CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18208/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8729/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ANCONA n. 1073/2021 depositata il23/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] delle Marche ha rigettato l’appello interposto da [OSCURATO:SOCIETA]., accogliendo, per converso, l’appello incidentale avanzato dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli avverso la sentenza con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Ancona aveva affermato la legittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza del contribuente volta ad ottenere il rimborso dell’accisa sul gas naturale immesso in consumo nel periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 maggio 2007, spedita dalla Società in data 28 agosto 2008 all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] in relazione a “quanto versato anteriormente alla data 19/12/2006”. La reiezione dell’istanza in parola si incentrava sulla stigmatizzata tardività della stessa rispetto al termine biennale di cui all’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (c.d. TUA). Venivano, in particolare, disattese le ragioni esposte dalla contribuente in appello e tese a far valere la piena tempestività dell’istanza di rimborso perlomeno con riferimento all’intera annualità 2006 e al periodo dal 1° gennaio 2007 – 31 maggio 2007, posto che il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 14 del menzionato d.lgs.n. 504 del 1995 non decorre dal momento in cui si versano i singoli acconti mensili, ma da quello in cui, in sede di dichiarazione annuale, viene operata la liquidazione definitiva del debito impositivo. Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato a tre motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 comma 2, del d.lgs. 504 del 1995, per aver la CTR erroneamente ritenuto tempestiva l’istanza per il rimborso dell’accisa assolta sul gas naturale immesso in consumo, presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] il 29 agosto 2008, limitatamente ai soli versamenti eseguiti tra il 28 agosto 2006 e il 31 maggio 2007– effettuati, quindi, nel periodo antecedente i due anni dalla presentazione della stessa – e non anche con riferimento all’intera annualità 2006, oltre che per il periodo dal 1° gennaio 2007 – 31 maggio 2007 (art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.). Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 2 della l. 29 dicembre 1990, n. 428, nonché degli artt. 2729 e 2697 c.c., avendo la CTR, da un lato, ritenuto non adeguatamente provata da [OSCURATO:SOCIETA]. la circostanza di non aver traslato nei confronti di altri soggetti l’accisa agevolata assolta sul gas naturale, quale fatto impeditivo del diritto al rimborso avanzato, e, dall’altro lato, erroneamente ritenuto assolto da parte dell’Agenziadelle Entrate e dei Monopoli – Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] di Ancona l’onere della prova dell’indebito arricchimento conseguito dalla Società tramite presunzioni semplici (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); Con il terzo motivo di ricorso viene stigmatizzata la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 115, comma 1 c.p.c., per non avere la CTR disposto una C.T.U. in relazione alle scritture contabili di [OSCURATO:SOCIETA]. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). Il primo motivo è infondato ed esige il rigetto. Come chiarito da questa Corte in altre pronunce riguardanti sempre [OSCURATO:SOCIETA] (Cass. n. 34089 del 2019; Cass. n. 19398 del 2021; Cass.n. 31679 del 2022), nell'ipotesi di esenzione dall'accisa sui prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica in forza della efficacia diretta dell’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva n. 2003/96/CE, anche prima della adozione del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, in base ai principi espressi dalla Corte di giustizia nella citata sentenza resa in causa C-226/07, il termine di decadenza della domanda di rimborso decorre dalla data del singolo versamento, poiché il versamento dell'imposta rappresenta un pagamento indebito ab origine. Si è, pertanto, al di fuori del meccanismo ordinario del pagamento dell'accisa cui fa riferimento la ricorrente, in base al quale – in considerazione del meccanismo di compensazione prescritto ai sensi dell'art. 56, comma 1, TUA (secondo cui «Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto»), operante fino all'esaurimento del rapporto tributario – l'accredito, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto, risulta una modalità di pagamento dell'accisa sui consumi di energia elettrica (come di gas naturale), per cui, in corso di rapporto tributario, non è configurabile come pagamento indebito, con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza biennale ex art. 14, comma 2, TUA (cfr. Cass. n. 11813 del 2020; Cass. n. 25608 del 2020; Cass. n. 9351 del 2021). Invero, nella fattispecie in esame viene in rilievo un'istanza di rimborso di accisa versata sul gas naturale destinato per la produzione di energia elettrica (per quanto ancora di interesse, per il periodo 01/01/2006-11/09/2006) che, in quanto non dovuta ab origine in considerazione del regime di esenzione – in forza dell'efficacia diretta dell'art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva n. 2003/96/CE, anche prima della adozione del d.lgs. n. 26 del 2007, in base ai principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza resa in causa C-226/07 –, costituisce un pagamento indebito, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza dell'istanza di rimborso, in applicazione dell'art. 14, comma 2, TUA, dalla data del singolo versamento. In definitiva, come ancor di recente affermato da questa Corte “il rimborso delle accise sul gas naturale cui è applicabile ab origine il regime di esenzione (nella specie, in ragione dell’efficacia diretta della direttiva n. 2003/96/CE, che esenta dalle accise i prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica) è soggetto al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, decorrente dalla data dei singoli versamenti mensili, indebitamente effettuati” (Cass. n. 4891 del 2023). A detto principio, che va qui ribadito, la CTR risulta essersi attenuta. Il secondo motivo è inammissibile. La CTR ha ritenuto, valorizzando le fatture, l’avvenuta traslazione nei confronti di altri soggetti dell’accisa assolta sul gas naturale, sicché il motivo di ricorso si traduce in una mera censura di merito. In tal senso, la doglianza traligna dal modello tipico dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per risolversi nella richiesta al giudice di una rivisitazione sostanziale del merito della controversia, onde ottenerne una più appagante ricostruzione. Come questa Corte ha ancor di recente osservato, le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui al ridetto art.360, comma 1,n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio diviolazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art.360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. n. 640 del 2019; Cass. n. 7187 del 2022). Il terzo motivo di ricorso è infondato. La c.t.u. è strumento riservato all’autonoma valutazione discrezionale del giudice. Al riguardo, viene in rilievo il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass. n. 15219 del 2007; Cass. n. 9461 del 2010; Cass. n. 4660 del 2006). Ne consegue che la scelta di disporre o meno una c.t.u. per accertare un fatto, in quanto frutto di una valutazione discrezionale e non obbligatoria, non è censurabile in sede di legittimità se motivata, anche solo implicitamente. Il ricorso va in ultima analisi rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 7.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricor