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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23987/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1.1qt.)5T-e,t2.0 DeLLA 605Tnki A e,/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila rigettava il reclamo proposto dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] averso quella del Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila che, in accoglimento del reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA], aveva disposto che l'Amministrazione gli consentisse di effettuare, mediante video-chiamata, il colloquio mensile previsto dall'art. 41 bis, comma 2 quater, lett. b) ord. pen., attraverso le piattaforme già in uso e certificate, con i familiari all'interno dell'Istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza.

Il Tribunale di Sorveglianza osservava che la situazione emergenziale derivante dalla pandemia costituiva una situazione attuale ed eccezionale; di fatto, le famiglie dei detenuti si erano trovate nell'impossibilità fisica di recarsi in carcere per effettuare i colloqui visivi; doveva, quindi, trovare applicazione il principio stabilito dalla sentenza Cass. 23819 del 2020, che legittimava i colloqui a distanza in situazione di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà: nella situazione pandemica, il colloquio tramite video-collegamento doveva essere sostanzialmente equiparato al colloquio visivo in carcere.

Tale equiparazione rispondeva ai principi generali dell'ordinamento penitenziario, applicabili anche ai detenuti in regime differenziato.

Per di più, la modalità di colloquio, mediante la rete intranet del ministero della Giustizia, soddisfaceva le esigenze di sicurezza in quanto il familiare doveva collegarsi da un altro istituto penitenziario.

L'ordinanza ricordava, ancora, che, con un'apposita circolare, ilo D.A.P. aveva già previsto la possibilità per i detenuti di effettuare videochiamate tramite la piattaforma Skype for business.

L'esclusione dei detenuti in regime differenziato da tale possibilità assumeva una portata meramente afflíttiva, che esulava dagli scopi perseguiti dall'ordinamento.

2. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia, deducendo violazione degli artt. 69, comma 6, lett. b) ord. pen. e degli artt. 1, 35 bis e 41 bis ord. pen.

Il ricorrente ricorda quanto disposto dalla sentenza di questa Corte n. 19826/2021, ma sottolinea che il Tribunale di Sorveglianza, sulla base della formale proroga dello stato di emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021, aveva ritenuto che sussistesse attualmente una situazione eccezionale di impossibilità oggettiva dei colloqui visivi, nonostante gli interventi normativi che erano stati emanati relativamente agli spostamenti, resi possibili.

L'ordinanza aveva equiparato la raccomandazione del distanziamento sociale e il potenziale rischio per alcuni familiari alla impossibilità di effettuare spostamenti.Il ricorso ripercorre l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sulla materia e sottolinea che le ultime sentenze circoscrivono la videoconferenza a situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza, come nel caso di familiari anch'essi detenuti in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. (Cass., Madonia) ovvero per le limitazioni derivanti dall'emergenza COVID 19 (Cass., Attanasio).

Secondo il ricorrente, la facoltà di svolgere il colloquio non poteva essere correlata al formale persistere dello stato di emergenza sanitaria, ma doveva essere connessa alla sussistenza dell'effettivo ed operante divieto di circolazione che, impedendo qualsiasi spostamento, impedisce anche ai familiari di recarsi presso l'istituto penitenziario per effettuare il colloquio in presenza.

Tale impossibilità non sussisteva più a seguito del d.l. 52 del 2021 e della legge n. 61 del 2021 che consente gli spostamenti dei familiari dei detenuti ai fini dei colloqui con gli stessi.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

A fondamento dell'ordinanza impugnata e del ricorso sta l'insegnamento recente di questa Corte in tema di colloqui mediante videochiamata, in alternativa a quelli in presenza, per i detenuti in regime differenziato ex art. 41 bis ord. pen.

A fronte della sostanziale equiparazione della videochiamata al colloquio visivo, operato con la circolare 31246U del 30/1/2019 per i detenuti in regime ordinario, è stato confermato che tale equiparazione non può essere automaticamente estesa ai detenuti in regime differenziato ex art. 41 bis ord. pen., per i quali la stessa legge stabilisce regole differenziate.

Tuttavia, tenuto conto dell'importanza dei colloqui per il trattamento penitenziario e della necessità che le differenze di trattamento nei confronti dei detenuti in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. siano strettamente connesse a non altrimenti gestibili esigenze di ordine e di sicurezza e siano congrue rispetto allo scopo perseguito, è stata affermata la possibilità di videochiamata, in sostituzione di colloqui visivi, nelle "situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza", quale la circostanza che anche il familiare è detenuto in altro istituto nel medesimo regime differenziato (Cass., Sez. 1, n. 23819/2020 del 22/6/2020, Madonia) ovvero in conseguenza dell'impossibilità dei familiari di spostarsi sul territorio nazionale in conseguenza delle restrizioni derivanti dalla pandemia COVID 19 (Cass., Sez. 1, n. 19826/2021 del 9/4/2021, Attanasio).

Recentemente questa Corte ha ribadito questa posizione con la sentenza Sez. 1, n. 39784/2021 del 12/10/2021, Tarallo, non mass.: "messa da canto la soluzione dì netta chiusura allo svolgimento a dìstanza dei colloqui con ì familiari per i detenuti in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen" la Corte aveva annullato il provvedimento impugnato perché non giustificava "il ricorso ai colloqui a distanza secondo il criterio dell'eccezionalità, che solo giustifica nella giurisprudenza di legittimità l'apertura ad una modalità di svolgimento dei colloqui non prevista dalla legge", ribadendo che, per tale modalità occorrono "situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza".

Nel caso di specie, il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza sì giustificava per l'impossibilità di spostamenti derivanti dalle restrizioni disposte per la pandemia.

Il Ministero ricorrente erroneamente richiama la normativa sopravvenuta (d.l. n. 52 del 22/4/2021) che ha ridotto gli ostacoli per gli spostamenti, dettando una disciplina apposita per i colloqui dei congiunti con i detenuti: è evidente che, nel decidere il reclamo, il Tribunale di Sorveglianza doveva rapportarsi alla data e alla situazione nelle quali il Magistrato di Sorveglianza aveva autorizzato il colloquio con la modalità speciale, vale a dire al 2 dicembre 2020; in tale data le limitazioni agli spostamenti erano ancora efficaci e rigorose, sussistendo, quindi, condizioni analoghe a quelle in relazione alle quali era stata emessa Cass, Attanasio sopra richiamata.

P.Q.M.

Rigetta il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1.1qt.)5T-e,t2.0 DeLLA 605Tnki A e,/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila rigettava il reclamo proposto dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] averso quella del Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila che, in accoglimento del reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA], aveva disposto che l'Amministrazione gli consentisse di effettuare, mediante video-chiamata, il colloquio mensile previsto dall'art. 41 bis, comma 2 quater, lett. b) ord. pen., attraverso le piattaforme già in uso e certificate, con i familiari all'interno dell'Istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza. Il Tribunale di Sorveglianza osservava che la situazione emergenziale derivante dalla pandemia costituiva una situazione attuale ed eccezionale; di fatto, le famiglie dei detenuti si erano trovate nell'impossibilità fisica di recarsi in carcere per effettuare i colloqui visivi; doveva, quindi, trovare applicazione il principio stabilito dalla sentenza Cass. 23819 del 2020, che legittimava i colloqui a distanza in situazione di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà: nella situazione pandemica, il colloquio tramite video-collegamento doveva essere sostanzialmente equiparato al colloquio visivo in carcere. Tale equiparazione rispondeva ai principi generali dell'ordinamento penitenziario, applicabili anche ai detenuti in regime differenziato. Per di più, la modalità di colloquio, mediante la rete intranet del ministero della Giustizia, soddisfaceva le esigenze di sicurezza in quanto il familiare doveva collegarsi da un altro istituto penitenziario. L'ordinanza ricordava, ancora, che, con un'apposita circolare, ilo D.A.P. aveva già previsto la possibilità per i detenuti di effettuare videochiamate tramite la piattaforma Skype for business. L'esclusione dei detenuti in regime differenziato da tale possibilità assumeva una portata meramente afflíttiva, che esulava dagli scopi perseguiti dall'ordinamento. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia, deducendo violazione degli artt. 69, comma 6, lett. b) ord. pen. e degli artt. 1, 35 bis e 41 bis ord. pen. Il ricorrente ricorda quanto disposto dalla sentenza di questa Corte n. 19826/2021, ma sottolinea che il Tribunale di Sorveglianza, sulla base della formale proroga dello stato di emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021, aveva ritenuto che sussistesse attualmente una situazione eccezionale di impossibilità oggettiva dei colloqui visivi, nonostante gli interventi normativi che erano stati emanati relativamente agli spostamenti, resi possibili. L'ordinanza aveva equiparato la raccomandazione del distanziamento sociale e il potenziale rischio per alcuni familiari alla impossibilità di effettuare spostamenti.Il ricorso ripercorre l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sulla materia e sottolinea che le ultime sentenze circoscrivono la videoconferenza a situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza, come nel caso di familiari anch'essi detenuti in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. (Cass., Madonia) ovvero per le limitazioni derivanti dall'emergenza COVID 19 (Cass., Attanasio). Secondo il ricorrente, la facoltà di svolgere il colloquio non poteva essere correlata al formale persistere dello stato di emergenza sanitaria, ma doveva essere connessa alla sussistenza dell'effettivo ed operante divieto di circolazione che, impedendo qualsiasi spostamento, impedisce anche ai familiari di recarsi presso l'istituto penitenziario per effettuare il colloquio in presenza. Tale impossibilità non sussisteva più a seguito del d.l. 52 del 2021 e della legge n. 61 del 2021 che consente gli spostamenti dei familiari dei detenuti ai fini dei colloqui con gli stessi. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. A fondamento dell'ordinanza impugnata e del ricorso sta l'insegnamento recente di questa Corte in tema di colloqui mediante videochiamata, in alternativa a quelli in presenza, per i detenuti in regime differenziato ex art. 41 bis ord. pen. A fronte della sostanziale equiparazione della videochiamata al colloquio visivo, operato con la circolare 31246U del 30/1/2019 per i detenuti in regime ordinario, è stato confermato che tale equiparazione non può essere automaticamente estesa ai detenuti in regime differenziato ex art. 41 bis ord. pen., per i quali la stessa legge stabilisce regole differenziate. Tuttavia, tenuto conto dell'importanza dei colloqui per il trattamento penitenziario e della necessità che le differenze di trattamento nei confronti dei detenuti in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. siano strettamente connesse a non altrimenti gestibili esigenze di ordine e di sicurezza e siano congrue rispetto allo scopo perseguito, è stata affermata la possibilità di videochiamata, in sostituzione di colloqui visivi, nelle "situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza", quale la circostanza che anche il familiare è detenuto in altro istituto nel medesimo regime differenziato (Cass., Sez. 1, n. 23819/2020 del 22/6/2020, Madonia) ovvero in conseguenza dell'impossibilità dei familiari di spostarsi sul territorio nazionale in conseguenza delle restrizioni derivanti dalla pandemia COVID 19 (Cass., Sez. 1, n. 19826/2021 del 9/4/2021, Attanasio). Recentemente questa Corte ha ribadito questa posizione con la sentenza Sez. 1, n. 39784/2021 del 12/10/2021, Tarallo, non mass.: "messa da canto la soluzione dì netta chiusura allo svolgimento a dìstanza dei colloqui con ì familiari per i detenuti in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen" la Corte aveva annullato il provvedimento impugnato perché non giustificava "il ricorso ai colloqui a distanza secondo il criterio dell'eccezionalità, che solo giustifica nella giurisprudenza di legittimità l'apertura ad una modalità di svolgimento dei colloqui non prevista dalla legge", ribadendo che, per tale modalità occorrono "situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza". Nel caso di specie, il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza sì giustificava per l'impossibilità di spostamenti derivanti dalle restrizioni disposte per la pandemia. Il Ministero ricorrente erroneamente richiama la normativa sopravvenuta (d.l. n. 52 del 22/4/2021) che ha ridotto gli ostacoli per gli spostamenti, dettando una disciplina apposita per i colloqui dei congiunti con i detenuti: è evidente che, nel decidere il reclamo, il Tribunale di Sorveglianza doveva rapportarsi alla data e alla situazione nelle quali il Magistrato di Sorveglianza aveva autorizzato il colloquio con la modalità speciale, vale a dire al 2 dicembre 2020; in tale data le limitazioni agli spostamenti erano ancora efficaci e rigorose, sussistendo, quindi, condizioni analoghe a quelle in relazione alle quali era stata emessa Cass, Attanasio sopra richiamata. P.Q.M. Rigetta il ricors
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