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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 maggio 1982

Cassazione n. 46916/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI VERCELLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/05/1982 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 del TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, relativamente alla dedotta violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen., con le ulteriori conseguenze di legge, e l'inammissibilità del ricorso nel resto; letta la memoria con la quale il difensore del condannato ha sostenuto che il ricorso sia inammissibile ovvero infondato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 gennaio 2022, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le numerose sentenze di condanna, dettagliatamente indicate; più specificamente, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati di evasione oggetto di due diversi gruppi di pronunce, nonché tra i reati in materia di violazione delle norme sulle misure di prevenzione, oggetto di altro gruppo di pronunce, rideterminando per ciascuno di essi la relativa pena.

2. Avverso la detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Vercelli, adducendo a sostegno dell'impugnazione due argomentazioni.

2.1. Intanto, ha osservato che, nel caso di specie, non sarebbe stato dimostrato né sarebbe stato possibile dimostrare sulla base degli indici oggettivi ricavabili dalle sentenze di condanna il requisito fondamentale dell'istituto della continuazione, ossia un'ideazione preventiva e originaria dei vari episodi di evasione o di violazione della misura di prevenzione, nonché una permanenza di tale progetto criminoso; e ha sostenuto che il riconoscimento della continuazione nelle ipotesi di cui all'ordinanza impugnata sembrerebbe piuttosto motivato dall'intento di ridurre la pena complessivamente inflitta allo Zito.

2.2. Ha, inoltre, evidenziato, con riguardo alla determinazione della pena per il reato continuato di violazione dell'art. 9 della legge 1423/56, che il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con il quarto comma dell'art. 81 cod. pen. nella parte in cui detta norma prescrive che "se i reati in concorso formale o in continuazione sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave"; che, infatti, nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione, individuando il reato più grave in quello giudicato con la sentenza del Tribunale di Taranto del 26.10.2012, che aveva condannato lo Zito alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione, avrebbe rideterminato un aumento a titolo di continuazione nella misura complessiva di mesi quattro, giorni venti, cioè in misura inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata con riguardo al secondo profilo di censura e declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.

4. Il difensore dello Zito ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte una memoria, con la quale ha sostenuto l'inammissibilità ovvero l'infondatezza del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Vercelli, per violazione, quanto al primo motivo, dei principi che regolano i poteri cognitivi della Corte di cassazione e, quanto al secondo motivo, per violazione dell'at. 581 cod. proc. pen. in relazione al profilo della specificità dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile nei limiti e per le ragioni che seguono; l'ordinanza impugnata va, invece, annullata limitatamente alla determinazione della pena per il reato continuato di cui all'art. 9 della legge n. 1423 del 1956.

E in vero, come osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, il ricorrente, con riferimento alla censura secondo cui non sarebbe stata dimostrata l'esistenza della necessaria ideazione preventiva, non ha indicato quale violazione di legge si sarebbe verificata né argomentato in ordine ai passaggi della motivazione che sarebbero omissivi e/o manifestamente infondati.

Al riguardo, giova osservare che il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione dei punti ai quali la censura si riferisce (Sez.4, 6 aprile 2004, Maviglia, Rv. 228926).

Si tratta di un requisito espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, 19 febbraio 2003, Rv. 224659; Sez. 2, 27/05/1999, Rv. 214249).

2. E', invece, fondato il secondo profilo di censura.

Pur in assenza di un'espressa indicazione circa la violazione dedotta - come osservato dal difensore del condannato nella memoria citata - ritiene il Collegio che detta indicazione sia ricavabile dal complessivo contenuto del ricorso, con il quale è stata dedotta, nella sostanza, l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 81 cod. pen. in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen..

Orbene, l'ordinanza impugnata ha effettivamente operato in contrasto con il disposto delle citate norme, avendo il Giudice dell'esecuzione determinato un aumento di pena, in relazione al reato continuato di cui all'art. 9 della legge n. 1423 del 1956, nella misura complessiva di mesi quattro, giorni venti, cioè in misura inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, pari ad anni uno, mesi dieci di reclusione, essendo lo Zito soggetto al quale era stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen..

3. Limitatamente a tale punto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Vercelli, che, in diversa persona fisica (giusta sentenza della Corte Costituzionale n.183 del 2013), dovrà procedere a nuovo giudizio attenendosi ai superiori rilievi.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per il reato continuato di cui all'art. 9 legge n. 1423 del 1956 e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Vercelli.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI VERCELLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/05/1982 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 del TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, relativamente alla dedotta violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen., con le ulteriori conseguenze di legge, e l'inammissibilità del ricorso nel resto; letta la memoria con la quale il difensore del condannato ha sostenuto che il ricorso sia inammissibile ovvero infondato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 gennaio 2022, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le numerose sentenze di condanna, dettagliatamente indicate; più specificamente, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati di evasione oggetto di due diversi gruppi di pronunce, nonché tra i reati in materia di violazione delle norme sulle misure di prevenzione, oggetto di altro gruppo di pronunce, rideterminando per ciascuno di essi la relativa pena. 2. Avverso la detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Vercelli, adducendo a sostegno dell'impugnazione due argomentazioni. 2.1. Intanto, ha osservato che, nel caso di specie, non sarebbe stato dimostrato né sarebbe stato possibile dimostrare sulla base degli indici oggettivi ricavabili dalle sentenze di condanna il requisito fondamentale dell'istituto della continuazione, ossia un'ideazione preventiva e originaria dei vari episodi di evasione o di violazione della misura di prevenzione, nonché una permanenza di tale progetto criminoso; e ha sostenuto che il riconoscimento della continuazione nelle ipotesi di cui all'ordinanza impugnata sembrerebbe piuttosto motivato dall'intento di ridurre la pena complessivamente inflitta allo Zito. 2.2. Ha, inoltre, evidenziato, con riguardo alla determinazione della pena per il reato continuato di violazione dell'art. 9 della legge 1423/56, che il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con il quarto comma dell'art. 81 cod. pen. nella parte in cui detta norma prescrive che "se i reati in concorso formale o in continuazione sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave"; che, infatti, nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione, individuando il reato più grave in quello giudicato con la sentenza del Tribunale di Taranto del 26.10.2012, che aveva condannato lo Zito alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione, avrebbe rideterminato un aumento a titolo di continuazione nella misura complessiva di mesi quattro, giorni venti, cioè in misura inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata con riguardo al secondo profilo di censura e declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. 4. Il difensore dello Zito ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte una memoria, con la quale ha sostenuto l'inammissibilità ovvero l'infondatezza del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Vercelli, per violazione, quanto al primo motivo, dei principi che regolano i poteri cognitivi della Corte di cassazione e, quanto al secondo motivo, per violazione dell'at. 581 cod. proc. pen. in relazione al profilo della specificità dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile nei limiti e per le ragioni che seguono; l'ordinanza impugnata va, invece, annullata limitatamente alla determinazione della pena per il reato continuato di cui all'art. 9 della legge n. 1423 del 1956. E in vero, come osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, il ricorrente, con riferimento alla censura secondo cui non sarebbe stata dimostrata l'esistenza della necessaria ideazione preventiva, non ha indicato quale violazione di legge si sarebbe verificata né argomentato in ordine ai passaggi della motivazione che sarebbero omissivi e/o manifestamente infondati. Al riguardo, giova osservare che il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione dei punti ai quali la censura si riferisce (Sez.4, 6 aprile 2004, Maviglia, Rv. 228926). Si tratta di un requisito espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, 19 febbraio 2003, Rv. 224659; Sez. 2, 27/05/1999, Rv. 214249). 2. E', invece, fondato il secondo profilo di censura. Pur in assenza di un'espressa indicazione circa la violazione dedotta - come osservato dal difensore del condannato nella memoria citata - ritiene il Collegio che detta indicazione sia ricavabile dal complessivo contenuto del ricorso, con il quale è stata dedotta, nella sostanza, l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 81 cod. pen. in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.. Orbene, l'ordinanza impugnata ha effettivamente operato in contrasto con il disposto delle citate norme, avendo il Giudice dell'esecuzione determinato un aumento di pena, in relazione al reato continuato di cui all'art. 9 della legge n. 1423 del 1956, nella misura complessiva di mesi quattro, giorni venti, cioè in misura inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, pari ad anni uno, mesi dieci di reclusione, essendo lo Zito soggetto al quale era stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.. 3. Limitatamente a tale punto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Vercelli, che, in diversa persona fisica (giusta sentenza della Corte Costituzionale n.183 del 2013), dovrà procedere a nuovo giudizio attenendosi ai superiori rilievi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per il reato continuato di cui all'art. 9 legge n. 1423 del 1956 e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Vercelli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così de
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