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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2023

Cassazione n. 42776/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA],, condannato alle pene di legge in ordine al reato di dichiarazione fiscale fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazione inesistenti, lamenta il vizio di motivazione in relazione all'art. 2 d.lgs. 74/2000 per ritenuta assenza di prova circa l'inesistenza delle prestazioni, dedotta dall'Agenzia delle entrate con "ricorso ad un metodo induttivo"; Considerato che il motivo in parola contiene doglianze generiche, rispetto alla non illogica motivazione contenuta in sentenza, e, comunque, manifestamente infondate alla luce della previsione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e della consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, che consente di ritenere provato il fatto in base ad indizi gravi, precisi e concordanti quali non illogicamente sono quelli dettagliatamente indicati in sentenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA],, condannato alle pene di legge in ordine al reato di dichiarazione fiscale fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazione inesistenti, lamenta il vizio di motivazione in relazione all'art. 2 d.lgs. 74/2000 per ritenuta assenza di prova circa l'inesistenza delle prestazioni, dedotta dall'Agenzia delle entrate con "ricorso ad un metodo induttivo"; Considerato che il motivo in parola contiene doglianze generiche, rispetto alla non illogica motivazione contenuta in sentenza, e, comunque, manifestamente infondate alla luce della previsione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e della consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, che consente di ritenere provato il fatto in base ad indizi gravi, precisi e concordanti quali non illogicamente sono quelli dettagliatamente indicati in sentenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 42776/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris