CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20985/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01L37N9 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Genova, con l'impugnata sentenza, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter D.L.vo 286/98 e, per l'effetto, lo condannava alla pena di euro 6.700,00 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi con i quali si duole della mancata assoluzione dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, censurando l'impugnata sentenza nella parte in cui non ha verificato la legittimità dell'ordine questorile con cui gli veniva ingiunto di lasciare il Paese e dell'ordine di espulsione, anche sotto il profilo per cui lo stato di indigenza del ricorrente gli avrebbe impedito di acquistare il biglietto per allontanarsi dall'Italia. 3. Il ricorso è inammissibile. La fattispecie incriminata dalla norma di cui all'art. 14, comrna 5-ter D. Lgs. nr . 286/98 ha natura di reato omissivo proprio e presuppone indubbiamente la valida adozione da parte del Questore dell'ordine di allontanamento ex art. 14, comma 5-bis e, da parte del Prefetto, del provvedimento di espulsione o di respingimento al quale l'ordine di esecuzione stesso è chiamato a dare attuazione. Il provvedimento amministrativo deve essere conforme ai requisiti sostanziali e formali richiesti dalla legge e la violazione relativa integra la fattispecie di reato cui si collega la sanzione pecuniaria. Nel caso di specie, il ricorrente non risulta aver formulato nel giudizio di merito in primo grado alcuna censura né avverso il provvedimento di espulsione né avverso l'ordine di allontanamento, tema di converso, prospettato per la prima volta in questa sede. Peraltro, si prospettano le difficoltà economiche dell'imputato, quale causa impediente l'allontanamento volontario, per la prima volta nel ricorso per cassazione e quale ipotesi puramente astratta, materialmente non documentata né allegata al giudizio di merito. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co