CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38557/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.ESPOSITO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Massimo ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma, in accoglimento della richiesta di concordato in appello, ha rideterminato nei loro confronti la pena in relazione a contestazioni concernenti il traffico di sostanze stupefacenti. 2. ESPOSITO [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti reato, al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art.80 comma 2 d.P.R. 309/90 e alla legittimità del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla pena pecuniaria, a seguito dell'aumento per la ritenuta circostanza aggravante. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Massimo denuncia violazione di legge per essere stata la sentenza pronunciata in difetto della traduzione dell'imputato il quale risultava sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolutamente privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. circostanza che, se da un lato ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, che infatti è stata applicata e non presenta profili di illegalità, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'ESPOSITO, trattandosi di pena compresa nella forchetta edittale della fattispecie contestata, tenuto conto della circostanza aggravante di cui all'art.80 comma 2 d.P.R. 309/90, dall'altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15.1.2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30.11.2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3.12.2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr. sez.3, 15.6.2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30.1.2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.IV, 24.11.2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; sez.I, 11.4.2012, Sardelli, Rv. 252861). 4. Quanto ai profili di nullità per omessa traduzione dell'imputato, la censura risulta smentita dalla lettera della stessa disposizione richiamate dal ricorrente laddove l'art.23 bis comma 4 del D.L. 137/2020 espressamente prevede che "la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza", richiedendo pertanto la disposizione due atti di impulso ben distinti per la discussione orale della impugnazione e per la richiesta dell'imputato di partecìpare all'udienza, adempimento quest'ultimo che non è stato eseguito (cfr. sez.3, n.3958 del 12/11/2021, D., Rv.282888-01). 4. ta nuova disciplina (art.610 comma 5 bis cod.proc.pen.), che consente la pronuncia senza formalità della causa di inammissibilità, è senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (successivo alla data di entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] e cioè il 3 Agosto 2017). 5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma i