Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1251/2016

ECLI:EU:C:2016:540
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62015CO0129 ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 7 luglio 2016 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici di forniture — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 1, paragrafo 9 — Nozione di “organismo di diritto pubblico” — Struttura ospedaliera con scopo di lucro a capitale interamente privato — Entrate derivanti per oltre il 50% o il 30% da sovvenzioni provenienti dal regime pubblico dell’assicurazione malattia a fronte di prestazioni sanitarie — Articolo 7, lettera b) — Valore di mercato stimato — Soglia non raggiunta — Interesse transfrontaliero certo — Mancanza d’informazioni — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Irricevibilità manifesta» Nella causa C‑129/15, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Sofia-grad (tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria), con decisione del 4 marzo 2015, pervenuta in cancelleria il 16 marzo 2015, nel procedimento H. M. contro [OSCURATO:PERSONA] za darzhavna finansova inspektsia (ADFI), LA CORTE (Nona Sezione), composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, E. Juhász (relatore) e C. Vajda, giudici, avvocato generale: H. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione adottata, sentito l’avvocato generale, di pronunciarsi tramite ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ( GU 2004, L 134, pag. 114 ), come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011 ( GU 2011, L 319, pag. 43 ; in prosieguo: la «direttiva 2004/18»). 2 Detta domanda è stata presentata nel contesto di una controversia fra il sig.

H. M., direttore di una struttura ospedaliera privata, e l’[OSCURATO:PERSONA] za darzhavna finansova inspektsia (Agenzia statale di verifica fiscale, Bulgaria), in relazione alla legittimità di una sanzione amministrativa inflitta al sig.

M. da quest’ultima.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il considerando 2 della direttiva 2004/18 così recita: «L’aggiudicazione degli appalti negli [OSCURATO:PERSONA] membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza.

Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore ad una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni di coordinamento comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti fondate su tali principi, in modo da garantirne gli effetti ed assicurare l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento dovrebbero essere interpretate conformemente alle norme ed ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato». 4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», dispone, al paragrafo 9, quanto segue: «Si considerano “amministrazioni aggiudicatrici”: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

Per “organismo di diritto pubblico” s’intende qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli elenchi, non limitativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano i criteri di cui al secondo comma, lettere a), b), e c), figurano nell’allegato

III. [OSCURATO:PERSONA] membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni intervenute nei loro elenchi». 5 L’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Importi delle soglie degli appalti pubblici», stabilisce le soglie del valore stimato a partire dalle quali l’aggiudicazione di un appalto deve essere effettuata secondo le regole di tale direttiva.

All’epoca dei fatti oggetto del procedimento principale la soglia relativa agli appalti di fornitura aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative centrali era fissata in EUR 200000. 6 L’articolo 9 della medesima direttiva, intitolato «Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione», dispone quanto segue: «(...)

5. (...) b) Quando un progetto volto a ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l’applicazione dell’articolo 7, lettere a) e b), si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 7, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore a 80000 EUR e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti. (...)

7. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto: a) il valore reale complessivo di appalti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, oppure b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dal campo di applicazione della presente direttiva. (...)».

Diritto bulgaro 7 L’articolo 7, punto 4, della zakon za obshtestvenite porachki (Legge sugli appalti pubblici, DV n. 28 del 6 aprile 2004), nella versione applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale, è formulato come segue: «Le amministrazioni aggiudicatrici sono: (...)

3. Gli organismi di diritto pubblico». 8 L’articolo 8, paragrafo 1, di tale legge dispone quanto segue: «Le amministrazioni aggiudicatrici devono adottare procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici quando sono soddisfatti i criteri previsti dalla legge; (...) 3) Quando l’amministrazione aggiudicatrice è un ente collettivo o una persona giuridica, le competenze di cui al paragrafo 2 sono esercitate dal soggetto che rappresenta tale ente collettivo o persona giuridica». 9 Il paragrafo 1, punto 21, delle disposizioni complementari di detta legge così prevede: «Un “organismo di diritto pubblico” è una persona giuridica che, a prescindere dalla sua natura commerciale o industriale, è stata costituita per soddisfare bisogni d’interesse generale e che soddisfa una delle seguenti condizioni: а) è finanziato per oltre il 50% dal bilancio dello Stato, dai bilanci degli enti di previdenza sociale o dalla Cassa nazionale di assicurazione malattia, dai bilanci comunali o dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’articolo 7, punti 1 o 3; b) il suo organo amministrativo o di controllo è composto da componenti nominati per oltre la metà da amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’articolo 7, punti 1 o 3; c) la sua gestione è sottoposta a vigilanza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’articolo 7, punti 1 o 3; tale vigilanza sulla gestione sussiste qualora un soggetto possa esercitare in qualsiasi modo un’influenza determinante sull’attività di un altro soggetto.

Sono altresì organismi di diritto pubblico le strutture sanitarie in forma di società commerciali le cui entrate dell’anno precedente sono per oltre il 30% a carico del bilancio dello Stato, del bilancio comunale o del bilancio della Cassa nazionale di assicurazione malattia».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 10 Il sig.

M. è il direttore di una struttura ospedaliera costituita in forma di società commerciale a responsabilità limitata, il cui capitale appartiene interamente ad una persona di diritto privato avente parimenti la qualità di imprenditore commerciale.

In seguito a un controllo sull’attività di tale struttura da parte di un ispettore dell’autorità di vigilanza competente, è stato constatato che, sulla base di fatture emesse da diversi fornitori, nel periodo dal 10 gennaio 2012 al 19 dicembre 2012, detta struttura aveva ricevuto forniture di beni sanitari di consumo per un valore complessivo di 339052,76 lev bulgari (BGN) al netto di IVA.

Nel corso del 2012 l’ospedale in questione, che non risultava iscritto quale amministrazione aggiudicatrice nel registro degli appalti pubblici, non aveva eseguito alcuna procedura di aggiudicazione di appalti pubblici.

Si constatava inoltre che il 66,27% delle entrate dell’ospedale nell’anno 2011 derivava da pagamenti effettuati dalla Cassa nazionale di assicurazione malattia, un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi della legge sugli appalti pubblici. 11 L’ispettore che aveva proceduto all’ispezione, considerando detto ospedale quale un organismo di diritto pubblico ai sensi del paragrafo 1, punto 21, lettera c), secondo comma, delle disposizioni complementari della legge sugli appalti pubblici, ha ritenuto che il direttore dell’ospedale non avesse indetto la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici, pur essendovi tenuto.

Di conseguenza, con atto del 12 luglio 2013, l’ispettore contestava un illecito amministrativo relativamente alle pertinenti norme della legge sugli appalti pubblici.

In seguito a tale atto, al direttore veniva inflitta una pena pecuniaria pari a BGN 3000, in virtù della pertinente disposizione della legge in esame.

Questi ricorreva contro tale sanzione dinanzi al giudice competente, il quale rigettava il ricorso.

Il sig.

M. ha quindi proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio. 12 Il giudice del rinvio rileva che, in sostanza, la controversia principale verte sulla questione se una struttura ospedaliera il cui capitale è interamente privato e che riceve, oltre ad altri introiti, erogazioni provenienti dalla Cassa nazionale di assicurazione malattia a fronte di prestazioni effettuate, sia un’amministrazione aggiudicatrice.

A tale riguardo sarebbe necessario stabilire se una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, possa introdurre criteri supplementari rispetto a quelli definiti all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18, il che, nel caso affermativo, produrrebbe l’effetto di ampliare la categoria dei soggetti tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. 13 Per quanto riguarda la questione oggetto della controversia principale, il giudice del rinvio fa notare che le entrate della struttura ospedaliera in oggetto provenienti dalla Cassa nazionale di assicurazione malattia e che costituiscono quindi risorse pubbliche hanno rappresentato, nel corso dell’esercizio contabile 2011, più del 66% delle entrate di tale struttura.

Pertanto, in applicazione del paragrafo 1, punto 21, primo periodo, lettera a), delle disposizioni complementari della legge sugli appalti pubblici, si dovrebbe ritenere che, a prescindere dalla natura della proprietà, la struttura di cui trattasi costituisca un’amministrazione aggiudicatrice.

Tale conclusione sarebbe da trarre non solo perché i fondi pubblici costituiscono una parte considerevole dei ricavi di questa, ma anche in quanto le prestazioni sanitarie effettuate rientrano in un’attività d’interesse generale. 14 Si aggiunga che la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18 sarebbe notevolmente diversa da quella di cui alla legge sugli appalti pubblici.

Infatti, mentre, secondo i criteri definiti all’articolo 1, paragrafo 9, lettere da a) a c), di tale direttiva, ci si trova in presenza di un organismo di diritto pubblico quando tali criteri sono cumulativamente soddisfatti, secondo la legge in esame si definisce organismo di diritto pubblico qualsiasi organismo che soddisfi almeno uno dei criteri analoghi.

Inoltre, e contrariamente a quanto previsto dalla direttiva 2004/18, il fatto che un organismo abbia natura commerciale o industriale non impedisce di poterlo considerare come organismo di diritto pubblico, secondo il diritto bulgaro. 15 In particolare, il paragrafo 1, punto 21, lettera c), secondo comma, delle disposizioni complementari della legge sugli appalti pubblici sarebbe manifestamente incompatibile con i criteri stabiliti dalla direttiva 2004/18, dato che dovrebbe ritenersi che la frase «la cui (…) attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico», di cui all’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), di tale direttiva, implichi un finanziamento di oltre il 50%, molto superiore alla soglia del 30% stabilita dalla legge nazionale. 16 In tale contesto, l’Administrativen sad Sofia-grad (il Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18 […] debba essere interpretato nel senso che un organismo/società commerciale costituisca un “organismo di diritto pubblico” per il solo fatto che oltre il 30% delle entrate per attività da esso svolte nell’anno precedente deriva dall’erogazione di servizi sanitari finanziati dalla [Cassa nazionale di assicurazione malattia] e prestati in regime di effettiva concorrenza con altri istituti sanitari. 2) Se l’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18 sia da interpretare nel senso che l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria in regime di effettiva concorrenza da parte di società commerciali private, costituite a scopo di lucro, possa ritenersi “soddisfacimento di esigenze di interesse generale”. 3) Se l’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18 sia da interpretarsi nel senso che esso osta al § 1, n. 21, delle [Disposizioni complementari della Legge sugli appalti pubblici], secondo cui ai fini della classificazione di un organismo alla stregua di organismo di diritto pubblico è sufficiente la sussistenza di una delle condizioni che corrispondono a quelle da soddisfarsi cumulativamente secondo la direttiva».

Sulle questioni pregiudiziali 17 Conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 18 Tale disposizione va applicata nella presente causa. 19 Secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza.

Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenza del 6 novembre 2014, Cartiera dell’Adda, C‑42/13 , EU:C:2014:2345 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 20 Occorre ricordare che le procedure specifiche e rigorose previste dalle direttive dell’Unione che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici si applicano soltanto ai contratti il cui valore superi la soglia prevista espressamente in ciascuna di tali direttive.

Pertanto, le disposizioni di tali direttive non si applicano agli appalti il cui valore non raggiunge la soglia fissata da queste ultime (sentenza del 15 maggio 2008, SECAP e Santorso, C‑147/06 e C‑148/06 , EU:C:2008:277 , punto 19 ). 21 Come risulta dagli atti trasmessi alla Corte, si addebita all’istituto ospedaliero privato parte del procedimento principale di essersi fatto fornire, nel periodo dal 10 gennaio 2012 al 19 dicembre 2012, beni sanitari di consumo per un valore complessivo di BGN 339052,76 al netto di IVA, senza che tali forniture fossero state oggetto di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici. 22 Poiché, secondo i dati della [OSCURATO:PERSONA], il tasso di cambio dell’euro in lev bulgari, per tutto il periodo in oggetto, era pari a 1,9558, l’importo complessivo del valore delle dette forniture ammonta a EUR 173357,58.

Inoltre, gli atti trasmessi alla Corte non contengono alcun elemento relativo al numero di tali operazioni, all’importo di ciascuna di esse o al numero di fornitori con i quali queste sono state concluse. 23 Come risulta dal punto 5 della presente ordinanza, l’importo stabilito dall’articolo 7, lettera b), della direttiva 2004/18 quale soglia per l’applicazione della stessa agli appalti di fornitura, era pari, in relazione al periodo oggetto della causa principale, a EUR 200000.

Ne consegue che, anche nell’ipotesi in cui si fosse tenuto conto cumulativamente degli importi di tutte le forniture effettuate durante tale periodo, detta soglia non sarebbe stata raggiunta. 24 In ogni caso, nel procedimento principale, si poteva tenere conto cumulativamente, ai fini del calcolo della soglia previsto all’articolo 7 della direttiva 2004/18, degli importi delle varie forniture effettuate, soltanto nel caso in cui fossero state soddisfatte le condizioni stabilite all’articolo 9 di tale direttiva, in particolare al paragrafo 5, lettera b), nonché al paragrafo

7. Orbene, il giudice del rinvio non ha comunicato alcuna informazione in base alla quale stabilire che si fosse verificata tale circostanza. 25 Non essendo state soddisfatte tali condizioni, l’importo di ciascuna fornitura dovrebbe essere considerato separatamente e singolarmente e, pertanto, i valori dei differenti appalti oggetto del procedimento principale si situerebbero necessariamente a livelli significativamente inferiori a tale soglia. 26 Di conseguenza, deve constatarsi che le regole della direttiva 2004/18 non sono applicabili agli appalti di forniture oggetto del procedimento principale.

Inoltre, non risulta espressamente dalla decisione di rinvio che le pertinenti disposizioni del diritto bulgaro contengano un rinvio diretto e incondizionato alle disposizioni della direttiva di cui trattasi. 27 Occorre, tuttavia, osservare che, per costante giurisprudenza della Corte, all’aggiudicazione di appalti che, alla luce del loro valore, non rientrano nell’ambito di applicazione della predetta direttiva si applicano, comunque, le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione a motivo della nazionalità, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, purché tali appalti presentino un interesse transfrontaliero certo (v., in tal senso, sentenze del 15 maggio 2008, SECAP e Santorso, C‑147/06 e C‑148/06 , EU:C:2008:277 , punti 20 e 21 ; dell’11 dicembre 2014, Azienda sanitaria locale n. 5 Spezzino e a., C‑113/13 , EU:C:2014:2440 , punti 45 e 46 ; del 18 dicembre 2014, Generali-[OSCURATO:PERSONA], C‑470/13 , EU:C:2014:2469 , punto 32 , nonché del 16 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA], C‑278/14 , EU:C:2015:228 , punto 16 ). 28 Per quanto riguarda i criteri oggettivi che possono indicare l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, la Corte si è già pronunciata nel senso che tali criteri potrebbero sostanziarsi, in particolare, nell’importo di una certa consistenza dell’appalto in questione, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori o, ancora, nelle caratteristiche tecniche dell’appalto o nelle caratteristiche specifiche dei prodotti di cui trattasi.

Il giudice del rinvio, nella sua valutazione complessiva della sussistenza di un interesse transfrontaliero certo, può tenere conto parimenti dell’esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie (v., in tal senso, sentenze del 15 maggio 2008, SECAP e Santorso, C‑147/06 e C‑148/06 , EU:C:2008:277 , punto 31 , nonché del 16 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA], C‑278/14 , EU:C:2015:228 , punto 20 e giurisprudenza ivi citata). 29 Va rilevato che, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio non ha fornito alcun elemento che consenta alla Corte di disporre di informazioni sull’esistenza, nel procedimento principale, di un interesse transfrontaliero certo.

Orbene, occorre ricordare che, come risulta dall’articolo 94 del regolamento di procedura, la Corte deve poter trovare in una domanda di pronuncia pregiudiziale un’illustrazione degli elementi di fatto su cui sono basate le questioni nonché del legame esistente segnatamente fra tali elementi e dette questioni.

Di conseguenza, la constatazione degli elementi necessari per consentire di valutare la sussistenza di un interesse transfrontaliero certo, così come, in via generale, tutte le constatazioni cui spetta ai giudici nazionali procedere e dalle quali dipende l’applicabilità di un atto di diritto derivato o di diritto primario dell’Unione, dovrebbero essere effettuate prima di adire la Corte (v. sentenze dell’11 dicembre 2014, Azienda sanitaria locale n. 5 Spezzino e a., C‑113/13 , EU:C:2014:2440 , punto 47 , nonché del 16 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA], C‑278/14 , EU:C:2015:228 , punto 18 ). 30 Invero, vi sono casi in cui la Corte, in mancanza di esplicite informazioni fornite al riguardo dal giudice del rinvio, può dedurre dagli elementi della decisione di rinvio l’eventuale esistenza di un interesse transfrontaliero certo (v., in tal senso, sentenze dell’11 dicembre 2014, Azienda sanitaria locale n. 5 Spezzino e a., C‑113/13 , EU:C:2014:2440 , punto 48 , nonché del 16 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA], C‑278/14 , EU:C:2015:228 , punto 19 ).

Tuttavia, nel caso di specie, in mancanza di qualsiasi elemento di questo tipo nella decisione di rinvio, la Corte ritiene di non poter addivenire a una tale deduzione. 31 In tali circostanze, la Corte si trova nell’impossibilità di fornire una risposta utile alle questioni poste dal giudice del rinvio al fine della soluzione della controversia di cui quest’ultimo è investito, il che costituisce lo scopo della collaborazione sancita all’articolo 267 del TFUE. 32 Ne consegue che, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve dichiararsi manifestamente irricevibile.

Sulle spese 33 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede: La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia‑grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria), con decisione del 4 marzo 2015, è manifestamente irricevibile.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015CO0129 ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 7 luglio 2016 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici di forniture — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 1, paragrafo 9 — Nozione di “organismo di diritto pubblico” — Struttura ospedaliera con scopo di lucro a capitale interamente privato — Entrate derivanti per oltre il 50% o il 30% da sovvenzioni provenienti dal regime pubblico dell’assicurazione malattia a fronte di prestazioni sanitarie — Articolo 7, lettera b) — Valore di mercato stimato — Soglia non raggiunta — Interesse transfrontaliero certo — Mancanza d’informazioni — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Irricevibilità manifesta» Nella causa C‑129/15, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Sofia-grad (tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria), con decisione del 4 marzo 2015, pervenuta in cancelleria il 16 marzo 2015, nel procedimento H. M. contro [OSCURATO:PERSONA] za darzhavna finansova inspektsia (ADFI), LA CORTE (Nona Sezione), composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, E. Juhász (relatore) e C. Vajda, giudici, avvocato generale: H. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione adottata, sentito l’avvocato generale, di pronunciarsi tramite ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ( GU 2004, L 134, pag. 114 ), come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011 ( GU 2011, L 319, pag. 43 ; in prosieguo: la «direttiva 2004/18»). 2 Detta domanda è stata presentata nel contesto di una controversia fra il sig. H. M., direttore di una struttura ospedaliera privata, e l’[OSCURATO:PERSONA] za darzhavna finansova inspektsia (Agenzia statale di verifica fiscale, Bulgaria), in relazione alla legittimità di una sanzione amministrativa inflitta al sig. M. da quest’ultima. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il considerando 2 della direttiva 2004/18 così recita: «L’aggiudicazione degli appalti negli [OSCURATO:PERSONA] membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore ad una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni di coordinamento comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti fondate su tali principi, in modo da garantirne gli effetti ed assicurare l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento dovrebbero essere interpretate conformemente alle norme ed ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato». 4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», dispone, al paragrafo 9, quanto segue: «Si considerano “amministrazioni aggiudicatrici”: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico. Per “organismo di diritto pubblico” s’intende qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Gli elenchi, non limitativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano i criteri di cui al secondo comma, lettere a), b), e c), figurano nell’allegato III. [OSCURATO:PERSONA] membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni intervenute nei loro elenchi». 5 L’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Importi delle soglie degli appalti pubblici», stabilisce le soglie del valore stimato a partire dalle quali l’aggiudicazione di un appalto deve essere effettuata secondo le regole di tale direttiva. All’epoca dei fatti oggetto del procedimento principale la soglia relativa agli appalti di fornitura aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative centrali era fissata in EUR 200000. 6 L’articolo 9 della medesima direttiva, intitolato «Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione», dispone quanto segue: «(...) 5.   (...) b) Quando un progetto volto a ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l’applicazione dell’articolo 7, lettere a) e b), si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 7, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto. Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore a 80000 EUR e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti. (...) 7.   Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto: a) il valore reale complessivo di appalti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, oppure b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio se questo è superiore a dodici mesi. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dal campo di applicazione della presente direttiva. (...)». Diritto bulgaro 7 L’articolo 7, punto 4, della zakon za obshtestvenite porachki (Legge sugli appalti pubblici, DV n. 28 del 6 aprile 2004), nella versione applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale, è formulato come segue: «Le amministrazioni aggiudicatrici sono: (...) 3. Gli organismi di diritto pubblico». 8 L’articolo 8, paragrafo 1, di tale legge dispone quanto segue: «Le amministrazioni aggiudicatrici devono adottare procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici quando sono soddisfatti i criteri previsti dalla legge; (...) 3) Quando l’amministrazione aggiudicatrice è un ente collettivo o una persona giuridica, le competenze di cui al paragrafo 2 sono esercitate dal soggetto che rappresenta tale ente collettivo o persona giuridica». 9 Il paragrafo 1, punto 21, delle disposizioni complementari di detta legge così prevede: «Un “organismo di diritto pubblico” è una persona giuridica che, a prescindere dalla sua natura commerciale o industriale, è stata costituita per soddisfare bisogni d’interesse generale e che soddisfa una delle seguenti condizioni: а) è finanziato per oltre il 50% dal bilancio dello Stato, dai bilanci degli enti di previdenza sociale o dalla Cassa nazionale di assicurazione malattia, dai bilanci comunali o dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’articolo 7, punti 1 o 3; b) il suo organo amministrativo o di controllo è composto da componenti nominati per oltre la metà da amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’articolo 7, punti 1 o 3; c) la sua gestione è sottoposta a vigilanza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’articolo 7, punti 1 o 3; tale vigilanza sulla gestione sussiste qualora un soggetto possa esercitare in qualsiasi modo un’influenza determinante sull’attività di un altro soggetto. Sono altresì organismi di diritto pubblico le strutture sanitarie in forma di società commerciali le cui entrate dell’anno precedente sono per oltre il 30% a carico del bilancio dello Stato, del bilancio comunale o del bilancio della Cassa nazionale di assicurazione malattia». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 10 Il sig. M. è il direttore di una struttura ospedaliera costituita in forma di società commerciale a responsabilità limitata, il cui capitale appartiene interamente ad una persona di diritto privato avente parimenti la qualità di imprenditore commerciale. In seguito a un controllo sull’attività di tale struttura da parte di un ispettore dell’autorità di vigilanza competente, è stato constatato che, sulla base di fatture emesse da diversi fornitori, nel periodo dal 10 gennaio 2012 al 19 dicembre 2012, detta struttura aveva ricevuto forniture di beni sanitari di consumo per un valore complessivo di 339052,76 lev bulgari (BGN) al netto di IVA. Nel corso del 2012 l’ospedale in questione, che non risultava iscritto quale amministrazione aggiudicatrice nel registro degli appalti pubblici, non aveva eseguito alcuna procedura di aggiudicazione di appalti pubblici. Si constatava inoltre che il 66,27% delle entrate dell’ospedale nell’anno 2011 derivava da pagamenti effettuati dalla Cassa nazionale di assicurazione malattia, un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi della legge sugli appalti pubblici. 11 L’ispettore che aveva proceduto all’ispezione, considerando detto ospedale quale un organismo di diritto pubblico ai sensi del paragrafo 1, punto 21, lettera c), secondo comma, delle disposizioni complementari della legge sugli appalti pubblici, ha ritenuto che il direttore dell’ospedale non avesse indetto la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici, pur essendovi tenuto. Di conseguenza, con atto del 12 luglio 2013, l’ispettore contestava un illecito amministrativo relativamente alle pertinenti norme della legge sugli appalti pubblici. In seguito a tale atto, al direttore veniva inflitta una pena pecuniaria pari a BGN 3000, in virtù della pertinente disposizione della legge in esame. Questi ricorreva contro tale sanzione dinanzi al giudice competente, il quale rigettava il ricorso. Il sig. M. ha quindi proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio. 12 Il giudice del rinvio rileva che, in sostanza, la controversia principale verte sulla questione se una struttura ospedaliera il cui capitale è interamente privato e che riceve, oltre ad altri introiti, erogazioni provenienti dalla Cassa nazionale di assicurazione malattia a fronte di prestazioni effettuate, sia un’amministrazione aggiudicatrice. A tale riguardo sarebbe necessario stabilire se una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, possa introdurre criteri supplementari rispetto a quelli definiti all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18, il che, nel caso affermativo, produrrebbe l’effetto di ampliare la categoria dei soggetti tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. 13 Per quanto riguarda la questione oggetto della controversia principale, il giudice del rinvio fa notare che le entrate della struttura ospedaliera in oggetto provenienti dalla Cassa nazionale di assicurazione malattia e che costituiscono quindi risorse pubbliche hanno rappresentato, nel corso dell’esercizio contabile 2011, più del 66% delle entrate di tale struttura. Pertanto, in applicazione del paragrafo 1, punto 21, primo periodo, lettera a), delle disposizioni complementari della legge sugli appalti pubblici, si dovrebbe ritenere che, a prescindere dalla natura della proprietà, la struttura di cui trattasi costituisca un’amministrazione aggiudicatrice. Tale conclusione sarebbe da trarre non solo perché i fondi pubblici costituiscono una parte considerevole dei ricavi di questa, ma anche in quanto le prestazioni sanitarie effettuate rientrano in un’attività d’interesse generale. 14 Si aggiunga che la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18 sarebbe notevolmente diversa da quella di cui alla legge sugli appalti pubblici. Infatti, mentre, secondo i criteri definiti all’articolo 1, paragrafo 9, lettere da a) a c), di tale direttiva, ci si trova in presenza di un organismo di diritto pubblico quando tali criteri sono cumulativamente soddisfatti, secondo la legge in esame si definisce organismo di diritto pubblico qualsiasi organismo che soddisfi almeno uno dei criteri analoghi. Inoltre, e contrariamente a quanto previsto dalla direttiva 2004/18, il fatto che un organismo abbia natura commerciale o industriale non impedisce di poterlo considerare come organismo di diritto pubblico, secondo il diritto bulgaro. 15 In particolare, il paragrafo 1, punto 21, lettera c), secondo comma, delle disposizioni complementari della legge sugli appalti pubblici sarebbe manifestamente incompatibile con i criteri stabiliti dalla direttiva 2004/18, dato che dovrebbe ritenersi che la frase «la cui (…) attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico», di cui all’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), di tale direttiva, implichi un finanziamento di oltre il 50%, molto superiore alla soglia del 30% stabilita dalla legge nazionale. 16 In tale contesto, l’Administrativen sad Sofia-grad (il Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18 […] debba essere interpretato nel senso che un organismo/società commerciale costituisca un “organismo di diritto pubblico” per il solo fatto che oltre il 30% delle entrate per attività da esso svolte nell’anno precedente deriva dall’erogazione di servizi sanitari finanziati dalla [Cassa nazionale di assicurazione malattia] e prestati in regime di effettiva concorrenza con altri istituti sanitari. 2) Se l’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18 sia da interpretare nel senso che l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria in regime di effettiva concorrenza da parte di società commerciali private, costituite a scopo di lucro, possa ritenersi “soddisfacimento di esigenze di interesse generale”. 3) Se l’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18 sia da interpretarsi nel senso che esso osta al § 1, n. 21, delle [Disposizioni complementari della Legge sugli appalti pubblici], secondo cui ai fini della classificazione di un organismo alla stregua di organismo di diritto pubblico è sufficiente la sussistenza di una delle condizioni che corrispondono a quelle da soddisfarsi cumulativamente secondo la direttiva». Sulle questioni pregiudiziali 17 Conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 18 Tale disposizione va applicata nella presente causa. 19 Secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenza del 6 novembre 2014, Cartiera dell’Adda, C‑42/13 , EU:C:2014:2345 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 20 Occorre ricordare che le procedure specifiche e rigorose previste dalle direttive dell’Unione che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici si applicano soltanto ai contratti il cui valore superi la soglia prevista espressamente in ciascuna di tali direttive. Pertanto, le disposizioni di tali direttive non si applicano agli appalti il cui valore non raggiunge la soglia fissata da queste ultime (sentenza del 15 maggio 2008, SECAP e Santorso, C‑147/06 e C‑148/06 , EU:C:2008:277 , punto 19 ). 21 Come risulta dagli atti trasmessi alla Corte, si addebita all’istituto ospedaliero privato parte del procedimento principale di essersi fatto fornire, nel periodo dal 10 gennaio 2012 al 19 dicembre 2012, beni sanitari di consumo per un valore complessivo di BGN 339052,76 al netto di IVA, senza che tali forniture fossero state oggetto di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici. 22 Poiché, secondo i dati della [OSCURATO:PERSONA], il tasso di cambio dell’euro in lev bulgari, per tutto il periodo in oggetto, era pari a 1,9558, l’importo complessivo del valore delle dette forniture ammonta a EUR 173357,58. Inoltre, gli atti trasmessi alla Corte non contengono alcun elemento relativo al numero di tali operazioni, all’importo di ciascuna di esse o al numero di fornitori con i quali queste sono state concluse. 23 Come risulta dal punto 5 della presente ordinanza, l’importo stabilito dall’articolo 7, lettera b), della direttiva 2004/18 quale soglia per l’applicazione della stessa agli appalti di fornitura, era pari, in relazione al periodo oggetto della causa principale, a EUR 200000. Ne consegue che, anche nell’ipotesi in cui si fosse tenuto conto cumulativamente degli importi di tutte le forniture effettuate durante tale periodo, detta soglia non sarebbe stata raggiunta. 24 In ogni caso, nel procedimento principale, si poteva tenere conto cumulativamente, ai fini del calcolo della soglia previsto all’articolo 7 della direttiva 2004/18, degli importi delle varie forniture effettuate, soltanto nel caso in cui fossero state soddisfatte le condizioni stabilite all’articolo 9 di tale direttiva, in particolare al paragrafo 5, lettera b), nonché al paragrafo 7. Orbene, il giudice del rinvio non ha comunicato alcuna informazione in base alla quale stabilire che si fosse verificata tale circostanza. 25 Non essendo state soddisfatte tali condizioni, l’importo di ciascuna fornitura dovrebbe essere considerato separatamente e singolarmente e, pertanto, i valori dei differenti appalti oggetto del procedimento principale si situerebbero necessariamente a livelli significativamente inferiori a tale soglia. 26 Di conseguenza, deve constatarsi che le regole della direttiva 2004/18 non sono applicabili agli appalti di forniture oggetto del procedimento principale. Inoltre, non risulta espressamente dalla decisione di rinvio che le pertinenti disposizioni del diritto bulgaro contengano un rinvio diretto e incondizionato alle disposizioni della direttiva di cui trattasi. 27 Occorre, tuttavia, osservare che, per costante giurisprudenza della Corte, all’aggiudicazione di appalti che, alla luce del loro valore, non rientrano nell’ambito di applicazione della predetta direttiva si applicano, comunque, le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione a motivo della nazionalità, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, purché tali appalti presentino un interesse transfrontaliero certo (v., in tal senso, sentenze del 15 maggio 2008, SECAP e Santorso, C‑147/06 e C‑148/06 , EU:C:2008:277 , punti 20 e 21 ; dell’11 dicembre 2014, Azienda sanitaria locale n. 5 Spezzino e a., C‑113/13 , EU:C:2014:2440 , punti 45 e 46 ; del 18 dicembre 2014, Generali-[OSCURATO:PERSONA], C‑470/13 , EU:C:2014:2469 , punto 32 , nonché del 16 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA], C‑278/14 , EU:C:2015:228 , punto 16 ). 28 Per quanto riguarda i criteri oggettivi che possono indicare l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, la Corte si è già pronunciata nel senso che tali criteri potrebbero sostanziarsi, in particolare, nell’importo di una certa consistenza dell’appalto in questione, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori o, ancora, nelle caratteristiche tecniche dell’appalto o nelle caratteristiche specifiche dei prodotti di cui trattasi. Il giudice del rinvio, nella sua valutazione complessiva della sussistenza di un interesse transfrontaliero certo, può tenere conto parimenti dell’esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie (v., in tal senso, sentenze del 15 maggio 2008, SECAP e Santorso, C‑147/06 e C‑148/06 , EU:C:2008:277 , punto 31 , nonché del 16 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA], C‑278/14 , EU:C:2015:228 , punto 20 e giurisprudenza ivi citata). 29 Va rilevato che, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio non ha fornito alcun elemento che consenta alla Corte di disporre di informazioni sull’esistenza, nel procedimento principale, di un interesse transfrontaliero certo. Orbene, occorre ricordare che, come risulta dall’articolo 94 del regolamento di procedura, la Corte deve poter trovare in una domanda di pronuncia pregiudiziale un’illustrazione degli elementi di fatto su cui sono basate le questioni nonché del legame esistente segnatamente fra tali elementi e dette questioni. Di conseguenza, la constatazione degli elementi necessari per consentire di valutare la sussistenza di un interesse transfrontaliero certo, così come, in via generale, tutte le constatazioni cui spetta ai giudici nazionali procedere e dalle quali dipende l’applicabilità di un atto di diritto derivato o di diritto primario dell’Unione, dovrebbero essere effettuate prima di adire la Corte (v. sentenze dell’11 dicembre 2014, Azienda sanitaria locale n. 5 Spezzino e a., C‑113/13 , EU:C:2014:2440 , punto 47 , nonché del 16 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA], C‑278/14 , EU:C:2015:228 , punto 18 ). 30 Invero, vi sono casi in cui la Corte, in mancanza di esplicite informazioni fornite al riguardo dal giudice del rinvio, può dedurre dagli elementi della decisione di rinvio l’eventuale esistenza di un interesse transfrontaliero certo (v., in tal senso, sentenze dell’11 dicembre 2014, Azienda sanitaria locale n. 5 Spezzino e a., C‑113/13 , EU:C:2014:2440 , punto 48 , nonché del 16 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA], C‑278/14 , EU:C:2015:228 , punto 19 ). Tuttavia, nel caso di specie, in mancanza di qualsiasi elemento di questo tipo nella decisione di rinvio, la Corte ritiene di non poter addivenire a una tale deduzione. 31 In tali circostanze, la Corte si trova nell’impossibilità di fornire una risposta utile alle questioni poste dal giudice del rinvio al fine della soluzione della controversia di cui quest’ultimo è investito, il che costituisce lo scopo della collaborazione sancita all’articolo 267 del TFUE. 32 Ne consegue che, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve dichiararsi manifestamente irricevibile. Sulle spese 33 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede: La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia‑grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria), con decisione del 4 marzo 2015, è manifestamente irricevibile. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1251/2016 — Fons Iuris — Fons Iuris