CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09033/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1 2 6 29 / 20 17 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -resistente - avverso la sentenza n. 478/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositatail 7 aprile 2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla C.T.P. di Novara il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua richiesta di rimborso della ritenuta alla fonte operata dal proprio datore di lavoro ENEL sull’importo erogatogli nell’anno 2000 a titolo di corresponsione di capitale in luogo della pensione integrativa, prevista da apposito accordo aziendale che prevedeva l’iscrizione del personale ad un Fondo denominato fondo “PIA”. Il contribuente sostenne che l’importo andasse assoggettato all’aliquota del 12,5%, prevista per i redditi di capitale, in particolare in ipotesi di erogazione a fronte di polizze di assicurazioni sulla vita stipulate anteriormente al 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124. 2. La C.T.P. accolse la domanda; ma il successivo appello, proposto dall’amministrazione finanziaria, fu accolto dalla C.T.R. del Piemonte, che ritenne tassabili le somme erogate alla stregua del TFR. La pronunzia d’appello fu impugnata dal contribuente con ricorso per cassazione, accolto da questa Corte con sentenza n. 20504/2013. La sentenza fu cassata con rinvio al giudice a quo, affinché provvedesse ad un riesame della fattispecie considerando che, per gli iscritti al fondo in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, occorreva distinguere tra gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 - per i quali la prestazione era assoggettata al regime di tassazione separata unicamente nei limiti delle attribuzioni patrimoniali conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, rimanendo invece le somme rinvenienti dalla liquidazione del cd. rendimento (per tale dovendosi intendere il "rendimento netto" imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato) soggette alla ritenuta del 12,50% - e importi maturati dopo il 1° gennaio 2001 , interamente soggetti al regime di tassazione separata. 3. All’esito del giudizio di rinvio, la C.T.R. del Piemonte rigettò l’appello del contribuente. I giudici d’appello ritennero che il rendimento tassabile fosse solo quello risultante dalla gestione del fondo sul mercato, e che nel caso di specie non era stata data prova del suo ammontare, tenuto conto che le modalità operative della prestazione “finale” a carico delfondo “PIA” prescindevano dal rendimento degli accantonamenti medio tempore previsti per l’azienda e il contribuente e che l’accantonamento, all’epoca, non aveva una sua autonomia contabile e gestionale. 4. Avverso detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, illustrati da successiva memoria. L’Amministrazione non ha svolto difese in questa sede, essendosi limitata a chiedere di prender parte alla discussione della causa. Considerato che: 1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della l. n. 482/1985, 42, comma quarto, del d.P.R. n. 917/1986, 1, comma quinto, del d.l. n. 669/1986, 16 e 17 del d.P.R. n. 917/1986. Il ricorrente lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la Cassazione avesse definito il concetto di rendimento tassabile, quando, in realtà, il riferimento alla fattispecie PIA riguardasse soltanto il caso del mero rendimento di polizza. 2. Il secondo mezzo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 167 cod. proc. civ. e 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Secondo il ricorrente, la C.T.R. avrebbe omesso di considerare che l’Ufficio non aveva mai contestato che la somma quantificata nella certificazione Enel non costituisse rendimento tassabile con l’aliquota del 12,5%. Assume pertanto che, in assenza di contestazioni, la relazione ENEL, rilasciata a firma del funzionario competente, costituirebbe valida certificazione ai fini dell’individuazione dei rendimenti netti inglobati nella liquidazione capitalizzata. 3. Il terzo mezzo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 63 del d.lgs. n. 546/1992. Il ricorrente assume che la C.T.R. avrebbe errato nel porre a suo carico un «onere esclusivo di fatto» della prova, finendo per negare il potere-dovere funzionale attribuito al giudice tributario. 4. Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 1 del d.lgs. n. 546/1992, 163, numm. 4 e 5, cod. proc. civ. La sentenza è sottoposta a critica nella parte in cui ha ritenuto inidonea a dimostrare l’ammontare del valore risultante dalla gestione del fondo sul mercato la semplice indicazione della differenza fra quanto accantonato e quanto versato al dipendente. Il ricorrente invoca la vigenza, nell’ordinamento, di un principio di libertà probatoria, che fa carico alle parti unicamente di individuare le circostanze che intendono provare, lasciando poi al giudice la scelta del mezzo che ritiene più idoneo.5. Il quinto motivo lamenta omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il ricorrente si duole del mancato esame, da parte della C.T.R., delle proprie deduzioni – ed in particolare dalla produzione di una perizia di parte – dalle quali assume possibile inferire una stima dei rendimenti generati dagli accantonamenti effettuati. 6. Con il sesto motivo, sempre deducendo omesso esame di un fatto controverso e decisivo, il ricorrente assume altresì che la C.T.R. avrebbe «ignorato la questione della tipologia del rendimento» e «del contraddittorio che su di essa le parti avevano innestato». 7. Infine, con il settimo motivo la ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 63 del d.lgs. n. 546/1992, 384 e 392 cod. proc. civ., assumendo che i giudici d’appello avrebbero «dato un’applicazione soltanto apparente ed errata del principio di diritto» enunciato da questa Corte con la sentenza di rinvio, in particolare ritenendosi esentati dallo scrutinio dei profili inerenti al quantum debeatur. 8. Il ricorso è complessivamente infondato. 8.1. La vicenda va decisa conformemente ai numerosi precedenti di questa Corte che si sono occupati di fattispecie perfettamente coincidenti con quella oggetto della presente vertenza. In particolare, prendendo le mosse dal richiamato principio di diritto, contenuto, per tutte, nella pronunzia delle Sezioni Unite n. 13642/2011, in relazione al Fondo per cui è causa (come variamente denominato) questa Corte ha chiarito che la ritenuta nella misura del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. n. 482/ 1985, sulle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento, puòapplicarsi solo agli importi derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato (v. Cass. n. 29479/2021, Cass. n. 20617/2021; Cass.6 6514/2019); tale più favorevole tassazione va invece esclusa con riferimento alle somme versate dal contribuente in un fondo integrativo che non abbia investito sul mercato finanziario (v. Cass.n. 15853/2018; Cass. n. 720/2017; Cass. n. 1977/2015). Pertanto, costituiscono“rendimento netto” le «somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate» (Cass.n. 24525/2017; Cass. n. 10285/2017). 8.2. Tale aspetto conduce a ritenere condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che le somme corrisposte al contribuente dovessero intendesi riferite al «rendimento», inteso come frutto di un investimento delle risorse “all’interno dell’impresa”; per quanto poc’anzi rilevato, infatti, si deve escludere possa considerarsi quale “rendimento” ottenuto quello corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio dell’ente datore, poiché tale fattore costituisce il risultato di una mera operazione matematica e non effettivamente il frutto dell’investimento di quegli accantonamenti sul libero mercato (v. Cass. n. 9959/2022; Cass. n. 5436/2018; Cass. n. 4941/18). 8.3. Su tale aspetto, con riferimento alla prova della riferibilità a “rendimento” delle somme e al perimetro dell’accertamento che compete al giudice di prossimità in base al ricordato dictum dell e Sezioni Unite, questa Corte ha poi precisato che è necessario procedere ad una «ricostruzione dell’impiego delle somme sul mercato finanziario», verificando se vi sia stato «l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato» e quale sia stato «il rendimento di gestione conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%»(v. Cass. n. 16116/2018). Inoltre, è stato chiarito che spetta al contribuente che impugna il rigetto di un’istanza di rimborso, quale attore in senso sostanziale, provare il fondamento della sua pretesa, dimostrando « quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento, senza che detto onere probatorio possa ritenersi sufficientemente assolto tramite il mero rinvio al conteggio proveniente dall’Enel, prodotto dal contribuente», inidoneo a «chiarire se si tratta effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato» (così ancora Cass. n. 9959/2022; v. anche Cass. n. 13281/2017; Cass. n. 720/2016). 8.4. Nell’applicazione del principio di diritto cui era tenuta a conformarsi ─ con il conseguente assoggettamento ad aliquota del 12,50% della sola componente delle somme «riferibile al rendimento» ─ la C.T.R. si è allineata a tali indicazioni, avendo ritenuto che non fosse stato adeguatamente dimostrato dal contribuente il fatto che il capitale erogato dal Fondo derivasse da investimenti effettuati sul mercato. Né potrebbe assumere rilievo, in tal senso, la certificazione Enel più volte evocata dal ricorrente, insufficiente a consentire l’accertamento dell’effettiva quantificazione in base alla metodologia descritta. Ed infatti, questa Corte ha ripetutamente precisato che la certificazione Enel, concernendo esclusivamente la differenza tra il totale del capitale lordo da liquidare e la somma di dotazione iniziale, non assolve all’onere probatorio che g rava sul contribuente il quale agisca per vedere riconosciuto il suo diritto al rimborso, poiché non reca alcuna specificazione dei criteri utilizzati per la quantificazione della voce “rendimento”, sì da chiarire se si tratti effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato (v. Cass. n. 9959/2022; Cass. nn. 11611e 11612 /2021 ). 9. In conclusione, il ricorso merita di essere respinto. Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione. Sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al versamento di un importo pari a quello del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del