CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 settembre 2022
Cassazione n. 27000/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I e/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta, ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città emessa in data 26 settembre 2022, con la quale era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato di avere fatto parte di una associazione di stampo mafioso di tipo 'ndranghetistico ex art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo, cod. peri.. operante nella Regione Calabria, nel territorio italiano ed all'estero costituita da molte decine di 'locali' e 'drine distaccate, allo scopo di commettere reati di materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro la vita, il patrimonio e l'incolumità individuale e, in particolare il commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, riciclaggio, esercizio abusivo di attività finanziaria, di acquisire direttamente ed indirettamente la gestione e/o il controllo di attività economiche nel settore edilizio, movimento terra e ristorazione, di acquisire appalti pubblici e privati, di ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali e di conseguire per sé e altri vantaggi ingiusti, con l'aggravante di essere l'associazione armata. In particolare, il ruolo dell'indagato (soprannominato 'Topolino'), figlio del capo cosca [OSCURATO:PERSONA], era di controllare (assieme al fratello Ernesto) il territorio, riferire al padre ed agli altri associati la presenza della Forze dell'ordine, organizzare spedizioni punitive nei confronti di soggetti recalcitranti, dirimendo eventuali contrasti tra gli affiliati e mantenendo il c.d. 'buon ordine' nel territorio di Mesoraca, con l'accettazione delle regole di 'ndrangheta, il riconoscimento dei ruoli assegnati, il rispetto delle gerarchie e l'osservanza degli ordini e delle direttive impartiti dai vertici dell'organizzazione (capo 1). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, è indagato per il delitto di cui agli artt.81, cpv. 110,112, commi primo e secondo, 452-quaterdecies, 416-bis.1. cod. pen. perché, in concorso con gli altri indagati e previo accordo tra loro, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attività continuative organizzate: gestivano, ricevevano, trasportavano e smaltivano materiale legnoso misto a scarti di segheria e altro materiale di risulta proveniente da tagli, sfalci e potature abusivi dagli stessi perpetrati e organizzati, intensivi, e per questo pericolosi per l'ambiente; gestendo il predetto materiale, "cippandolo" in piazzali dagli stessi allestiti, mischiando illecitamente con materiale di risulta, e conferendo il predetto materiale presso centrali a biomassa ubicate in territorio calabrese (Cutro, Strongoli, Crotone, [OSCURATO:PERSONA] ed Ecosesto-Cosenza), anche per mezzo della redazione e predisposizione di falsa documentazione e false perizie di agronomi che attestavano diversa origine del materiale poi conferito in centrale biomassa (in tal modo facendo assumere al materiale la qualità di rifiuto non rientrando in tal modo, nella esclusione normativa di cui all'art.185, comma 1, lett. f), d.lgs. n.152/2016); smaltivano quindi, i dirigenti e i responsabili delle centrali biomasse, l'ingente materiale come chips di legno vergine, bruciandolo per la produzione di energia elettrica inéntivata per la quale le centrali sono destinatarie di fondi pubblici, con ciò guadagnandone l'ingiusto profitto costituito, altresì, da un agevole smaltimento dei rifiuti, un indebito incremento del volume di affari per i fornitori, determinato dal mischiare materiale legnoso vergine a scarti di segheria, lavori autostradali e/o sfalci e potature abusivi. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], quale formale titolare della ditta "F.K.E.' nonché gestore delle attività della stessa (capo 7). Il predetto è indagato poi per il delitto di cui agli artt.110, 416-bis.1. e 512 cod. pen. per avere attribuito fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA] la titolarità del locale ‘[OSCURATO:PERSONA]' sito in località Campizzi di Mesoraca, di fatto gestita dallo stesso assieme al padre [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e di agevolare la consorteria di 'ndrangheta denominata 'Locale di Mesoraca'; fatto accertato in Mesoraca il 30 agosto 2017 (capo 17). L'ultimo reato per il quale [OSCURATO:PERSONA] è indagato è quello previsto dagli artt.110, 81, comma secondo, 629, comma secondo, con riferimento all'art.628, comma terzo, nn.1 e 3, 416-bis.1. cod. pen. per avere, in concorso con il padre [OSCURATO:PERSONA], con una pluralità di condotte esecutive del medesimo disegno criminoso, perpetrate anche in tempi diversi, compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco, a costringere [OSCURATO:PERSONA], cuoco già assunto 'in nero' presso il locale '[OSCURATO:PERSONA]' di Mesoraca a non esperire azioni giudiziarie al fine di ottenere i giusti emolumenti inerenti la propria mansione lavorativa. Così procurandosi un ingiusto vantaggio con pari danno della persona offesa che avrebbe visto elise le proprie pretese lavoristiche. In particolare, sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] avevano contattato ripetutamente [OSCURATO:PERSONA], minacciandolo implicitamente di ritorsioni ed evocando il vincolo di intimidazione mafiosa loro derivato dall'essere rappresentanti apicali della consorteria di 'ndrangheta denominata 'Locale di Mesoraca', appellandolo 'infame' e rappresentategli espressamente frasi del tipo " se tu vuoi andare avanti.., vai avanti tu che noi veniamo..." tutte dirette in modo non equivoco al fine di impedirgli di esperire ogni azione lavoristica. Con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416-bis cod. pen. e, in ogni caso, per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'Locale di Mesoraca'. Accertato in Mesoraca il 4 aprile 2017 (capo 18 dell'imputazione provvisoria). 1.1. Il Tribunale ha ritenuto che il complesso dei dati investigativi acquisti consentisse la integrale conferma della ordinanza genetica, sussistendo gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati sopra indicati,desunti dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali (diffusamente riportate nel provvedimento genetico del Giudice per le indagini preliminari), da quelle di osservazione, da sequestri, dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia e dalle ulteriori attività di indagine; in forza di tali elementi, quindi, il Giudice del riesame ha evidenziato che le indagini espletate avevano accertato l'esistenza di un'organizzazione criminale di stampo 'ndranghetistico operante nel territorio di Mesoraca e nei comuni limitrofi e dei reati fine di cui alla imputazione provvisoria. 1.2. Con riferimento al reato sub 1) il Tribunale del riesame ha osservato che l'esistenza e l'operatività della c.d. 'Locale di Mesoraca', con al vertice [OSCURATO:PERSONA], era stata confermata da numerosi provvedimenti giurisdizionali nonché dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia (tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri ancora), i quali hanno descritto la rete di rapporti e le alleanze sul territorio della cosca di Mesoraca con le altre consorterie mafiose ed il suo inserimento all'interno della comunità 'ndranghetistica. Il principale ramo nel quale si sono incentrate le indagini ha riguardato le infiltrazioni della 'ndrangheta nel redditizio settore delle energie rinnovabili e, in particolare, nel conferimento di legno c.d. 'cippato' alle varie centrali a biomassa esistenti nel territorio calabrese come riferito, anzitutto, dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno confermato il ruolo di rilievo svolto in tale attività da [OSCURATO:PERSONA]. Tali dichiarazioni, convergenti tra loro, sono state ritenute credibili, precise e puntuali circa le attività illecite svolte dalla 'Locale di Mesoraca' nell'affare del legno 'cippato' ed il ruolo di preminenza ricoperto, in tale ambito, da [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Quanto al reato sub 7) il Tribunale ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base, in particolare, di alcune intercettazioni dal cui contenuto si ricava la diretta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dei traffici con le direttive da lui impartite per amalgamare il 'cippato' conforme a quello non conforme, per poi conferire il tutto alle centrali di biomassa. 1.4. Con riferimento al reato sub 17) sempre sulla base delle intercettazioni sono stati desunti i gravi indizi di colpevolezza rispetto alla fittizia intestazione del locale ‘[OSCURATO:PERSONA]' ad altro soggetto, considerato che l'indagato ed il padre continuavano ad essere direttamente coinvolti nella gestione del locale medesimo anche quando non ne erano più formalmente titolari. 1.5. In ordine al reato sub 18) il Tribunale di Catanzaro ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dando rilievo al contenuto di due intercettazioni intercorse tra l'indagato, il padre [OSCURATO:PERSONA] ed il cuoco [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali i primi due avevano minacciato il terzo, che intendeva ottenere il pagamento del corrispettivo per la sua attività lavorativa svolta in favore dei Ferrazzo presso il locale sopra indicato. In particolare, dopo l'intervento del Ferrazzo padre, il lavoratore aveva mutato il proprio atteggiamento e sostanzialmente non aveva più insistito nelle proprie pretese. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui alla imputazione provvisoria, poiché il Tribunale avrebbe omesso di accertare la loro sussistenza a suo carico fornendo, sul punto, una motivazione soltanto apparente. In sostanza, egli lamenta che l'ordinanza genetica prima, e quella del Tribunale, poi, avrebbero fondato il giudizio di gravità degli elementi indiziari essenzialmente sulla sola circostanza che egli è figlio di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto capo della c.d. 'Locale di Mesoraca', senza fornire elementi individualizzanti rispetto alla sua specifica posizione. Il ricorrente osserva che la sua attività commerciale nel settore del legno è legittima e che la sua titolarità della ditta F.K.E. è genuina e non già fittizia; inoltre, lamenta il fatto che il Tribunale del riesame non abbia esaminato la documentazione da lui prodotta in udienza a conferma della legittimità del materiale da lui conferito nelle centrali a biomassa (ricerca della [OSCURATO:PERSONA] II di Napoli). Egli, quindi, osserva che la valutazione della gravità indiziaria nei suoi confronti è stata effettuata per presunzioni poiché sarebbe stato considerato - in modo apodittico - che una attività economica come quella da lui svolta, può essere esercitata in Calabria unicamente dalla 'ndrangheta e che il figlio del capo cosca non può che essere anche lui un mafioso. 2.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura applicata nei suoi confronti, tenuto conto che le condotte ascrittegli risalgono al 2017, che egli è incensurato e che - vista la sua età - egli non poteva far parte delle c.d. 'mafie storiche' come invece indicato nell'ordinanza impugnata. Quindi, anche rispetto alla esigenze di natura cautelare, le stesse sarebbero state desunte esclusivamente dal fatto che egli è figlio del presunto capo cosca. [OSCURATO:PERSONA] 1.Anzitutto, va evidenziato che il ricorrente non ha sollevato specifiche censure rispetto ai capi della ordinanza impugnata che avevano confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui ai capi 17) e 18) - intestazione fittizia ed estorsione, entrambe con le aggravanti del metodo mafioso- che pertanto restano estranei al presente giudizio, che attiene quindi ai reati sub 1) e 7). Ciò posto, si osserva chericorso è solo parzialmente fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2.Invero, con riferimento ai limiti del controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari questa Corte afferma principi consolidati e qui ribaditi. La verifica che viene compiuta in questa sede non riguarda la ricostruzione dei fatti, né può comportare la sostituzione dell'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, dovendosi dirigere verso il controllo che il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000), nel provvedimento genetico, purché le deduzioni difensive non siano potenzialmente tali da disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo in tal caso la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate. All'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato in assenza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765). In questa prospettiva si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame, sempre che, tuttavia, tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127). 3. Fatta questa premessa, si rileva che - quanto al reato sub 1) - le censure mosse dal ricorrente sono infondate con il conseguente rigetto del ricorso sul punto. L'ordinanza impugnata muove da alcune sentenze, dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, dalle intercettazioni telefoniche, ambientali, telematiche e dalle attività di osservazione e controllo; in particolare, il Tribunale di Catanzaro ha dato rilievo a quanto riferito da numerosi collaboratori rispetto alla composizione ed alla struttura gerarchica del sodalizio mafioso di Mesoraca al cui vertice si trova [OSCURATO:PERSONA] (padre di Francesco) e del ruolo ricoperto dall'odierno ricorrente nell'ambito della cosca medesima. Di tali dichiarazioni il collegio del riesame (condividendo le valutazioni dell'ordinanza genetica) ha vagliato attentamente, a tal fine anche incrociandole con le intercettazioni dei sodali, le caratteristiche e l'obiettiva consistenza, in tal modo sostanzialmente adempiendo all'obbligo di verifica della credibilità del loro autore, e di intrinseca attendibilità del narrato, le quali - così come possono essere oggetto di apprezzamento unitario, non richiedendo il relativo percorso valutativo passaggi rigidamente separati (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145) - neppure necessitano di proclamazione ufficiale, purché emerga che il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, abbia scrupolosamente saggiato l'affidabilità della fonte. 3.1.Quanto ai riscontri suddetti, di natura individualizzante, circa l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., l'ordinanza impugnata ne identifica plurimi; si tratta in particolare delle intercettazioni riguardanti i reati sub 17) e 18), dalle quali emerge il sicuro coinvolgimento del ricorrente nella vicenda della intestazione fittizia del locale ‘[OSCURATO:PERSONA]' e della estorsione in danno del cuoco, il quale intendeva ottenere dai Ferrazzo il pagamento di differenze retributive. Tali reati-fine risultano già in sé indizianti, per il ruolo svolto dall'indagato e per le modalità dell'azione, del vincolo associativo; inoltre, non appaiono isolati, né la gravità indiziaria di appartenenza mafiosa si fonda solo sulle singole manifestazioni delittuose, ma sono piuttosto queste che si pongono come fondamentale riscontro di una diretta chiamata di reità a tale titolo, già in sé circostanziata Il relativo compendio indiziario appare dunque ineccepibilmente valutato, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, nell'ordinanza impugnata, rispetto alla quale il ricorrente solleva censure generiche limitandosi a sostenere che gli indizi a suo carico sarebbero fondati unicamente sul fatto che egli è figlio del presunto capo cosca ed a chiedere, quindi, una diversa (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi indiziari già coerentemente esaminati dal Tribunale di Catanzaro. Deve poi ribadirsi che è insegnamento costante della Corte di legittimità (ex pluribus, Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, deo. 2015, Pirajno, Rv. 261730) come sia a tal fine necessario che il giudice del riesame indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell' iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non abbia rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale motivo. 3.2. Con riferimento alle censure riguardanti le esigenze cautelari e la adeguatezza della misura disposta nei confronti del ricorrente, si osserva che esse sono infondate. Come è noto, infatti, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato del reato di associazione mafiosa, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicchè, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 5 - , Sentenza n. 45840 del 14/06/2018, Rv. 274180 - 02). Orbene, il ricorrente si limita a sostenere la insussistenza delle esigenze cautelari unicamente sulla base del decorso del tempo, della sua incensuratezza e sulla sua giovane età, che però - in assenza di elementi circa la definitiva cesura dei legami con il gruppo mafioso - non appaiono sufficienti a tal fine, tenuto anche conto che egli non è indagato in quanto appartenente alla c.d. mafia calabrese 'storica', ma alla c.d. 'Locale di Mesoraca'. 4. Al contrario, risultano fondate le censure riguardanti il reato sub 7), vale a dire il delitto di cui agli artt.81, cpv. 110,112, commi primo e secondo, 452- quaterdecies, 416-bis.1. cod. pen. Invero, deve osservarsi che, in punto di gravità indiziaria per il reato sub 7), assume assorbente rilievo la mancata considerazione della memoria difensiva con allegata una ricerca effettuata dall'[OSCURATO:PERSONA] II di Napoli (relativa proprio alla biomassa); prodotta alla udienza del 18 ottobre 2022 tenutasi davanti al Tribunale del riesame di Catanzaro, della quale però manca qualsiasi riferimento nel provvedimento impugnato nonostante riguardasse proprio la materia oggetto di imputazione provvisoria di cui al capo 7). Sulla questione del mancato esame delle memorie difensive depositate davanti al Tribunale del riesame e dei limiti della deducibilità del vizio in sede di legittimità va richiamato e ribadito il principio già espresso da questa Corte, secondo cui «l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del Tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente» (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220). Si tratta di principio senz'altro suscettibile di estensione alla materia delle misure cautelari personali. Infatti, questa Corte ha, ulteriormente, precisato che, «in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività» (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972). 4.1. Altro arresto ha operato la precisazione secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del Tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata» (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670). In particolare, la seconda delle sentenze citate, alle quali si presta adesione, ha ricordato come l'omessa considerazione dei temi illustrati nella memoria difensiva, lungi da determinare una omessa pronuncia (nel quale caso il vizio sarebbe quello della nullità del provvedimento impugnato), può determinare, invece, un vizio della motivazione laddove implichi l'esame di un argomento potenzialmente decisivo che, tuttavia, sia stato pretermesso. Dalla struttura disegnata dal codice di procedura penale relativamente al procedimento di riesame è stato segnalato come la richiesta sia ammissibile anche quando venga omessa l'indicazione di alcun motivo e come sia consentita la presentazione di motivi inediti fino all'inizio della discussione. L'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. impone, inoltre, al Tribunale di decidere anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Da ciò è stato desunto che «nell'economia del giudizio di riesame le memorie tempestivamente presentate possono legittimamente assumere una funzione che trascende quella del mero sviluppo argomentativo delle deduzioni contenute nell'atto di impugnazione, traducendosi nell'effettivo strumento per veicolare queste ultime» (Sez. 5, n. 11579 del 2022). Occorre, dunque, avere riguardo al contenuto delle memorie per verificare se le stesse contengano deduzioni difensive potenzialmente destrutturanti rispetto all'impostazione del provvedimento impugnato o ulteriori rispetto a quanto illustrato con l'atto introduttivo del procedimento di riesame. 4.2. Nel caso di specie la ricerca depositata all'udienza di discussione riguardava proprio il concetto e la definizione d biomassa. Sono rimaste prive di risposta le sopra indicate deduzioni difensive; la pretermissione totale del dato informativo ritualmente introdotto dalla difesa determina il vizio di omessa motivazione eccepito con il relativo motivo di ricorso. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, in piena autonomia decisionale, limitatamente al reato di cui al capo 7); il ricorso, invece deve essere respinto nel resto. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 7),