Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 38210/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] FOGGIAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/03/2022 del TRIBUNALE DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 28 marzo 2022 il Tribunale di Bari rigettava l'appello proposto dal Pubblico Ministero contro l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Foggia aveva respinto la richiesta del Pubblico Ministero di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio, contestato al capo n. 112 dell'imputazione provvisoria.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, chiedendone l'annullamento per violazione di legge sotto due distinti profili.

In primo luogo, il Tribunale ha escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 512-bis cod pen., in assenza del dolo specifico, quando invece Upupa è indagato per il reato di riciclaggio, il cui coefficiente psicologico è costituito dal dolo generico.

In secondo luogo, l'ordinanza ha ritenuto assenti le esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso dal fatto, in contrasto con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, senza neppure esaminare il profilo della gravità indiziaria relativamente al reato contestato, nonostante l'appello del Pubblico Ministero in tema di misure cautelari abbia carattere interamente devolutivo.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte, alle quali appare opportuno, però, premettere una considerazione di ordine generale, alla luce del non condivisibile principio della "ragione più liquida", affermato nella ordinanza impugnata e con fondamento censurato dal Pubblico Ministero ricorrente.

2. Secondo il diritto vivente, infatti, qualora il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta di adozione di un provvedimento coercitivo e - come nel caso in esame - il pubblico ministero abbia presentato appello avverso tale decisione, «il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato I potere- dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 c.p.p. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura» (Sez.

U, n. 18339 del 31/03/2004, Rv. 227357).

Hanno osservato le Sezioni Unite, in tale pronuncia, condivisa dalla successiva e anche recente giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, Romano, Rv. 277205; Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Caria, Rv. 278335; Sez. 3, n. 37086 del 19/05/2015, Grasso, Rv. 265008), che i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'appello de libertate, pur nel rispetto del perimetro disegnato dall'originaria domanda cautelare, si estendono, senza subire alcuna preclusione, all'intero thema decidendum, che è costituito dalla verifica dell'esistenza di tutti i presupposti richiesti per l'adozione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare, poiché il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 274, 275, 278, 280, 287 c.p.p. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura.

Pertanto, è «ragionevole affermare che (con riguardo all'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento del G.i.p. di diniego della misura cautelare) al rilevato allargamento del devolutum a tutti i profili della domanda cautelare, indipendentemente dallo specifico petitum contenuto nei motivi di gravame, debba corrispondere una pari ampiezza del materiale cognitivo».

Alla luce di questi principi è censurabile il procedimento seguito nel provvedimento impugnato, che nella sostanza si è limitato ad esaminare unicamente il profilo delle esigenze cautelari, ritenute insussistenti, osservando soltanto, quanto alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], che egli "risponde del solo delitto di cui all'art. [leggasi: al capo] 112 della rubrica cautelare, ovvero del riciclaggio di un'autovettura, commesso nel 2017" (risultando evidente che tutte le ordinanze emesse a seguito dell'appello cumulativamente proposto nei confronti dei diciassette indagati hanno nella sostanza ricalcato quelle adottate per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto esaminare prima l'aspetto della gravità indiziaria, la cui totale assenza il Pubblico Ministero aveva lamentato con il primo motivo di appello, per poi valutare, laddove avesse ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, il tema, logicamente successivo, delle esigenze cautelari.

Va evidenziato, in proposito, che il primo aspetto ben può incidere anche sulla seconda valutazione, avuto riguardo soprattutto al giudizio sulla gravità in concreto dei fatti-reato contestati.

L'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (v.

Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522, Silvestrin; Sez. 1, n. 37839 del 2/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 14007 del 10/3/2022, Miraglia, non mass.).

Il Tribunale ha erroneamente applicato il principio della "ragione più liquida", affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella giurisdizione civile in una prospettiva di economia processuale, secondo il quale la decisione di una causa è comunque possibile dando precedenza a una questione diversa e di più agevole decisione, anche se logicamente subordinata (cfr., ad es., Sez.

U civ., n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490-01; Sez. 5 civ., n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184 - 01; Sez. 5 civ., n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510-01).

Si tratta di un principio non "esportabile" tout court nel processo penale, tant'è che nella unica pronuncia richiamata nell'ordinanza impugnata (Sez. 1, n. 17850 del 12/01/2017, Castriotta, Rv. 270298 - 01) a esso si è fatto riferimento in una ipotesi del tutto peculiare: in presenza di una questione di diritto controversa nella giurisprudenza di legittimità, la sezione semplice non deve rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., se il ricorso può trovare autonoma soluzione in ragione della presenza di un concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato (nello stesso senso, di recente, v.

Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini nonché Sez. 2, n. 8327 del 24/11/2021, dep. 2022, Salvatore, non massimate sul punto).

Trattasi di pronunce del tutto condivisibili, che tuttavia riguardano una situazione affatto diversa da quella in esame, al pari di quelle in cui il giudice di merito o di legittimità, assunta la decisione sulla base di una questione pregiudiziale o preliminare, di rito o di merito, si limita in motivazione a trattare quell'unico punto assorbente.

Non è condivisibile, invece, il richiamo del Tribunale al principio della ragionevole durata del processo, «non esistendo alcuna ragione di economia processuale che possa sostituirsi all'obbligo di motivazione» (così, efficacemente, Sez. 3, n. 10458 del 14/01/2020, Palma, non mass.).

Il giudice della cautela, in sede di impugnazione, laddove concordi con le valutazioni espresse nell'ordinanza impugnata, potrà ben motivare per relationem, facendo risultare di avere preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e di averle ritenute coerenti con la propria decisione (in questo senso v., ad es., Sez.

U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; Sez. 3, n. 26483 del 05/04/2022, Maifredi, Rv. 283393; Sez. 2, n. 10699 del 30/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248); non potrà, invece, obliterare del tutto l'aspetto della gravità indiziaria, che logicamente precede e ben può influenzare - come si è detto - quello delle esigenze cautelari.

3. Il ricorso del Pubblico Ministero, tuttavia, è inammissibile, in quanto per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (così come per quella degli altri quattordici indagati diversi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) l'appello del Pubblico Ministero non aveva lamentato la omessa valutazione da parte del G.i.p. della esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., indicando gli elementi dai quali desumere il concreto e attuale pericolo di reiterazione nel reato, bensì aveva solo dedotto, con l'ultimo motivo, formulato peraltro cumulativamente per tutti, il pericolo di "inquinamento probatorio", richiamando l'art. 274, comma 1, lett. a), del codice di rito, profilo non più ripreso nel ricorso.

L'ordinanza impugnata, dunque, ha con fondamento osservato che l'appello del Pubblico Ministero aveva trascurato, "per tutti gli indagati diversi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il tema dell'attualità e del pericolo di recidiva" (pag. 5), tema proposto soltanto con il ricorso in esame, peraltro in termini assai generici, con una inammissibile interruzione della catena devolutiva che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza, inerente alla omessa valutazione del pericolo di recidiva.

Il principio secondo il quale è preclusa la deduzione con ricorso per cassazione di motivi relativi alla sussistenza delle esigenze cautelari che non siano stati fatti valere nel procedimento di riesame, concentrato sui soli profili di gravità indiziaria (Sez. 5, n. 47078 del 19/06/2019, Zavettieri, Rv. 277543-01), pure affermato in relazione all'impugnazione di un imputato, è dunque estensibile al caso, come quello in esame, in cui il pubblico ministero abbia dedotto con il ricorso la sussistenza di una determinata esigenza cautelare la cui omessa valutazione da parte del G.i.p. non aveva formato oggetto di appello.

La impossibilità di censurare l'ordinanza impugnata in punto di esigenze cautelar' rende inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero, non potendosi egli comunque giovare del dedotto deficit motivazionale in tema di gravità indiziarla.

Come osservato dal P.G. nella propria requisitoria scritta, l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante (in questo senso cfr., ad es., Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282355 - 01; Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010 - 01; Sez. 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] FOGGIAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/03/2022 del TRIBUNALE DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 28 marzo 2022 il Tribunale di Bari rigettava l'appello proposto dal Pubblico Ministero contro l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Foggia aveva respinto la richiesta del Pubblico Ministero di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio, contestato al capo n. 112 dell'imputazione provvisoria. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, chiedendone l'annullamento per violazione di legge sotto due distinti profili. In primo luogo, il Tribunale ha escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 512-bis cod pen., in assenza del dolo specifico, quando invece Upupa è indagato per il reato di riciclaggio, il cui coefficiente psicologico è costituito dal dolo generico. In secondo luogo, l'ordinanza ha ritenuto assenti le esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso dal fatto, in contrasto con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, senza neppure esaminare il profilo della gravità indiziaria relativamente al reato contestato, nonostante l'appello del Pubblico Ministero in tema di misure cautelari abbia carattere interamente devolutivo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte, alle quali appare opportuno, però, premettere una considerazione di ordine generale, alla luce del non condivisibile principio della "ragione più liquida", affermato nella ordinanza impugnata e con fondamento censurato dal Pubblico Ministero ricorrente. 2. Secondo il diritto vivente, infatti, qualora il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta di adozione di un provvedimento coercitivo e - come nel caso in esame - il pubblico ministero abbia presentato appello avverso tale decisione, «il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato I potere- dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 c.p.p. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura» (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Rv. 227357). Hanno osservato le Sezioni Unite, in tale pronuncia, condivisa dalla successiva e anche recente giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, Romano, Rv. 277205; Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Caria, Rv. 278335; Sez. 3, n. 37086 del 19/05/2015, Grasso, Rv. 265008), che i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'appello de libertate, pur nel rispetto del perimetro disegnato dall'originaria domanda cautelare, si estendono, senza subire alcuna preclusione, all'intero thema decidendum, che è costituito dalla verifica dell'esistenza di tutti i presupposti richiesti per l'adozione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare, poiché il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 274, 275, 278, 280, 287 c.p.p. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura. Pertanto, è «ragionevole affermare che (con riguardo all'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento del G.i.p. di diniego della misura cautelare) al rilevato allargamento del devolutum a tutti i profili della domanda cautelare, indipendentemente dallo specifico petitum contenuto nei motivi di gravame, debba corrispondere una pari ampiezza del materiale cognitivo». Alla luce di questi principi è censurabile il procedimento seguito nel provvedimento impugnato, che nella sostanza si è limitato ad esaminare unicamente il profilo delle esigenze cautelari, ritenute insussistenti, osservando soltanto, quanto alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], che egli "risponde del solo delitto di cui all'art. [leggasi: al capo] 112 della rubrica cautelare, ovvero del riciclaggio di un'autovettura, commesso nel 2017" (risultando evidente che tutte le ordinanze emesse a seguito dell'appello cumulativamente proposto nei confronti dei diciassette indagati hanno nella sostanza ricalcato quelle adottate per le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto esaminare prima l'aspetto della gravità indiziaria, la cui totale assenza il Pubblico Ministero aveva lamentato con il primo motivo di appello, per poi valutare, laddove avesse ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, il tema, logicamente successivo, delle esigenze cautelari. Va evidenziato, in proposito, che il primo aspetto ben può incidere anche sulla seconda valutazione, avuto riguardo soprattutto al giudizio sulla gravità in concreto dei fatti-reato contestati. L'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (v. Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522, Silvestrin; Sez. 1, n. 37839 del 2/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 14007 del 10/3/2022, Miraglia, non mass.). Il Tribunale ha erroneamente applicato il principio della "ragione più liquida", affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella giurisdizione civile in una prospettiva di economia processuale, secondo il quale la decisione di una causa è comunque possibile dando precedenza a una questione diversa e di più agevole decisione, anche se logicamente subordinata (cfr., ad es., Sez. U civ., n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490-01; Sez. 5 civ., n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184 - 01; Sez. 5 civ., n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510-01). Si tratta di un principio non "esportabile" tout court nel processo penale, tant'è che nella unica pronuncia richiamata nell'ordinanza impugnata (Sez. 1, n. 17850 del 12/01/2017, Castriotta, Rv. 270298 - 01) a esso si è fatto riferimento in una ipotesi del tutto peculiare: in presenza di una questione di diritto controversa nella giurisprudenza di legittimità, la sezione semplice non deve rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., se il ricorso può trovare autonoma soluzione in ragione della presenza di un concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato (nello stesso senso, di recente, v. Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini nonché Sez. 2, n. 8327 del 24/11/2021, dep. 2022, Salvatore, non massimate sul punto). Trattasi di pronunce del tutto condivisibili, che tuttavia riguardano una situazione affatto diversa da quella in esame, al pari di quelle in cui il giudice di merito o di legittimità, assunta la decisione sulla base di una questione pregiudiziale o preliminare, di rito o di merito, si limita in motivazione a trattare quell'unico punto assorbente. Non è condivisibile, invece, il richiamo del Tribunale al principio della ragionevole durata del processo, «non esistendo alcuna ragione di economia processuale che possa sostituirsi all'obbligo di motivazione» (così, efficacemente, Sez. 3, n. 10458 del 14/01/2020, Palma, non mass.). Il giudice della cautela, in sede di impugnazione, laddove concordi con le valutazioni espresse nell'ordinanza impugnata, potrà ben motivare per relationem, facendo risultare di avere preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e di averle ritenute coerenti con la propria decisione (in questo senso v., ad es., Sez. U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; Sez. 3, n. 26483 del 05/04/2022, Maifredi, Rv. 283393; Sez. 2, n. 10699 del 30/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248); non potrà, invece, obliterare del tutto l'aspetto della gravità indiziaria, che logicamente precede e ben può influenzare - come si è detto - quello delle esigenze cautelari. 3. Il ricorso del Pubblico Ministero, tuttavia, è inammissibile, in quanto per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (così come per quella degli altri quattordici indagati diversi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) l'appello del Pubblico Ministero non aveva lamentato la omessa valutazione da parte del G.i.p. della esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., indicando gli elementi dai quali desumere il concreto e attuale pericolo di reiterazione nel reato, bensì aveva solo dedotto, con l'ultimo motivo, formulato peraltro cumulativamente per tutti, il pericolo di "inquinamento probatorio", richiamando l'art. 274, comma 1, lett. a), del codice di rito, profilo non più ripreso nel ricorso. L'ordinanza impugnata, dunque, ha con fondamento osservato che l'appello del Pubblico Ministero aveva trascurato, "per tutti gli indagati diversi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il tema dell'attualità e del pericolo di recidiva" (pag. 5), tema proposto soltanto con il ricorso in esame, peraltro in termini assai generici, con una inammissibile interruzione della catena devolutiva che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza, inerente alla omessa valutazione del pericolo di recidiva. Il principio secondo il quale è preclusa la deduzione con ricorso per cassazione di motivi relativi alla sussistenza delle esigenze cautelari che non siano stati fatti valere nel procedimento di riesame, concentrato sui soli profili di gravità indiziaria (Sez. 5, n. 47078 del 19/06/2019, Zavettieri, Rv. 277543-01), pure affermato in relazione all'impugnazione di un imputato, è dunque estensibile al caso, come quello in esame, in cui il pubblico ministero abbia dedotto con il ricorso la sussistenza di una determinata esigenza cautelare la cui omessa valutazione da parte del G.i.p. non aveva formato oggetto di appello. La impossibilità di censurare l'ordinanza impugnata in punto di esigenze cautelar' rende inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero, non potendosi egli comunque giovare del dedotto deficit motivazionale in tema di gravità indiziarla. Come osservato dal P.G. nella propria requisitoria scritta, l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante (in questo senso cfr., ad es., Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282355 - 01; Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010 - 01; Sez. 6
Sentenza Cassazione n. 38210/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris