CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40228/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione I. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa il 18 ottobre 2019 dal G.u.p. del locale Tribunale, ha assolto il Ceravolo dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 90 perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena per i residui reati (importazione e cessione di cocaina) in 5 anni, mesi 8 di reclusione e 7.330 euro di multa; ha rideterminato la pena per il Manca in anni 4 e mesi 8 di reclusione e 7.330 euro di multa per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 ascrittigli ai capi 3) e 6) dell'imputazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle censure formulate in appello relativamente al capo 4) dell'imputazione per erronea interpretazione delle risultanze intercettative. La Corte ha valorizzato l'attività di intermediazione precedente all'importazione e non il contributo prestato dall'imputato nella fase successiva all'arrivo dello stupefacente, mentre non ha considerato le conversazioni, indicate nei motivi di appello e riportate nel ricorso, che provano che il ricorrente non aveva avuto alcun ruolo nella fase successiva all'arrivo del carico e nella perdita di due kg di cocaina. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione in relazione al capo 5) dell'imputazione, erroneamente ritenuto non oggetto di gravame e insussistente il tentativo di importazione, nonostante le trattative non avessero raggiunto un livello tale da integrare almeno l'offerta in vendita, come emerge dalle conversazioni riportate nel ricorso; errato è anche il ruolo ascritto al ricorrente, invece, mero procacciatore di affari. 3. Il difensore del Manca denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata per essere l'affermazione di responsabilità fondata su stralci di conversazioni intercettate, generiche e ambigue, interpretate in chiave accusatoria, nonché sulla chiamata in correità dell'Airoldi e del Ceravolo. superficialmente analizzata, mancando l'attendibilità intrinseca ed estrinseca per assenza di riscontri individualizzanti in ordine alla cessione di 7 kg, di cocaina al ricorrente. 4. I ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva. La difesa del Ceravolo infatti, ripropone la tesi dell'estraneità dello stesso alla fase successiva all'arrivo del carico a Malpensa e alla sottrazione dei due kg di cocaina, emergente dalle affermazioni del Grillo, per essersi il Ceravolo limitato a far conoscere alcuni correi, poi ritenuti autori dell'importazione: tesi respinta dai giudici di merito, concordi nel ritenere il Ceravolo non solo consapevole dell'importazione, ma partecipe sin dalla fase organizzativa della stessa, mettendo a disposizione la conoscenza del Cirillo, soggetto in grado di far uscire lo stupefacente dallo scalo di Malpensa con la collaborazione del Grillo e destinatario insieme a questi della richiesta di restituzione del valore del carico perso (v. pag. 33 sentenza impugnata). La contestazione difensiva si fonda, peraltro, su un'interpretazione alternativa delle conversazioni intercettate, che si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa dei fatti, preclusa in questa sede in assenza di illogicità manifeste, specie alla luce dell'accertamento definitivo di responsabilità per i correi coinvolti nell'episodio (p. 34 sentenza impugnata). Va infatti, ribadito che in materia di intercettazioni telefoniche, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784) costituisce una questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del Giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, e nel caso in esame i giudici non hanno dato conto con argomentazioni congrue delle ragioni poste a fondamento della valutazione del contenuto dei colloqui in grado di risolvere le incertezze e le equivocità segnalate. Analoghe ragioni giustificano l'inammissibilità del motivo relativo al capo 5) dell'imputazione, risultando riproposta la tesi del tentativo a fronte della concorde valutazione dei giudici di merito sulla natura consumata del reato nella forma dell'offerta in vendita ai sardi, risultando certa la detenzione e offerta in vendita della cocaina. desunta dalla conversazione tra il ricorrente e il Grillo, a differenza dell'Airoldi e del Manca, giudicati per aver procurato ad altri ovvero al gruppo dei sardi lo stupefacente con condotta non conclusasi per il dissenso della persona che aveva potere decisionale. Inammissibile per assoluta genericità è il ricorso del Manca, che censura la decisione senza indicare specifici passaggi argomentativi o colloqui erroneamente interpretati, né pare irrilevante rimarcare che già la sentenza impugnata aveva riscontrato la genericità dell'appello a fronte delle inequivoche risultanze intercettative ( p. 36 sentenza impugnata). All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.__ Così deciso, il 22 settembre 20.21 • - - r ; . T A I