CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24085/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 23 ottobre 2020 dalla Corte di appello di Perugia, che ha confermato la decisione del Tribunale di Terni che aveva condannato, anche a fini civili, [OSCURATO:PERSONA] per lesioni volontarie — aggravate dall'uso di un bastone — e minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto si era verificato allorché Sabatini — in auto con il padre Giancarlo — era in attesa di poter rifornire la propria auto al distributore di carburanti cui era addetta la persona offesa. 249intro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'ari:. 210 in relazione all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. Assume il ricorrente che, poiché Satolli era imputato nel procedimento n. 29/2015 Mod. 21 bis dinanzi al Giudice di pace di Terni in regione della querela sporta da Sabatini nei suoi confronti per i medesimi fatti, ecili andava escusso previ gli avvertimenti di cui all'art. 64 e si doveva al più procedere ex art. 197- bis cod. proc. pen.; in mancanza di dette formalità, le dichiarazioni sarebbero inutilizzabili ex art. 64, comma 3-bis, cod. proc. pen. A dispetto di ciò, sia il Giudice di prime cure che la Corte di merito le avevano ampiamente valorizzate quale prova principale. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. sia in relazione agli artt. 582 e 585 cod. pen. e che all'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si legge nel ricorso che è indubbio che imputato e persona offesa si siano provocati lesioni reciproche, come testimonia l'esercizio dell'azione penale nei confronti della persona offesa, che era poi sfociato in una pronunzia di improcedibilità solo per remissione tacita di querela da parte di Sabatini. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure — prosegue il ricorrente — aveva trascurato le fonti di prova che dimostravano che entrambi i contendenti avevano riportato ferite, mentre aveva ipervalutato l'incerta testimonianza Bobbi; i medesimi errori erano stati commessi dalla Corte di merito che, inoltre, non aveva debitamente considerato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso prosegue ponendo a confronto le testimonianze di quest'ultimo e del Bobbi e conclude sostenendo che la reciprocità delle lesioni in un contesto di aggressività altrettanto reciproca solleva dubbi sull'elemento soggettivo richiesto dalla norma e che l'uso del bastone in un momento successivo lascia escludere l'aggravante contestata. Il ricorrente passa, poi, al tema della legittima difesa, segnalando che [OSCURATO:PERSONA] aveva descritto di una reazione di Satolli tale da bloccare il figlio e non farlo più respirare; sussisterebbe, dunque, la legittima difesa ovvero l'eccesso colposo di legittima difesa ex art. 55 cod. pen. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione degli aitt. 538 cod. proc. pen. in relazione all'art. 1226 cod. civ. quanto alla quantificazione del danno liquidato alla parte civile per l'importo di 2000 euro. La condanna si era limitata ad una statuizione apodittica, senza alcuna indicazione dei parametri attraverso i quali si è giunti a quella quantificazione. La questione andrà, pertanto, rimessa al Giudice civile, che dovrà altresì provvedere a modificare le spese liquidate, del tutto sproporzionate rispetto alla sorte stabilita ovvero ai parametri di cui al D.M. 55/14.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha insistito per l'inammissibilità del ricorso, osservando che: - i primi due motivi sono meramente riproduttivi delle medesime doglianze già formulate con l'appello, adeguatamente affrontate dalla Corte distrettuale; - il ricorrente non si è confrontato con la risposta data; - quanto al terzo motivo, secondo giurisprudenza consolidata, in tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 6, n. 49877 del 11/11/2009, Rv. 245701), motivazione che peraltro nella specie vi era stata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che contesta l'utilizzabilità della testimonianza della persona offesa, siccome non esaminata in dibattimento con le garanzie del teste assistito — è inammissibile, in primo luogo, siccome aspecifico, in quanto non si confronta con l'argomentazione della Corte di appello secondo la quale il costrutto probatorio poteva fare a meno del contributo ricostruttivo della persona offesa, potendo fondare sulla testimonianza Bobbi e su quella degli operanti di p.g. Ne consegue che l'eccezione di inutilizzabilità, quand'anche fosse fondata, non avrebbe alcuna incidenza sulla tenuta della decisione avversata, che da quella testimonianza ha inteso prescindere. D'altra parte lo stesso ricorso, pur predicando l'inutilizzabilità del dato probatorio, non opina circa la decisività di esso, non indicando le ragioni per cui il materiale residuo all'esito della ideale eliminazione del dato inutilizzabile non superi la cosiddetta "prova di resistenza" (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, deo. 2020, CocciadiFerro, Rv. 278123; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per diverse, concorrenti ragioni. 2.1. Esso patisce innanzitutto un difetto di impostazione che traspare fin dall'intitolazione del motivo, laddove si lamenta la violazione del disposto di cui agli artt. 192 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione al vizio di motivazione.Ebbene, come più volte osservato da questa Corte — e di recente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) — non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. 2.2. In secondo luogo, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità neanche dal punto di vista contenutistico, laddove pretenderebbe da questa Corte una diversa lettura delle fonti di prova rispetto a quella offerta dai Giudici di merito, evidenziando incertezze ed imprecisioni la cui valutazione — di fronte ad un costrutto non manifestamente illogico offerto dalla Corte distrettuale — prescinde dall'ambito cognitivo di questa Corte. A questo proposito, il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio presso la Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; l'indagine di legittimità sul disc:orso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260). Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16;11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 2.3. Peraltro il ricorrente persegue anche una direttrice critica aspecifica, insistendo ripetutamente sulla ricostruzione del teste Sabatini, la cui attendibilità è stata esclusa trattandosi del padre dell'imputato, a fronte di una testimonianza "neutra" quale quella dell'estraneo Bobbi. 3. Il terzo motivo di ricorso — sulla quantificazione del danno risarcibile — è inammissibile. A questo proposito, va ricordato che la liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B, Rv. 274229; Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli e altro, Rv. 263450; Sez. 5, n. 6018 del 23/01/1997, Montanelli ed altri, Rv. 208084). Nel caso di specie la Corte di appello, con argomentazioni cori cui le critiche del ricorrente non si confrontano, ha evidenziato le ragioni di fatto alla base del riconosciuto danno morale — legate all'aggressione sia verbale che fisica avvenuta sul luogo di lavoro della persona offesa, tale da provocare svilimento nel lavoratore e timore nell'affrontare le giornate lavorative — che hanno condotto a quella quantificazione. L'accenno alle spese processuali liquidate a favore della parte civile che si legge nel ricorso è talmente vago e generico, da rendere dubbia la sua riconducibilità ad una doglianza, della quale, ad ogni buon conto, va sancita l'inammissibilità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 2:3 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il proponente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre