CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35968/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLLdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino del 23 ottobre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto con strappo e, esclusa la contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto estremamente generico e privo dell'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0