CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2025
Cassazione n. 08863/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; •7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo reitera una eccezione di nullità puntualmente disattesa dalla Corte del merito in linea con l'orientamento speso sul tema dalle sezioni unite di questa Corte ( sentenza n. 42125/25, Cirelli) mentre il secondo introduce temi in fatto indifferenti ( la situazione di salute del ricorrente tale da renderlo "spesso" incosciente e incapace di percepire stimoli esterni" nonché l'utilizzo di un macchinario che impediva al ricorrente di muoversi e la sordità della madre coabitante) che, nella loro mera eventualità, non confortata da elementi di riscontro rispetto alla specifica situazione a giudizio, lasciano immutato il dato acquisito dalla Corte del merito in ordine ai controlli attestanti l'assenza del D'[OSCURATO:PERSONA] dal luogo di restrizione domiciliare, dando adeguata contezza dei profili costitutivi, anche soggettivi, dell'evasione contestata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 7: :t , friti