Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1992

ECLI:EU:C:1992:20
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61991C0077 - IT Avviso legale importante | 61991C0077 Conclusioni dell'avvocato generale Gulmann del 16 gennaio 1992. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANA. - INADEMPIMENTO - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-77/91. raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-00557 Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente,

[OSCURATO:PERSONA],

1. Ai sensi dell' art. 51, primo comma, della direttiva del Consiglio 28 settembre 1981 (1) per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari, nonché ai sensi dell' art. 3 della direttiva del Consiglio 28 settembre 1981 (2) per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari, gli Stati membri dovevano dare attuazione a queste direttive entro il 28 settembre 1983.

2. Con atto introduttivo 22 febbraio 1991 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni necessarie per confermarsi alle direttive del Consiglio, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.

La Repubblica italiana ha riconosciuto di non aver ancora adottato le norme per il recepimento delle citate direttive del Consiglio nel diritto nazionale.

3. Non mi resta pertanto che proporre alla Corte di pronunciarsi in conformità alla domanda della [OSCURATO:PERSONA] e di condannare la Repubblica italiana alle spese. (*) Lingua originale: il danese. (1) - Direttiva 81/851/CEE, GU 1981, L 317, pag.

1. (2) - Direttiva 81/852/CEE, GU 1981, L 317, pag. 16.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61991C0077 - IT Avviso legale importante | 61991C0077 Conclusioni dell'avvocato generale Gulmann del 16 gennaio 1992. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANA. - INADEMPIMENTO - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-77/91. raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-00557 Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente, [OSCURATO:PERSONA], 1. Ai sensi dell' art. 51, primo comma, della direttiva del Consiglio 28 settembre 1981 (1) per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari, nonché ai sensi dell' art. 3 della direttiva del Consiglio 28 settembre 1981 (2) per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari, gli Stati membri dovevano dare attuazione a queste direttive entro il 28 settembre 1983. 2. Con atto introduttivo 22 febbraio 1991 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni necessarie per confermarsi alle direttive del Consiglio, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE. La Repubblica italiana ha riconosciuto di non aver ancora adottato le norme per il recepimento delle citate direttive del Consiglio nel diritto nazionale. 3. Non mi resta pertanto che proporre alla Corte di pronunciarsi in conformità alla domanda della [OSCURATO:PERSONA] e di condannare la Repubblica italiana alle spese. (*) Lingua originale: il danese. (1) - Direttiva 81/851/CEE, GU 1981, L 317, pag. 1. (2) - Direttiva 81/852/CEE, GU 1981, L 317, pag. 16.
Sentenza Corte di giustizia UE/1992 — Fons Iuris — Fons Iuris