di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di detta decisione quadro. 34. Si deve precisare che, quando è fatto riferimento alla «normativa bulgara» in questione, ciò implica l’interpretazione risultante dalla lettura in combinato disposto di due norme nazionali – ossia dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 68, paragrafo 1, del codice penale bulgaro – che, secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, impongono a quest’ultimo l’obbligo menzionato al paragrafo 31 delle presenti conclusioni. Sebbene, come affermato dalla Commissione nelle sue osservazioni, una simile interpretazione non emerga agevolmente dalla lettura delle disposizioni in parola ( 12 ), resta nondimeno il fatto che, per quanto riguarda l’interpretazione delle disposizioni dell’ordinamento giuridico nazionale, la Corte è, in linea di principio, tenuta a fondarsi sulle qualificazioni risultanti dalla decisione di rinvio ( 13 ). La questione pregiudiziale dovrà dunque essere esaminata sulla base dell’interpretazione del diritto bulgaro sostenuta dal giudice del rinvio. B. Sull’applicabilità della decisione quadro 2008/675 35. Si deve subito rilevare che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675, quest’ultima è intesa a « stabilire le condizioni secondo le quali , nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri» ( 14 ). Come risulta dal considerando 2 di tale decisione quadro, essa è volta a permettere di valutare i precedenti penali del delinquente. 36. Ne consegue che la decisione quadro 2008/675 si applica alle situazioni in cui una persona precedentemente condannata in un altro Stato membro è oggetto di un «nuovo procedimento penale», secondo la formulazione del titolo di tale decisione quadro e del suo articolo 3. Come risulta dall’articolo 3, paragrafo 2, e dal considerando 7 di detta decisione quadro, la nozione di «nuovo procedimento penale» dev’essere intesa in senso estensivo, come comprensiva della fase precedente al processo penale, di quella del processo penale stesso e della fase di esecuzione della condanna . 37. Nel caso di specie, ritengo che, poiché il procedimento promosso in Bulgaria a carico di QS mira a perseguire penalmente il reato di guida in stato di ebbrezza commesso il 1 o settembre 2020 in tale paese, esso dev’essere considerato un «nuovo procedimento penale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675 . Di conseguenza, le autorità giudiziarie bulgare, in linea di principio, sono tenute a prendere in considerazione la precedente condanna pronunciata in [OSCURATO:PERSONA], conformemente al principio di equivalenza enunciato all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675. 38. La considerazione della precedente condanna, anch’essa pronunciata per guida in stato di ebbrezza, può avere un’incidenza tanto nell’ambito del procedimento penale stesso, in particolare per determinare il tipo e l’entità della pena inflitta per il nuovo reato, quanto nella fase di esecuzione della condanna, per determinare le modalità della sua esecuzione . Infatti, come ho spiegato nelle presenti conclusioni ( 15 ), il giudice del rinvio si interroga appunto sulla possibilità di disporre l’esecuzione effettiva, in Bulgaria, della decisione di condanna emessa in [OSCURATO:PERSONA]. La questione sollevata dev’essere intesa in tal senso. 39. In tale contesto, occorre richiamare la giurisprudenza della Corte secondo la quale la decisione quadro 2008/675 non si applica «soltanto ai procedimenti collegati alla determinazione e all’accertamento dell’eventuale colpevolezza della persona nei cui confronti è esercitata l’azione penale» ( 16 ), ma altresì a «un procedimento nazionale volto a imporre, ai fini dell’esecuzione, una pena detentiva cumulativa che tiene conto della pena inflitta a una persona dal giudice nazionale e altresì di quella imposta nell’ambito di una condanna anteriore pronunciata da un giudice di un altro Stato membro nei confronti della medesima persona per fatti diversi» ( 17 ). In simili circostanze, si tratta di un procedimento nazionale relativo all’esecuzione della pena , nell’ambito del quale dev’essere presa in considerazione la pena inflitta con una decisione di condanna precedentemente emessa in un altro Stato membro. 40. Nella situazione descritta nella decisione di rinvio, il procedimento nazionale (in Bulgaria) riguarda l’esecuzione di una condanna condizionalmente sospesa, pronunciata in un altro Stato membro (in [OSCURATO:PERSONA]). Il procedimento nazionale, tuttavia, è stato promosso soltanto a causa dell’esistenza di una condanna passata in giudicato per un nuovo reato commesso in Bulgaria durante un periodo di sospensione condizionale. Conformemente alla normativa bulgara in questione, alla quale si fa riferimento nella decisione di rinvio, il giudice bulgaro chiamato ad approvare l’accordo tra l’imputato ed il pubblico ministero riguardo al reato commesso deve altresì pronunciarsi sull’esecuzione della pena condizionalmente sospesa inflitta in precedenza . 41. In tali circostanze, mi sembra che il procedimento promosso in uno Stato membro ai fini della revoca della sospensione dell’esecuzione di una pena inflitta con una precedente decisione di condanna pronunciata in un altro Stato membro, per il fatto che la persona interessata è stata condannata per un nuovo reato commesso nel corso del periodo di sospensione condizionale previsto da tale precedente condanna, rientri nella nozione di «nuovo procedimento penale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675. Di conseguenza, tale decisione quadro, in linea di principio, è applicabile nel caso di specie. C. Sulla portata dell’obbligo di considerazione delle precedenti condanne sancito dalla decisione quadro 2008/675 42. Occorre poi esaminare la portata dell’obbligo di considerazione delle precedenti condanne sancito dalla decisione quadro 2008/675 e affrontare la questione se esistano eccezioni applicabili in circostanze come quelle del caso di specie. 43. In proposito, occorre menzionare, in primo luogo, il considerando 2 della decisione quadro 2008/675, da cui risulta che quest’ultima è volta all’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali e prevede che «il giudice di uno Stato membro deve essere in grado di tener conto delle decisioni penali definitive rese negli altri Stati membri per valutare i precedenti penali del delinquente, prendere in considerazione la recidiva e determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili». Conformemente al suo considerando 3, tale decisione quadro «è intesa a stabilire un obbligo minimo per gli Stati membri di prendere in considerazione le decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri» ( 18 ) sulla base del principio del reciproco riconoscimento. Si deve rilevare che la Corte ha inteso tale obbligo nel senso che le condanne precedentemente emesse «devono (…) essere prese in considerazione quali sono state pronunciate » ( 19 ). 44. In secondo luogo, è necessario menzionare il principio di equivalenza , sancito all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675, al quale fanno riferimento i considerando 5 e 6 di quest’ultima. In forza di tale principio «a una decisione di condanna pronunciata in uno Stato membro dovrebbero attribuirsi negli altri Stati membri effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali conformemente al diritto nazionale» ( 20 ). Il citato considerando 5 precisa che tale decisione quadro «non mira ad armonizzare le conseguenze attribuite dalle diverse legislazioni nazionali all’esistenza di condanne precedenti», ma che essa esige soltanto che le decisioni di condanna precedenti pronunciate in altri Stati membri siano prese in considerazione come se fossero state pronunciate dalle autorità giudiziarie dello Stato membro incaricate di un nuovo procedimento penale. 45. In terzo luogo, si deve richiamare l’attenzione sul principio di non ingerenza sancito all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675, che mi sembra particolarmente rilevante ai fini della presente causa. In forza di tale principio, «[i]l fatto di prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri (...) non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento , né di revocarle o di riesaminarle» ( 21 ). Detto principio è precisato all’articolo 3, paragrafo 4, di tale decisione quadro, da cui risulta che il principio del reciproco riconoscimento « non si applica nella misura in cui , se la precedente decisione di condanna è una condanna nazionale nello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, il fatto di prendere in considerazione la precedente decisione di condanna comporterebbe , a norma della legislazione di detto Stato membro, interferenze con la precedente decisione di condanna o con qualsiasi altra decisione relativa alla sua esecuzione , né con la loro revoca o riesame» ( 22 ). 46. Tali paragrafi 3 e 4 sono complementari e, pertanto, devono essere letti congiuntamente al fine di valutare la portata del principio di non ingerenza. Ne deriva la necessità di includere l’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/675 nell’esame della questione pregiudiziale. Il fatto che il giudice del rinvio non l’abbia espressamente menzionato non vi osta, in quanto compete alla Corte fornire a quest’ultimo tutti gli elementi di interpretazione che possano essere utili alla decisione del giudizio di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto riferimento o meno nella formulazione delle sue questioni. La Corte ha più volte ricordato che una questione pregiudiziale dev’essere esaminata alla luce di tutte le disposizioni dei trattati e di diritto derivato che possono essere pertinenti al problema ( 23 ). 47. Analogamente, l’importanza del preambolo ai fini dell’interpretazione delle pertinenti disposizioni della decisione quadro 2008/675 non può essere sottovalutata. Infatti, sebbene i considerando degli atti dell’Unione non possiedano valore giuridico autonomo, essendo piuttosto di natura descrittiva e non prescrittiva, resta nondimeno il fatto che la giurisprudenza della Corte accorda loro un’importanza non trascurabile a fini esegetici ( 24 ). I considerando costituiscono effettivamente preziosi elementi interpretativi di tali atti, in quanto permettono di meglio comprendere la volontà del legislatore dell’Unione ( 25 ). Il considerando 14 della decisione quadro 2008/675 dev’essere menzionato in tale ottica, tenuto conto del fatto che sviluppa la nozione di « interferenza con una decisione di condanna o la sua esecuzione » ( 26 ), utilizzata all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, di tale decisione quadro. 48. Al fine di valutare la portata del principio del reciproco riconoscimento in questo specifico settore del diritto dell’Unione, mi sembra altresì rilevante il considerando 6 della decisione quadro 2008/675, da cui risulta che quest’ultima « non mira a far eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri» ( 27 ). Tale chiarimento è logico dal punto di vista del principio di non ingerenza sotteso a detta decisione quadro, in quanto altrimenti ciascuno Stato membro sarebbe libero di intervenire a proprio piacimento nelle decisioni di esecuzione dei giudici di un altro Stato membro, il che pregiudicherebbe anche la coerenza delle decisioni giudiziarie in uno spazio di giustizia integrato. 49. Le summenzionate disposizioni, lette alla luce dei considerando che le precisano, dimostrano che il principio di non ingerenza pone taluni limiti al principio del reciproco riconoscimento , limiti che sono determinati dalla citata nozione di «interferenza». Il considerando 14 della decisione quadro 2008/675 fornisce alcuni chiarimenti al riguardo, in quanto è ivi precisato che l’irrogazione di una pena cumulativa per più reati costituisce un’«interferenza» e, pertanto, un’«ingerenza» vietata da tale decisione quadro, qualora la prima condanna non sia stata ancora eseguita o non sia stata «trasferita» in un altro Stato membro ai fini della sua esecuzione ( 28 ). 50. Per quanto concerne specificamente la possibilità, contemplata nel citato considerando 14, di «trasferire» una condanna ai fini della sua esecuzione in un altro Stato membro, occorre sottolineare che si tratta in ogni caso di un’ eccezione al generale principio predefinito della territorialità del diritto penale. Tale valutazione corrisponde all’analisi dell’avvocato generale Bobek nelle sue conclusioni nella causa C‑2/19, A.P. (Misure di sospensione condizionale) ( 29 ). Il principio di non ingerenza, sancito all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della decisione quadro 2008/675, garantisce il rispetto del diritto dello Stato membro di condanna di eseguire le decisioni di condanna emesse dai suoi giudici, nel suo territorio e secondo le modalità previste dal suo diritto nazionale. 51. In concreto, è possibile derogare al principio generale qualora lo Stato membro che ha pronunciato la precedente condanna abbia trasmesso la sentenza che infligge una pena condizionalmente sospesa (e, eventualmente, la decisione di sospensione condizionale) all’autorità competente dello Stato membro nel quale si svolge il nuovo procedimento penale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale in quest’ultimo Stato membro, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2008/947. Quest’ultimo Stato membro, qualora riconosca la decisione di condanna pronunciata nel primo Stato membro, può assumersi la responsabilità di qualsiasi decisione successiva a norma dell’articolo 14 di tale decisione quadro e, in particolare, può revocare la sospensione dell’esecuzione della sentenza nel caso in cui la persona condannata commetta un nuovo reato. Conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/947, l’obiettivo di tale meccanismo è «favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate, (...) migliorare la protezione delle vittime e del pubblico in generale e (...) favorire l’applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e di sanzioni socialmente utili, nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato di condanna». 52. Nonostante tale possibilità prevista dal legislatore dell’Unione, non bisogna dimenticare che la facoltà di avvalersene si basa in definitiva su una decisione volontaria e sovrana dello Stato membro che ha pronunciato la condanna in questione . È pertanto evidente che la possibilità di prevedere un trasferimento dell’esecuzione di una condanna in un altro Stato membro non fa che confermare la norma in forza della quale ciascuno Stato membro è competente per l’esecuzione delle decisioni di condanna emesse dai suoi giudici nel suo territorio, conformemente alle modalità previste dal suo diritto nazionale. 53. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha riconosciuto la ripartizione di competenze fra gli Stati membri nell’amministrazione della giustizia penale prevista dalla decisione quadro 2008/675 e ha stabilito che l’articolo 3, paragrafo 3, di quest’ultima «esclude (...) qualsiasi riesame delle suddette [precedenti] condanne, di cui occorre quin[d]i tenere conto quali sono state pronunciate» ( 30 ). La Corte ha poi dichiarato che tale decisione quadro osta a che uno Stato membro, allorché prende in considerazione precedenti condanne, «modifichi (...) le modalità di esecuzione » della pena pronunciata in un altro Stato membro ( 31 ). 54. Ai paragrafi precedenti delle presenti conclusioni, ho individuato le eccezioni all’obbligo di considerazione delle precedenti condanne, che, a mio avviso, possono venire in rilievo nella presente causa. Si deve osservare che le eccezioni in questione non hanno l’effetto di sottrarre le ipotesi considerate all’ambito di applicazione di detta decisione quadro , ma che prevedono piuttosto deroghe al principio del reciproco riconoscimento qualora siano soddisfatte talune condizioni. D. Applicazione al caso di specie dei principi sui quali si fonda la decisione quadro 2008/675 55. Alla luce delle precedenti considerazioni, giungo alla conclusione che la revoca della sospensione dell’esecuzione di una pena inflitta nel contesto della prima condanna al fine di disporre l’esecuzione effettiva di tale pena nel territorio bulgaro costituisce una modifica delle modalità di esecuzione e, di conseguenza, un’«ingerenza» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675. Infatti, essa ha l’effetto di interferire con la decisione relativa all’esecuzione di una precedente condanna . Si deve osservare che una simile revoca rientra, inoltre, nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 4, di tale decisione quadro, dato che, se la prima condanna fosse stata pronunciata in Bulgaria e non in [OSCURATO:PERSONA], la sua considerazione in forza della normativa bulgara applicabile avrebbe avuto l’effetto di imporre una modifica delle sue modalità di esecuzione, in quanto il giudice nazione avrebbe disposto l’esecuzione effettiva della pena inizialmente sospesa condizionalmente. 56. Come ho ricordato nelle presenti conclusioni ( 32 ), nella sua giurisprudenza la Corte ha considerato che la modifica delle modalità di esecuzione della decisione di condanna, in particolare mediante la revoca della sospensione della pena inflitta dalla precedente decisione di condanna in un altro Stato membro e mediante la conversione della pena condizionalmente sospesa in una pena detentiva da scontare effettivamente, costituisce un’«ingerenza» nell’esecuzione della precedente condanna. I principi che discendono da tale giurisprudenza mi sembrano pienamente applicabili alla presente causa. 57. La circostanza, illustrata dal giudice a quo nella sua decisione di rinvio, che la revoca della sospensione dell’esecuzione della pena debba essere ordinata sulla base di una disposizione imperativa che non attribuisce alcun potere discrezionale al giudice nazionale, e non sulla base di un riesame della precedente condanna propriamente detto, mi sembra inconferente al riguardo. Si deve ricordare che, in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675, i destinatari degli obblighi imposti da tale decisione quadro sono gli Stati membri . Ne deriva, per i vari poteri statali, il dovere di garantire il rispetto di tali obblighi, conformemente alle loro rispettive competenze, come previste nel loro ordinamento costituzionale interno. Tale responsabilità grava tanto sul potere giudiziario quanto sul potere legislativo. Per tale ragione, ritengo che abbia scarso rilievo che il giudice nazionale disponga di un potere discrezionale in forza della legge o che il legislatore nazionale l’obblighi ad agire in una determinata maniera. Pertanto, sussiste un’«ingerenza» nell’esecuzione della prima condanna. 58. In questa fase dell’analisi è importante rilevare che il considerando 14 della decisione quadro 2008/675 non osta a tale constatazione in quanto, come spiegherò nel prosieguo, non si è verificata nessuna delle due ipotesi ivi menzionate che escludono un’«interferenza» e, pertanto, un’«ingerenza» vietata ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, di tale decisione quadro ( 33 ). 59. In primo luogo, si deve osservare che la decisione di rinvio non contiene alcun elemento che consenta di dedurre che la prima condanna sia già stata integralmente eseguita. Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, QS ha commesso il reato oggetto della seconda condanna «durante il periodo di messa alla prova» previsto nella prima condanna ( 34 ). Occorre rilevare che le circostanze della presente causa differiscono da quelle alla base della sentenza [OSCURATO:PERSONA], nella quale la Corte ha constatato che «il periodo di messa alla prova [di cui alla prima condanna] era trascorso e [aveva], di conseguenza, definitivamente posto termine alla parte della pena inflitta al[la persona interessata] corredata dalla sospensione condizionale della pena», cosicché, secondo la Corte, «[doveva] ritenersi che la totalità di tale pena [fosse] stata integralmente eseguita» ( 35 ). Per tali ragioni, ritengo che, ai fini della presente causa, occorra muovere dalla premessa che la prima condanna non sia stata ancora integralmente eseguita . 60. In secondo luogo, va osservato che nella decisione di rinvio nulla indica che le autorità giudiziarie rumene abbiano autorizzato l’esecuzione della prima condanna in Bulgaria. Al contrario, il fatto che il giudice del rinvio si interroghi appunto sulla portata e sull’applicabilità nel caso di specie dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675, in particolare tenuto conto dell’obbligo asseritamente chiaro, che non gli lascia alcun margine di discrezionalità, impostogli dalla normativa bulgara, ossia quello di revocare la sospensione dell’esecuzione di una pena condizionalmente sospesa pronunciata in una precedente decisione di condanna in un altro Stato membro e di disporre l’effettiva esecuzione di tale pena nel suo territorio, permette piuttosto di supporre che le autorità giudiziarie bulgare abbiano agito di loro iniziativa, senza che sia stato pattuito fra tali Stati membri alcun trasferimento dell’esecuzione della prima condanna . E. Considerazioni relative all’eventuale trasferimento dell’esecuzione della condanna penale 61. Del resto, dubito che un simile accordo possa aver luogo nelle circostanze di cui al procedimento principale, in quanto un trasferimento dell’esecuzione in Bulgaria contrasterebbe con l’obiettivo perseguito dalla decisione quadro 2008/947, consistente, tra l’altro, nel favorire «la riabilitazione sociale delle persone condannate», nonché «l’applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e di sanzioni socialmente utili nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato di condanna» ( 36 ). Le autorità dello Stato membro in cui risiede la persona condannata sono più idonee, in via generale, a sorvegliare il rispetto dell’obbligo legale di astenersi dal commettere un nuovo reato durante un periodo di sospensione condizionale e a trarre le conseguenze derivanti da una sua eventuale violazione ( 37 ). È la ragione per la quale l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, di tale decisione quadro prevede che la trasmissione di una sentenza abbia luogo su iniziativa delle autorità competenti dello Stato di emissione, qualora la persona condannata sia ritornata o voglia ritornare nello Stato membro in cui risiede legalmente e abitualmente , oppure su richiesta della persona condannata. 62. In tale contesto, mi preme ricordare che il reinserimento sociale e la reintegrazione della persona condannata nella società costituiscono un obiettivo perseguito anche da altri atti normativi dell’Unione ( 38 ), come nel caso della decisione quadro 2008/909. Come risulta dal suo considerando 9, l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione «dovrebbe aumentare la possibilità di reinserimento sociale dell[a] persona condannata» ( 39 ). Da tale considerando risulta inoltre che, nell’accertarsi che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo summenzionato, l’autorità competente dello Stato di emissione, vale a dire lo Stato membro nel quale è emessa la sentenza in materia penale, «dovrebbe tenere conto di elementi quali, per esempio, l’attaccamento della persona allo Stato di esecuzione e il fatto che questa consideri tale Stato il luogo in cui mantiene legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici e di altro tipo» ( 40 ). Va poi ricordato che, nelle sue conclusioni nella causa C‑582/15, van Vemde, l’avvocato generale Bot ha interpretato detto considerando 9 nel senso che «tutte le misure relative all’esecuzione e all’adattamento delle pene [devono essere] individualizzate dalle autorità giudiziarie in modo tale da favorire , nel rispetto degli interessi della società e dei diritti delle vittime, oltre alla prevenzione della recidiva, l’inserimento o il reinserimento sociale della persona condannata » ( 41 ). 63. Orbene, nel caso di specie, la persona condannata è un cittadino rumeno residente in [OSCURATO:PERSONA], cosicché le autorità rumene competenti a prima vista non avevano alcuna ragione per trasmettere la prima condanna alle autorità bulgare ai fini del controllo delle misure di sospensione condizionale e, probabilmente, tale persona non aveva neppure interesse a chiedere un simile trasferimento. La successiva trasmissione di tale condanna alle autorità bulgare ai fini della sua esecuzione effettiva, a seguito della commissione di un nuovo reato in Bulgaria durante il periodo di messa alla prova, così come la revoca della sospensione dell’esecuzione che ne deriverebbe conformemente alla normativa bulgara, non può inoltre contribuire alla riabilitazione sociale di detta persona condannata. Tali considerazioni rafforzano la mia convinzione secondo cui l’obiettivo della decisione quadro 2008/947 sarebbe ostacolato se QS dovesse scontare la propria pena all’estero. 64. Ciò detto, si deve rilevare che, se è vero che esistono alcuni ostacoli all’esecuzione della prima condanna pronunciata in [OSCURATO:PERSONA], le competenti autorità bulgare possono trasmettere la seconda condanna alle autorità rumene competenti, a norma della decisione quadro 2008/909, ai fini dell’esecuzione di tale seconda condanna in [OSCURATO:PERSONA], fatti salvi il consenso di QS ed il rispetto delle condizioni previste da quest’ultima decisione quadro. Spetterebbe, se del caso, ai giudici rumeni valutare gli effetti della seconda condanna sulle modalità di esecuzione della prima. Nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, ritengo opportuno che la Corte richiami l’attenzione del giudice del rinvio su una simile possibilità offerta dalla decisione quadro 2008/909. 65. Alla luce delle precedenti considerazioni, si deve concludere che l’articolo 3, paragrafi 3 e 4 della decisione quadro 2008/675 osta all’applicazione di disposizioni nazionali che avrebbero l’effetto di imporre ad un giudice nazionale di uno Stato membro, nell’ambito di un nuovo procedimento penale promosso contro una persona precedentemente condannata in un altro Stato membro, di revocare la sospensione dell’esecuzione di una pena inflitta nel contesto di una precedente condanna pronunciata nell’altro Stato membro e di ordinare l’esecuzione effettiva di tale pena nel territorio del suo Stato membro. VI. Conclusione 66. Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Rayonen sad Nesebar (Tribunale distrettuale, Nesebar, Bulgaria) nel modo seguente: L’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, dev’essere interpretato nel senso che: osta all’applicazione di disposizioni nazionali che avrebbero l’effetto di imporre ad un giudice nazionale di uno Stato membro, nell’ambito di un nuovo procedimento penale promosso contro una persona precedentemente condannata in un altro Stato membro, di revocare la sospensione dell’esecuzione di una pena inflitta nel contesto di una precedente condanna pronunciata nell’altro Stato membro e di ordinare l’esecuzione effettiva di tale pena nel territorio del suo Stato membro. ( 1 ) Lingua originale: il francese ( 2 ) GU 2008, L 220, pag. 32 . ( 3 ) GU 2008, L 337, pag. 102 . ( 4 ) Decisione quadro del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( GU 2008, L 327, pag. 27 ). ( 5 ) Sentenza del 21 settembre 2017 ( C‑171/16 , EU:C:2017:710 ; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). ( 6 ) Nella sentenza del 5 luglio 2018, Lada ( C‑390/16 , EU:C:2018:532 , punto 36 ), la Corte menziona la creazione all’interno dello spazio europeo di giustizia di una «cultura giudiziaria» in cui le precedenti decisioni di condanna pronunciate in uno Stato membro vengono, in linea di principio, prese in considerazione. ( 7 ) Nella sentenza del 12 gennaio 2023, MV (Cumulo delle pene) ( C‑583/22 PPU , EU:C:2023:5 , punto 65 ), la Corte ha dichiarato che la decisione quadro 2008/675 rispetta la varietà delle soluzioni e delle procedure nazionali necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo. Pertanto, «tale decisione quadro contribuisce alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia all’interno dell’Unione nel rispetto dei diversi ordinamenti e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, TFUE». ( 8 ) V., in proposito, Muñoz de [OSCURATO:PERSONA], M., «The taking into account of EU previous convictions in joint/accumulated punishment: the Spanish case», [OSCURATO:PERSONA] criminal law review , 2018, vol. 8 (2), pag. 244 e segg. ( 9 ) V. paragrafi 35 e segg. delle presenti conclusioni. ( 10 ) V. paragrafi 42 e segg. delle presenti conclusioni. ( 11 ) V. paragrafi 55 e segg. delle presenti conclusioni. ( 12 ) La decisione quadro 2008/675 è stata recepita nel diritto bulgaro dall’articolo 8, paragrafo 2, del codice penale. Orbene, la formulazione di tale disposizione non impone al giudice bulgaro di disporre unilateralmente l’esecuzione di una decisione di condanna emessa in un altro Stato membro. Un simile obbligo discende piuttosto dall’applicazione e dall’interpretazione di detta disposizione in combinato con l’articolo 68, paragrafo 1, di tale codice. Ciò premesso, si deve osservare che quest’ultima disposizione non è altro che il riflesso di un principio generale del diritto penale degli Stati membri in materia di decisioni di condanna, ossia la revoca della sospensione dell’esecuzione della decisione di condanna nei casi in cui la persona condannata commetta un nuovo reato nel corso del periodo di sospensione condizionale. ( 13 ) [OSCURATO:PERSONA] del 7 agosto 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑96/16 e C‑94/17 , EU:C:2018:643 , punto 57 ), e del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Estradizione verso l’Ucraina) ( C‑398/19 , EU:C:2020:1032 , punto 62 ). ( 14 ) Il corsivo è mio. ( 15 ) V. paragrafo 31 delle presenti conclusioni. ( 16 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 28. ( 17 ) [OSCURATO:PERSONA], punto 29, e del 15 aprile 2021, AV (Sentenza cumulativa) ( C‑221/19 , EU:C:2021:278 , punto 52 ). Il corsivo è mio. ( 18 ) Il corsivo è mio. ( 19 ) [OSCURATO:PERSONA], punto 37; del 5 luglio 2018, Lada ( C‑390/16 , EU:C:2018:532 , punto 39 ) e del 15 aprile 2021, AV (Sentenza cumulativa) ( C‑221/19 , EU:C:2021:278 , punto 53 ). Il corsivo è mio. ( 20 ) Considerando 5 della decisione quadro 2008/675. Il corsivo è mio. ( 21 ) Il corsivo è mio. ( 22 ) Il corsivo è mio. ( 23 ) Sentenza del 16 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑376/21 , EU:C:2022:472 , punto 51 ). ( 24 ) V. sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo ad un imputato allontanato dal territorio) ( C‑420/20 , EU:C:2022:679 , punti 35 , 52 e 53 ). ( 25 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Sofiyska rayonna prokuratura e a. (Processo ad un imputato allontanato dal territorio) ( C‑420/20 , EU:C:2022:157 , paragrafo 68 ). ( 26 ) Il corsivo è mio ( 27 ) Il corsivo è mio. ( 28 ) V. sentenza del 15 aprile 2021, AV (Sentenza cumulativa) ( C‑221/19 , EU:C:2021:278 , punto 55 ). ( 29 ) EU:C:2020:80 , paragrafo 67 . ( 30 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 44. Il corsivo è mio. ( 31 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 47. Il corsivo è mio. ( 32 ) V. paragrafo 53 delle presenti conclusioni. ( 33 ) V. paragrafo 49 delle presenti conclusioni. ( 34 ) V. paragrafo 14 delle presenti conclusioni. ( 35 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 42. ( 36 ) V. paragrafo 51 delle presenti conclusioni. Il corsivo è mio. ( 37 ) V., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, A.P. (Misure di sospensione condizionale) ( C‑2/19 , EU:C:2020:237 , punti 52 e 53 ). ( 38 ) Rosanò, A., «[OSCURATO:PERSONA] or the long road to the principle of social rehabilitation of offenders», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 3, 2018, n. 1, pag. 434. Secondo tale autore, la riabilitazione sociale dei delinquenti fa parte delle tradizioni costituzionali di alcuni Stati membri ed è menzionata in taluni atti normativi dell’Unione, talvolta anche come un obiettivo da perseguire. ( 39 ) Il corsivo è mio. ( 40 ) Il corsivo è mio. ( 41 ) Conclusioni dell’avvocato generale Bot nelle cause van Vemde ( C‑582/15 , EU:C:2016:766 , paragrafo 48 ) e Ognyanov ( C‑554/14 , EU:C:2016:319 , paragrafi 107 e 108 ). Il corsivo è mio.
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris