CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15544/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22779-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]1 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] cuciNoTTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1452/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha confermato la pronuncia della CTP di Messina, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di contributo de minimi:, che il ricorso è affidato ad unico motivo; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato difese; CONSIDERATO che con l'unico motivo di doglianza si prospetta censura ex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge regionale n. 21 del 29.12.2003 e dell'art. 1, par. 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008 per aver la CTR erroneamente ritenuto illegittimo il recupero dell'IRAP per l'anno d'imposta 2007, non versata in applicazione dell'art. 15 della L.R. Sicilia n. 21/2003 citata. Segnatamente la CTR riteneva che la misura agevolativa, qualificabile come aiuto de minimis, non potesse essere negata non essendo ravvisabile in capo alla contribuente la contabilità a rischio prevista dalla norma: a tal fine nel ricorso venivano riproposti gli aspetti contabili indicativi delle difficoltà economiche. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; Ric. 2020 n. 22779 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662); che, nel caso di specie, il ricorso sollecita una revisione nel merito, inibita a questa suprema Corte di legittimità; che, pertanto, il ricorso è inammissibile e tale dev'essere dichiarato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; Ric. 2020 n. 22779 sez. MT - ud. 13-04-2022 -3- rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.quattromilacento/00, oltre ad €200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iv