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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11085/2025

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 248, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, il 4.2.2019, e pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino italiano residente anagraficamente in Svizzera, domandava il rimborso delle trattenute operate dall’Inps sui ratei di pensione erogatigli negli Oggetto: Diniego di rimborso 2009/2012 - Pensione corrisposta dall’Inps -Cittadino italiano residente in Svizzera - Stato titolare del diritto all’imposizione - * Principio di diritto. anni dal 2009 al 2012, ma la sua istanza era respinta dall’Amministrazione finanziaria.

2. Il contribuente impugnava il provvedimento di diniego innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Pescara contestando, in primo luogo, l’erronea applicazione della Convenzione italo-svizzera per il contrasto delle doppie imposizioni.

La CTP riteneva parzialmente fondate le censure proposte dal ricorrente, e riconosceva il suo diritto a conseguire il rimborso richiesto, con esclusione però dell’anno 2009, in relazione al quale l’istanza restitutoria doveva ritenersi tardiva.

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione dei primi giudici, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che confermava la decisione assunta dalla CTP.

4. L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice del gravame affidandosi ad un motivo di impugnazione.

Il contribuente ha ricevuto il 9.10.2019 la notificazione del ricorso, presso il suo difensore costituito nel secondo grado del giudizio, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

5. La causa era chiamata per la trattazione innanzi alla sottosezione sesta della sezione tributaria di questa Corte che, con pronuncia Cass. 9.6.2021, n. 16123, riscontrata l’assenza di precedenti specifici in materia, rimetteva la causa per la decisione alla sezione tributaria.

Il processo è stato quindi rifissato per la definizione all’odierna udienza, innanzi alla sezione tributaria della Corte di Cassazione.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 1 [ma 3], cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art. 29, comma 2, della [OSCURATO:PERSONA]Svizzera per il contrasto delle doppie imposizioni, in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ., in “assenza di idoneo certificato e conseguente mancanza di prova della tassazione all’estero” (ric., p.

VI).

2. L’Amministrazione finanziaria contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per non aver rilevato che il contribuente non ha provato di avere diritto al rimborso richiesto, non avendo prodotto certificazione idonea ad assicurare che aveva corrisposto in Svizzera le imposte sui redditi conseguiti dall’Inps.

2.1. La CTR ha osservato che il contribuente ha “provato di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1995 e di ivi lavorare quanto meno dal 2009 con elementi non contestati in fatto dall’Ufficio.

Ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia perché a ciò obbligato in quanto possiede immobili in Italia … il contribuente ha prodotto le certificazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] di Tassazione di Lugano e del [OSCURATO:PERSONA] che attestano non solo l’assoggettamento del contribuente alla fiscalità svizzera, ma anche la concreta tassazione dei redditi in questione, dichiarati in Svizzera, vi è piena prova che il contribuente sui redditi in questione ha pagato le imposte in Svizzera, dove è residente, per cui ai sensi della Convenzione vigente ha diritto al rimborso delle relative ritenute effettuate in Italia, al fine di evitare una doppia imposizione.

Non ha alcuna rilevanza che l’attestazione provenga da una autorità fiscale locale, come previsto dall’ordinamento svizzero” (sent.

CTR, p.

II), ed il giudice dell’appello ha perciò respinto l’impugnativa dell’Agenzia delle Entrate.

2.2. Replica l’Amministrazione finanziaria che ai sensi dell’art. 29 della citata [OSCURATO:PERSONA]Svizzera sul contrasto delle doppie imposizioni la richiesta certificazione deve consistere in “un attestato ufficiale dello Stato contraente” (ric., p.

VI) in cui sia espressamente dichiarato che ricorrono le condizioni previste dalla Convenzione medesima.

Diversamente i documenti prodotti dal contribuente non provengono dall’Autorità fiscale dello Stato estero, non riportano espresso richiamo all’applicabilità della Convenzione, e “non danno atto di alcuna avvenuta tassazione in Svizzera” (ric., p.

VIII).

3. L’art. 29 della [OSCURATO:PERSONA] sulle doppie imposizioni, redatta su modello OCSE, prevede: “1.

Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione”.

Occorre allora in primo luogo osservare che l’Amministrazione finanziaria non contesta più la residenza in Svizzera del contribuente, ed il dato deve pertanto ritenersi acclarato.

Inoltre, il trattamento pensionistico corrisposto dall’Inps deve qualificarsi come avente natura privatistica ai sensi dell’art. 19 della Convenzione.

3.1. Tanto premesso, l’Amministrazione finanziaria contesta ancora che il contribuente avrebbe dovuto produrre una certificazione attestante espressamente che ricorrono le condizioni previste dalla Convenzione medesima.

In proposito si è però già, recentemente e condivisibilmente, statuito che “l’attestazione non deve contenere espressioni sacramentali, o espliciti riferimenti alla convenzione”, essendo sufficiente che risulti attestato l’ ‘assoggettamento del reddito e del patrimonio alla tassazione svizzera’”, Cass. sez.

V, 6.11.2023, n. 30779.

3.2. L’Agenzia delle Entrate censura pure che il contribuente non ha dimostrato la reale sottoposizione delle somme corrispostegli dall’Inps alla tassazione svizzera.

In proposito si è però chiarito che “in tema di doppia imposizione internazionale, la nozione di persona fisica [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], utilizzata ai fini della applicazione della minore imposta dalla [OSCURATO:PERSONA]Svizzera – ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 943 del 1978 – deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subìto, essendo lo scopo delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l'attività economica internazionale, come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 novembre 2009, n. 540”, Cass. sez.

V, 17.4.2019, n. 10706, e la tesi dell’Ente impositore risulta pertanto non condivisibile.

3.3. Quanto all’ulteriore contestazione dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui il contribuente avrebbe dovuto produrre una certificazione proveniente dall’Autorità fiscale dello Stato estero, volendosi con questo affermare, a quanto è dato comprendere, che risulterebbe insufficiente quella assicurata da un ufficio fiscale locale, qual è l’[OSCURATO:PERSONA] di Tassazione di Lugano e del [OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia delle Entrate non si confronta con la motivazione della sentenza pronunciata dal giudice dell’appello, il quale ha ritenuto che il dato è irrilevante, perché deve tenersi conto dell’organizzazione propria della fiscalità svizzera, e la ricorrente neppure illustra perché questa chiara valutazione debba ritenersi errata, anche in considerazione della ben nota strutturazione cantonale dello Stato svizzero.

3.3.1. Può pertanto indicarsi il principio di diritto secondo cui: “In tema di doppia imposizione internazionale, ai sensi della [OSCURATO:PERSONA]Svizzera, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 943 del 1978, la nozione di persona fisica [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, pertanto il trattamento pensionistico corrisposto a cittadino italiano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], che deve qualificarsi come ente avente natura privatistica ai sensi dell’art. 19 della Convenzione, non è imponibile in Italia indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subìto in Svizzera, risultando irrilevante che l’attestato ufficiale dello Stato, relativo all’assoggettamento del reddito e del patrimonio alla tassazione svizzera, il quale non deve contenere espressioni sacramentali, o espliciti riferimenti alla Convenzione, sia stato rilasciato da autorità fiscale locale (l’[OSCURATO:PERSONA] di Tassazione di Lugano e del [OSCURATO:PERSONA]), dovendo tenersi conto della strutturazione cantonale dello Stato svizzero”.

4. Il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto infondato, e deve perciò essere respinto.

5. Nulla deve provvedersi in materia di spese di lite, non avendo l’intimato svolto difese nel giudizio di legittimità.

5.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 248, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, il 4.2.2019, e pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino italiano residente anagraficamente in Svizzera, domandava il rimborso delle trattenute operate dall’Inps sui ratei di pensione erogatigli negli Oggetto: Diniego di rimborso 2009/2012 - Pensione corrisposta dall’Inps -Cittadino italiano residente in Svizzera - Stato titolare del diritto all’imposizione - * Principio di diritto. anni dal 2009 al 2012, ma la sua istanza era respinta dall’Amministrazione finanziaria. 2. Il contribuente impugnava il provvedimento di diniego innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Pescara contestando, in primo luogo, l’erronea applicazione della Convenzione italo-svizzera per il contrasto delle doppie imposizioni. La CTP riteneva parzialmente fondate le censure proposte dal ricorrente, e riconosceva il suo diritto a conseguire il rimborso richiesto, con esclusione però dell’anno 2009, in relazione al quale l’istanza restitutoria doveva ritenersi tardiva. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione dei primi giudici, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che confermava la decisione assunta dalla CTP. 4. L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice del gravame affidandosi ad un motivo di impugnazione. Il contribuente ha ricevuto il 9.10.2019 la notificazione del ricorso, presso il suo difensore costituito nel secondo grado del giudizio, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. 5. La causa era chiamata per la trattazione innanzi alla sottosezione sesta della sezione tributaria di questa Corte che, con pronuncia Cass. 9.6.2021, n. 16123, riscontrata l’assenza di precedenti specifici in materia, rimetteva la causa per la decisione alla sezione tributaria. Il processo è stato quindi rifissato per la definizione all’odierna udienza, innanzi alla sezione tributaria della Corte di Cassazione. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 1 [ma 3], cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art. 29, comma 2, della [OSCURATO:PERSONA]Svizzera per il contrasto delle doppie imposizioni, in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ., in “assenza di idoneo certificato e conseguente mancanza di prova della tassazione all’estero” (ric., p. VI). 2. L’Amministrazione finanziaria contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per non aver rilevato che il contribuente non ha provato di avere diritto al rimborso richiesto, non avendo prodotto certificazione idonea ad assicurare che aveva corrisposto in Svizzera le imposte sui redditi conseguiti dall’Inps. 2.1. La CTR ha osservato che il contribuente ha “provato di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1995 e di ivi lavorare quanto meno dal 2009 con elementi non contestati in fatto dall’Ufficio. Ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia perché a ciò obbligato in quanto possiede immobili in Italia … il contribuente ha prodotto le certificazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] di Tassazione di Lugano e del [OSCURATO:PERSONA] che attestano non solo l’assoggettamento del contribuente alla fiscalità svizzera, ma anche la concreta tassazione dei redditi in questione, dichiarati in Svizzera, vi è piena prova che il contribuente sui redditi in questione ha pagato le imposte in Svizzera, dove è residente, per cui ai sensi della Convenzione vigente ha diritto al rimborso delle relative ritenute effettuate in Italia, al fine di evitare una doppia imposizione. Non ha alcuna rilevanza che l’attestazione provenga da una autorità fiscale locale, come previsto dall’ordinamento svizzero” (sent. CTR, p. II), ed il giudice dell’appello ha perciò respinto l’impugnativa dell’Agenzia delle Entrate. 2.2. Replica l’Amministrazione finanziaria che ai sensi dell’art. 29 della citata [OSCURATO:PERSONA]Svizzera sul contrasto delle doppie imposizioni la richiesta certificazione deve consistere in “un attestato ufficiale dello Stato contraente” (ric., p. VI) in cui sia espressamente dichiarato che ricorrono le condizioni previste dalla Convenzione medesima. Diversamente i documenti prodotti dal contribuente non provengono dall’Autorità fiscale dello Stato estero, non riportano espresso richiamo all’applicabilità della Convenzione, e “non danno atto di alcuna avvenuta tassazione in Svizzera” (ric., p. VIII). 3. L’art. 29 della [OSCURATO:PERSONA] sulle doppie imposizioni, redatta su modello OCSE, prevede: “1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione”. Occorre allora in primo luogo osservare che l’Amministrazione finanziaria non contesta più la residenza in Svizzera del contribuente, ed il dato deve pertanto ritenersi acclarato. Inoltre, il trattamento pensionistico corrisposto dall’Inps deve qualificarsi come avente natura privatistica ai sensi dell’art. 19 della Convenzione. 3.1. Tanto premesso, l’Amministrazione finanziaria contesta ancora che il contribuente avrebbe dovuto produrre una certificazione attestante espressamente che ricorrono le condizioni previste dalla Convenzione medesima. In proposito si è però già, recentemente e condivisibilmente, statuito che “l’attestazione non deve contenere espressioni sacramentali, o espliciti riferimenti alla convenzione”, essendo sufficiente che risulti attestato l’ ‘assoggettamento del reddito e del patrimonio alla tassazione svizzera’”, Cass. sez. V, 6.11.2023, n. 30779. 3.2. L’Agenzia delle Entrate censura pure che il contribuente non ha dimostrato la reale sottoposizione delle somme corrispostegli dall’Inps alla tassazione svizzera. In proposito si è però chiarito che “in tema di doppia imposizione internazionale, la nozione di persona fisica [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], utilizzata ai fini della applicazione della minore imposta dalla [OSCURATO:PERSONA]Svizzera – ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 943 del 1978 – deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subìto, essendo lo scopo delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l'attività economica internazionale, come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 novembre 2009, n. 540”, Cass. sez. V, 17.4.2019, n. 10706, e la tesi dell’Ente impositore risulta pertanto non condivisibile. 3.3. Quanto all’ulteriore contestazione dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui il contribuente avrebbe dovuto produrre una certificazione proveniente dall’Autorità fiscale dello Stato estero, volendosi con questo affermare, a quanto è dato comprendere, che risulterebbe insufficiente quella assicurata da un ufficio fiscale locale, qual è l’[OSCURATO:PERSONA] di Tassazione di Lugano e del [OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia delle Entrate non si confronta con la motivazione della sentenza pronunciata dal giudice dell’appello, il quale ha ritenuto che il dato è irrilevante, perché deve tenersi conto dell’organizzazione propria della fiscalità svizzera, e la ricorrente neppure illustra perché questa chiara valutazione debba ritenersi errata, anche in considerazione della ben nota strutturazione cantonale dello Stato svizzero. 3.3.1. Può pertanto indicarsi il principio di diritto secondo cui: “In tema di doppia imposizione internazionale, ai sensi della [OSCURATO:PERSONA]Svizzera, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 943 del 1978, la nozione di persona fisica [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, pertanto il trattamento pensionistico corrisposto a cittadino italiano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], che deve qualificarsi come ente avente natura privatistica ai sensi dell’art. 19 della Convenzione, non è imponibile in Italia indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subìto in Svizzera, risultando irrilevante che l’attestato ufficiale dello Stato, relativo all’assoggettamento del reddito e del patrimonio alla tassazione svizzera, il quale non deve contenere espressioni sacramentali, o espliciti riferimenti alla Convenzione, sia stato rilasciato da autorità fiscale locale (l’[OSCURATO:PERSONA] di Tassazione di Lugano e del [OSCURATO:PERSONA]), dovendo tenersi conto della strutturazione cantonale dello Stato svizzero”. 4. Il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto infondato, e deve perciò essere respinto. 5. Nulla deve provvedersi in materia di spese di lite, non avendo l’intimato svolto difese nel giudizio di legittimità. 5.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non
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