CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23811/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.U.P. del Tribunale di Livorno ha applicato ex art. 444 cod.proc.pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa per plurime ipotesi di violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. in ordine all'espressione di volontà dell'imputato in relazione all'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Deduce che in data 17.5.2021 il nuovo difensore dell'imputato, previa riqualificazione dei fatti nell'ipotesi del V comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aveva presentato una istanza ex art. 444 cod. proc. pen. cui il Pubblico Ministero in data 24.5.2021 aveva prestato il consenso e che quindi la reale volontà dell'imputato si era espressa con la seconda richiesta. Con il secondo deduce la violazione dell'art. 448, comma 2, cod.proc. pen. in ordine al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza in relazione all'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen.. Deduce che il Gup ha emesso una sentenza difforme dalla reale volontà delle parti essendo valido solo il secondo accordo. Con il terzo deduce la violazione dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. assumendo che il Gup non ha neanche correttamente qualificato il fatto contestato. 3. Nelle conclusioni scritte il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. In via preliminare va rilevato che la doglianza formulata, avente ad oggetto la prevalenza del secondo accordo raggiunto dall'imputato e dalla pubblica accusa rispetto al primo e la conseguente non corrispondenza della sentenza impugnata all'accordo definitivamente raggiunto, è ammissibile, in quanto inquadrabile nella categoria delle censure attinenti al difetto cli correlazione tra la richiesta e la sentenza.1.2. Ciò premesso il primo motivo di ricorso è fondato. Dagli atti emerge che in data 18 marzo 2021 il Cani ha presentato, per tramite del proprio difensore, istanza ex art. 444 cod.proc.pen. e che I 21.4.2021 il P.M. ha prestato il consenso. In data 17.5.2021 ha poi presentato una seconda istanza, previa riqualificazione dei fatti contestati nel V comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 che otteneva il consenso del P.M. in data 25.5.2021. In data 28.5.221 il Gup ha emesso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. applicando la pena prevista nella prima richiesta nulla disponendo in ordine alla seconda richiesta. Ebbene, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né all'imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione (Sez. 1, n. 48900 del 15/10/2015, Martinas, Rv. 265429; Sez. 5, n. 12195 del 19/02/2019, Locca, Rv. 276038). La non modificabilità unilaterale e la non revocabilità, una volta raggiunta l'intesa, del consenso già espresso non implicano, tuttavia, l'immodificabilità dell'accordo, che resta, comunque, nella disponibilità delle parti sino alla ratifica da parte del giudice ed alla pronuncia della sentenza. Tale regola risponde ai principi generali in materia negoziale, la cui applicazione risulta, peraltro, imposta dall'art. 27, comma 3, Cost., atteso che eventuali modifiche congiunte potrebbero rendersi necessarie proprio al fine di adattare il trattamento sanzionatorio concordato alla gravità del fatto ed alla finalità rieducativa della pena (vedi Sez. 4, n. 37968 del 6.10.2021, Ceesay, Rv.282054). Del resto, si è affermata la revocabilità del consenso già espresso proprio in occasione del raggiungimento di un nuovo accordo, all'esito della riqualificazione del reato (così Sez. 3, n. 3580 del 09/01/2009, Aluku, Rv. 242673). Proprio la lettura della motivazione di siffatta ultima sentenza permette di chiarire che nella specie l'accordo iniziale siglato fra le parti K era stato sostituito da un nuovo accordo, occasionato da una modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, cui l'imputato in sede di nuova pattuizione nulla ha opposto, che è stato sottoposto al giudice e da questi recepito. Nell'occasione, dunque, le parti hanno volontariamente sostituito al precedente accordo, un nuovo patto, presentandolo al giudice per la ratifica.Pertanto, l'espressione della volontà in ordine al "patteggiarnento" della pena non è revocabile, ma i contraenti possono concordemente sostituire un nuovo accordo a quello precedente, per sottoporlo al giudice, purché entro i termini previsti dall'art. 446, comma 1 cod. proc. pen.. E' chiaro, tuttavia, che la modifica della volontà deve essere bilaterale affinché al patto precedentemente concluso, si sostituisca il nuovo accordo, posto che, perfezionato il primo, solo un nuovo incontro delle volontà consente di farne decadere gli effetti per sostituirli con quelli successivamente voluti, da presentare al giudice per la ratifica. Da tale principio consegue che la seconda richiesta concorde, formulata dalle parti, era ammissibile e sostituiva la prima. Pertanto, la presente sentenza, recependo un accordo venuto meno, manca di correlazione rispetto alla richiesta effettiva ed attuale delle parti. 2.2. I restanti motivi sono assorbiti. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con trasmissione degli atti al Tribunale di Livorno per il giudizio sulla seconda richiesta delle parti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli