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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 06291/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Sono presenti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata in data 14 maggio - 24 giugno 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, emessa in data 27 aprile 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti del predetto, indagato per reati di estorsione (capi A2, A3). • Sulla base del materiale captativo e dei servizi di osservazione e controllo era stato accertato che, in relazione ai lavori di costruzione di un centro parrocchiale a [OSCURATO:PERSONA], era stato imposto alla impresa appaltatrice dei lavori, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], preposto come direttore di cantiere, di affidare in sub appalto determinate opere ad alcune ditte indicate da esponenti di diverse cosche locali.

In particolare, si era trattato della fornitura di calcestruzzo, ripartita in parti eguali tra la [OSCURATO:SOCIETA] la [OSCURATO:SOCIETA], e dell'esecuzione delle opere di sbancamento, affidate alla D.R.

Service di [OSCURATO:PERSONA]Amico.

In tale contesto l'indagato [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori, si era attivato, per conto della cosca Anello, al fine di ottenere per la [OSCURATO:SOCIETA] il sub appalto della fornitura di calcestruzzo, come in effetti avvenuto, (capo A2) e delle opere di sbancamento, non riuscendo nell'intento (capo A3).

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza.

Con l'unico motivo viene denunciato il difetto di motivazione in relazione al carattere minatorio della condotta tenuta dall'imputato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza si era limitata a rilevare che l'indagato aveva sostenuto l'impresa [OSCURATO:SOCIETA] e ciò aveva costituito un problema per la persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto.

Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-61-95 n. 332 mena, li • '2 2 FP 1") Il Tribunale ha ricostruito, sulla base delle interlocuzioni dei diversi protagonisti della vicenda, da una parte, l'accordo spartitorio concluso tra gli esponenti di cosche locali e imposto a [OSCURATO:PERSONA], con la minaccia che, diversamente, il cantiere avrebbe avuto problemi e, dall'altra, la specifica condotta dell'indagato, che operava all'interno del medesimo cantiere come direttore dei lavori.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva confidato a [OSCURATO:PERSONA]Amico di aver ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] pressioni affinchè fossero affidati lavori all'impresa [OSCURATO:SOCIETA], giungendo anche a ricevere nel cantiere la visita di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonima cosca.

Il carattere minatorio dell'azione di convincimento operata dal ricorrente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] è stato riscontrato nella precisa indicazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale, ai suoi interlocutori, aveva rappresentato come il [OSCURATO:PERSONA] si fosse mosso nella medesima logica seguita dagli altri protagonisti della vicenda, e con maggiore intensità in ragione della sua posizione di soggetto con un rilevante ruolo professionale all'interno del cantiere.

In tale contesto, la visita al cantiere, che [OSCURATO:PERSONA] aveva favorito, da parte del titolare dell'impresa [OSCURATO:SOCIETA] e del figlio del capo della cosca Anello, aveva veicolato chiaramente il messaggio secondo il quale l'impresa [OSCURATO:SOCIETA] doveva aver parte nelle opere del cantiere.

Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 10 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o fiCW I CORTE DI CASSAZ1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Sono presenti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata in data 14 maggio - 24 giugno 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, emessa in data 27 aprile 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti del predetto, indagato per reati di estorsione (capi A2, A3). • Sulla base del materiale captativo e dei servizi di osservazione e controllo era stato accertato che, in relazione ai lavori di costruzione di un centro parrocchiale a [OSCURATO:PERSONA], era stato imposto alla impresa appaltatrice dei lavori, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], preposto come direttore di cantiere, di affidare in sub appalto determinate opere ad alcune ditte indicate da esponenti di diverse cosche locali. In particolare, si era trattato della fornitura di calcestruzzo, ripartita in parti eguali tra la [OSCURATO:SOCIETA] la [OSCURATO:SOCIETA], e dell'esecuzione delle opere di sbancamento, affidate alla D.R. Service di [OSCURATO:PERSONA]Amico. In tale contesto l'indagato [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori, si era attivato, per conto della cosca Anello, al fine di ottenere per la [OSCURATO:SOCIETA] il sub appalto della fornitura di calcestruzzo, come in effetti avvenuto, (capo A2) e delle opere di sbancamento, non riuscendo nell'intento (capo A3). 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Con l'unico motivo viene denunciato il difetto di motivazione in relazione al carattere minatorio della condotta tenuta dall'imputato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza si era limitata a rilevare che l'indagato aveva sostenuto l'impresa [OSCURATO:SOCIETA] e ciò aveva costituito un problema per la persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-61-95 n. 332 mena, li • '2 2 FP 1") Il Tribunale ha ricostruito, sulla base delle interlocuzioni dei diversi protagonisti della vicenda, da una parte, l'accordo spartitorio concluso tra gli esponenti di cosche locali e imposto a [OSCURATO:PERSONA], con la minaccia che, diversamente, il cantiere avrebbe avuto problemi e, dall'altra, la specifica condotta dell'indagato, che operava all'interno del medesimo cantiere come direttore dei lavori. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva confidato a [OSCURATO:PERSONA]Amico di aver ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] pressioni affinchè fossero affidati lavori all'impresa [OSCURATO:SOCIETA], giungendo anche a ricevere nel cantiere la visita di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonima cosca. Il carattere minatorio dell'azione di convincimento operata dal ricorrente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] è stato riscontrato nella precisa indicazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale, ai suoi interlocutori, aveva rappresentato come il [OSCURATO:PERSONA] si fosse mosso nella medesima logica seguita dagli altri protagonisti della vicenda, e con maggiore intensità in ragione della sua posizione di soggetto con un rilevante ruolo professionale all'interno del cantiere. In tale contesto, la visita al cantiere, che [OSCURATO:PERSONA] aveva favorito, da parte del titolare dell'impresa [OSCURATO:SOCIETA] e del figlio del capo della cosca Anello, aveva veicolato chiaramente il messaggio secondo il quale l'impresa [OSCURATO:SOCIETA] doveva aver parte nelle opere del cantiere. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o fiCW I CORTE DI CASSAZ1
Sentenza Cassazione n. 06291/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris