CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33456/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22993-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2280/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 10/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha confermato la pronuncia della CTP di Messina ove erano state accolte le ragioni del contribuente avverso il provvedimento di revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 35 d.P.R. n. 633/1972, motivato perché soggetto di età superiore ai settant'anni, sia perché ritenuto propenso a contabilizzare operazioni inesistenti, come da denunce penali in atti. Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre è rimasto intimato il contribuente. CONSIDERATO Con l'unico motivo si profila censura ex art. 360 n 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 35 d.P.R. n. 633/1972 e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 2010/188376 del 29 dicembre 2010, nello specifico affermando la legittimità del provvedimento di revoca fondato su due accertamenti relativi al 2006 e 2007 che avevano evidenziato operazioni fittizie e fraudolente, da cui scaturiva la propensione del contribuente all'evasione fiscale, censurando altresì la sentenza di merito ove teneva conto dell'annullamento -già in primo grado- dei predetti avvisi. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione Ric. 2021 n. 22993 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale dev'essere dichiarato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte contribuente; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM Ric. 2021 n. 22993 sez. MT - ud. 19-10-2022 -3- La Corte dichiara i