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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09309/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato, con riferimento al primo motivo, che la Corte di appello ha debitamente spiegato come non possa in alcun modo dubitarsi dell'elevata offensività della condotta, concretatasi nell'avere [OSCURATO:PERSONA] intrattenuto, nell'arco di circa un anno, contatti quasi quotidiani con persone pregiudicate o sottoposte a misura di prevenzione, peraltro non sempre avvenuti in aree pubbliche e, comunque, sicuro indice di deliberata e continua violazione delle prescrizioni impartitegli, avvenuta in modo tale da ledere il bene giuridico a cui presidio è posta la norma incriminatrice; che il secondo motivo di ricorso per cassazione, afferente all'applicazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, è, del pari, privo di pregio, atteso che la Corte di appello, diversamente da quanto eccepito dall'imputato, ha analiticamente scrutinato, in perfetto ossequio al dettato normativo ed ai correnti indirizzi ermeneutici e lungi dal ricorrere ad automatismi di sorta o a riconoscere carattere obbligatorio all'istituto applicato, la valenza della ricaduta nel reato quale espressione della sua indifferenza alla portata precettiva della norma penale; che la motivazione della sentenza impugnata, specie nella parte dedicata alla non occasionalità della condotta illecita ed alla spregiudicatezza mostrata dall'imputato nel sottrarsi al divieto stabilito a suo carico, supporta adeguatamente il rigetto delle censure vedenti sul trattamento sanzionatorio e, quindi, anche sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato, con riferimento al primo motivo, che la Corte di appello ha debitamente spiegato come non possa in alcun modo dubitarsi dell'elevata offensività della condotta, concretatasi nell'avere [OSCURATO:PERSONA] intrattenuto, nell'arco di circa un anno, contatti quasi quotidiani con persone pregiudicate o sottoposte a misura di prevenzione, peraltro non sempre avvenuti in aree pubbliche e, comunque, sicuro indice di deliberata e continua violazione delle prescrizioni impartitegli, avvenuta in modo tale da ledere il bene giuridico a cui presidio è posta la norma incriminatrice; che il secondo motivo di ricorso per cassazione, afferente all'applicazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, è, del pari, privo di pregio, atteso che la Corte di appello, diversamente da quanto eccepito dall'imputato, ha analiticamente scrutinato, in perfetto ossequio al dettato normativo ed ai correnti indirizzi ermeneutici e lungi dal ricorrere ad automatismi di sorta o a riconoscere carattere obbligatorio all'istituto applicato, la valenza della ricaduta nel reato quale espressione della sua indifferenza alla portata precettiva della norma penale; che la motivazione della sentenza impugnata, specie nella parte dedicata alla non occasionalità della condotta illecita ed alla spregiudicatezza mostrata dall'imputato nel sottrarsi al divieto stabilito a suo carico, supporta adeguatamente il rigetto delle censure vedenti sul trattamento sanzionatorio e, quindi, anche sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 09309/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris