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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 43524/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/5/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, relativo alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è proposto per motivi manifestamente infondati in relazione alla dichiarazione di responsabilità (le concrete modalità di fatto, tenuto conto del quantitativo di hashish e del possesso di materiale atto al confezionamento hanno giustificato la decisione di infondatezza della tesi difensiva di destinazione al solo uso personale ) ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., giustificata dall'abitualità nel delitto attestata dai precedenti specifici che gli sono valsi l'applicazione della recidiva e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, secondo le logiche argomentazioni della sentenza impugnata in punto di attualità del giudizio di pericolosità sociale e capacità a delinquere; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/5/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, relativo alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è proposto per motivi manifestamente infondati in relazione alla dichiarazione di responsabilità (le concrete modalità di fatto, tenuto conto del quantitativo di hashish e del possesso di materiale atto al confezionamento hanno giustificato la decisione di infondatezza della tesi difensiva di destinazione al solo uso personale ) ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., giustificata dall'abitualità nel delitto attestata dai precedenti specifici che gli sono valsi l'applicazione della recidiva e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, secondo le logiche argomentazioni della sentenza impugnata in punto di attualità del giudizio di pericolosità sociale e capacità a delinquere; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 43524/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris